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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32420/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva del 29maggio 2026;[OSCURATO:PERSONA] che, nell'ambito di un unico articolato motivo di ricorso, ladoglianza con la quale si censura la motivazione posta a fondamento del rigettodella Corte di appello di disporre una perizia tecnica per verificare lacontraffazione dei beni, è manifestamente infondata atteso che la rinnovazioneistruttoria in appello ha carattere eccezionale e presuppone che il giudice ritengadi non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266820-01; Sez.

U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv.203974-01); che, inoltre, il sindacato di legittimità sul diniego è circoscritto allaverifica della congruità della motivazione, senza poter investire la concretarilevanza dell’atto da acquisire (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv.283522-01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01; Sez. 4, n.37624 del 19/09/2007, Giovannetti, Rv. 237689-01); che, nel caso in esame, ildiniego della rinnovazione istruttoria, fondato sulla non necessità degli attirichiesti e sulla loro irrilevanza ai fini della decisione, risulta sorretto damotivazione logica e immune da censure;[OSCURATO:PERSONA] che le doglianze riguardanti la sussistenza degli elementi costitutividel delitto di ricettazione sono inammissibili per difetto di specificità poiché non siconfrontano con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata; esse sirisolvono, pertanto, in una critica soltanto apparente, inidonea ad assolvere lafunzione propria del ricorso per cassazione, consistente nell'individuazione dispecifici vizi della decisione censurata, con conseguente sanzione diinammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, non apportando le argomentazioni svolte nella memoria difensivadel 29 maggio 2026 elementi idonei a superare le considerazioni che precedono,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva del 29maggio 2026;[OSCURATO:PERSONA] che, nell'ambito di un unico articolato motivo di ricorso, ladoglianza con la quale si censura la motivazione posta a fondamento del rigettodella Corte di appello di disporre una perizia tecnica per verificare lacontraffazione dei beni, è manifestamente infondata atteso che la rinnovazioneistruttoria in appello ha carattere eccezionale e presuppone che il giudice ritengadi non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266820-01; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv.203974-01); che, inoltre, il sindacato di legittimità sul diniego è circoscritto allaverifica della congruità della motivazione, senza poter investire la concretarilevanza dell’atto da acquisire (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv.283522-01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01; Sez. 4, n.37624 del 19/09/2007, Giovannetti, Rv. 237689-01); che, nel caso in esame, ildiniego della rinnovazione istruttoria, fondato sulla non necessità degli attirichiesti e sulla loro irrilevanza ai fini della decisione, risulta sorretto damotivazione logica e immune da censure;[OSCURATO:PERSONA] che le doglianze riguardanti la sussistenza degli elementi costitutividel delitto di ricettazione sono inammissibili per difetto di specificità poiché non siconfrontano con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata; esse sirisolvono, pertanto, in una critica soltanto apparente, inidonea ad assolvere lafunzione propria del ricorso per cassazione, consistente nell'individuazione dispecifici vizi della decisione censurata, con conseguente sanzione diinammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, non apportando le argomentazioni svolte nella memoria difensivadel 29 maggio 2026 elementi idonei a superare le considerazioni che precedono,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32420/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris