CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 05222/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, pronunciata il 16/01/2018 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani all'esito di giudizio abbreviato, con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la recidiva contestata, era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 75, comma secondo, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Trapani il 06/07/2017. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato ascrittogli ex art. 75, comma secondo, d.lgs. 6 settembre n. 159 del 2011 e dell'applicazione della recidiva oggetto di contestazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Palermo conformemente alle emergenze processuali. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Palermo, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti del Comando provinciale dei Carabinieri di Trapani - all'esito dei quali si accertava che Messina il 22/10/2016 si era presentato a firmare alle ore 14 anziché alle ore 13 e che in altre diciotto occasioni, comprese tra il 19/01/2017 e il 29/06/2017, non si era [:U presentato per adempiere ai suoi obblighi prescrizionali -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, con riferimento alle ipotesi di reato di cui all'art. 75, comma secondo, d.lgs. 6 settembre n. 159 del 2011. Il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, conseguiva a una valutazione ineccepibile dei fatti di reato ascrittigli, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta illecita e delle modalità con cui si svolgevano le verifiche investigative dalle quali traeva origine il presente procedimento, rispetto alle quali la circostanza che l'imputato fosse residente a Erice, dove non erano presenti uffici di polizia, appariva priva di rilievo. In questa univoca cornice probatoria, il trattamento sanzionatorio irrogato a Messina discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti, correttamente vagliati sotto il profilo dosimetrico, tenuto conto delle connotazioni della condotta dell'imputato, che non consentivano la mitigazione della pena nella direzione invocata dal suo difensore e l'esclusione della recidiva, anche alla luce della sua condizione di recidivo, che veniva correttamente valutata nella sentenza impugnata, mediante il richiamo della "assoluta pervicacia criminale" del ricorrente. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Flro [OSCURATO:PERSONA]