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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 24262/2026

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rte di Appello diGenova,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],dato atto che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano".[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui inepigrafe, pronunciata ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., articolandoun unico motivo, con il quale si deduce vizio di motivazione, percontraddittorietà, ai sensi dell’art. 606 lett. e), cod. proc. pen.

“in puntoeccessività degli aumenti in continuazione fra i capi di imputazione econseguente eccessività della pena inflitta”.2.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.3.

Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di concordato inappello, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenzaemessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi allaformazione della volontà della parte di accedere al concordato, alconsenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difformedella pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianzerelative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità dellasanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversada quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019,Mariniello, Rv. 276102).4.

Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita adolersi dell’omessa e/o contraddittoria motivazione sul punto indicato.5.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila a favore della Cassa delle ammende, commisurata all’effettivogrado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa diinammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte di Appello diGenova,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],dato atto che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano".[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui inepigrafe, pronunciata ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., articolandoun unico motivo, con il quale si deduce vizio di motivazione, percontraddittorietà, ai sensi dell’art. 606 lett. e), cod. proc. pen. “in puntoeccessività degli aumenti in continuazione fra i capi di imputazione econseguente eccessività della pena inflitta”.2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.3. Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di concordato inappello, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenzaemessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi allaformazione della volontà della parte di accedere al concordato, alconsenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difformedella pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianzerelative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità dellasanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversada quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019,Mariniello, Rv. 276102).4. Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita adolersi dell’omessa e/o contraddittoria motivazione sul punto indicato.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila a favore della Cassa delle ammende, commisurata all’effettivogrado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa diinammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24262/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris