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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 16332/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27785/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1695/201 7 depositata i l 19/05/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G.27785/2017 [OSCURATO:PERSONA]: laCorte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il gravame con cui l’[OSCURATO:PERSONA] si doleva che il Tribunale avesse annullato l’avviso di addebito emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la motivazione che l’avviso di accertamento fiscale operato dall’Agenzia delle entrate era venuto meno per effetto del condono; la Corte territoriale ha affermato che la cessazione della materia del contendere dichiarata dalla Commissione Tributaria non era opponibile all’[OSCURATO:PERSONA] e che, anzi, la sanatoria fiscale con pagamento in misura ridotta possiede valore di riconoscimento del debito, costituendo la prova della legittimità della pretesa dell’ente creditore; il valore del verbale di accertamento rimane così inalterato, non avendo, la pronuncia di cessazione della materia del contendere da parte della Commissione Tributaria, un effetto di annullamento dell’atto impositivo; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., parte ricorrente lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”, consistente nell’avere, la Corte d’appello, mancato di pronunciarsi in merito all’illegittimità dell’avviso di addebito, ai sensi dell’art. 24 co.3 d.lgs. n.46 del 1999, derivante dal fatto che - sebbene il credito previdenziale non potesse essere iscritto a ruolo fino a quando non fosse intervenuto un provvedimento esecutivo del giudice - nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva proceduto in pendenza del ricorso avverso l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Roma; col secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., contesta “Omesso esame circa un ulteriore fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”, consistente nel non avere considerato, il giudice dell’appello , che il verbale di accertamento era stato annullato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento di sgravio totale e che proprio tale provvedimento aveva costituito il presupposto della successiva declaratoria di cessazione della materia del contendere operata dalla Commissione Tributaria; il primo motivo è infondato; la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel ritenere che l’opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo a un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso, come tale, all’esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall’ingiunto; in particolare, si è affermato, che l’azione proposta contro l’iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di un’intimazione di pagamento costituisce un’opposizione all’esecuzione, quindi un’ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta illegittimità dell’iscrizione a ruolo non esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell’ane nel quantum, seppure l’ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell’opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell’obbligazione e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell’opponente al pagamento del credito di cui alla cartella (tra le altre, cfr. Cass. n. 1558 del 2020; Cass. n. 12025 del 2019 e Cass. n. 24774 del 2019 ); quindi, il fatto che la Corte d’appello abbia considerato fondata la pretesa dell’[OSCURATO:PERSONA], circostanza confermata dal valore di riconoscimento del debito del pagamento in misura ridotta, condannando l’odierna ricorrente a versare all’[OSCURATO:PERSONA] quanto richiesto a titolo di differenze contributive e accessori, senza prima esaminare la validità del titolo esecutivo, non costituisce omessa pronuncia su un fatto decisivo poiché il fatto tale non era ai fini della conclusione del giudizio; il secondo motivo è inammissibile, atteso che non si rileva omessa pronuncia sul fatto decisivo, in quanto la Corte d’appello ha addirittura valutato (sent. pag. 2) che la Commissione Tributaria non aveva annullato il verbale di accertamento, limitandosi a dichiarare cessata la materia del contendere; inoltre, la ricorrente non ha trascritto né ha prodotto il provvedimento di sgravio totale emesso dall’Agenzia delle Entrate a cui intende conferire valore decisivo ai fini della specificità della censura; in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione, in ragione dei principi di specificità e di allegazionedi cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ. , deve contenere in s é tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione dellasentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessitàdi far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006); in definitiva il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigettodel ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del la ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27785/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1695/201 7 depositata i l 19/05/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G.27785/2017 [OSCURATO:PERSONA]: laCorte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il gravame con cui l’[OSCURATO:PERSONA] si doleva che il Tribunale avesse annullato l’avviso di addebito emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la motivazione che l’avviso di accertamento fiscale operato dall’Agenzia delle entrate era venuto meno per effetto del condono; la Corte territoriale ha affermato che la cessazione della materia del contendere dichiarata dalla Commissione Tributaria non era opponibile all’[OSCURATO:PERSONA] e che, anzi, la sanatoria fiscale con pagamento in misura ridotta possiede valore di riconoscimento del debito, costituendo la prova della legittimità della pretesa dell’ente creditore; il valore del verbale di accertamento rimane così inalterato, non avendo, la pronuncia di cessazione della materia del contendere da parte della Commissione Tributaria, un effetto di annullamento dell’atto impositivo; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., parte ricorrente lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”, consistente nell’avere, la Corte d’appello, mancato di pronunciarsi in merito all’illegittimità dell’avviso di addebito, ai sensi dell’art. 24 co.3 d.lgs. n.46 del 1999, derivante dal fatto che - sebbene il credito previdenziale non potesse essere iscritto a ruolo fino a quando non fosse intervenuto un provvedimento esecutivo del giudice - nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva proceduto in pendenza del ricorso avverso l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Roma; col secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., contesta “Omesso esame circa un ulteriore fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”, consistente nel non avere considerato, il giudice dell’appello , che il verbale di accertamento era stato annullato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento di sgravio totale e che proprio tale provvedimento aveva costituito il presupposto della successiva declaratoria di cessazione della materia del contendere operata dalla Commissione Tributaria; il primo motivo è infondato; la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel ritenere che l’opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo a un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso, come tale, all’esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall’ingiunto; in particolare, si è affermato, che l’azione proposta contro l’iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di un’intimazione di pagamento costituisce un’opposizione all’esecuzione, quindi un’ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta illegittimità dell’iscrizione a ruolo non esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell’ane nel quantum, seppure l’ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell’opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell’obbligazione e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell’opponente al pagamento del credito di cui alla cartella (tra le altre, cfr. Cass. n. 1558 del 2020; Cass. n. 12025 del 2019 e Cass. n. 24774 del 2019 ); quindi, il fatto che la Corte d’appello abbia considerato fondata la pretesa dell’[OSCURATO:PERSONA], circostanza confermata dal valore di riconoscimento del debito del pagamento in misura ridotta, condannando l’odierna ricorrente a versare all’[OSCURATO:PERSONA] quanto richiesto a titolo di differenze contributive e accessori, senza prima esaminare la validità del titolo esecutivo, non costituisce omessa pronuncia su un fatto decisivo poiché il fatto tale non era ai fini della conclusione del giudizio; il secondo motivo è inammissibile, atteso che non si rileva omessa pronuncia sul fatto decisivo, in quanto la Corte d’appello ha addirittura valutato (sent. pag. 2) che la Commissione Tributaria non aveva annullato il verbale di accertamento, limitandosi a dichiarare cessata la materia del contendere; inoltre, la ricorrente non ha trascritto né ha prodotto il provvedimento di sgravio totale emesso dall’Agenzia delle Entrate a cui intende conferire valore decisivo ai fini della specificità della censura; in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione, in ragione dei principi di specificità e di allegazionedi cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ. , deve contenere in s é tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione dellasentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessitàdi far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006); in definitiva il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigettodel ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del la ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per i
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