CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 42885/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 12 ottobre 2022, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati da due sentenze irrevocabili: 1) sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Roma il 17 giugno 2020, irrevocabile il 18 luglio 2020, di condanna alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione a dieci delitti di rapina aggravata dall'uso di armi e dal travisamento, commessi tutti ai danni di farmacie nel periodo compreso tra il 28 dicembre 2018 e il 19 gennaio 2019, nonché ad una ricettazione, fatti già avvinti dal vincolo della continuazione in sede cognitoria; 2) sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Roma il 1° febbraio 2019, irrevocabile il 26 novembre 2020, di condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in relazione ad una rapina aggravata dall'uso di armi e dal travisamento ai danni di una farmacia, commessa il 31 gennaio 2019. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso Gargano, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di impugnazione per violazione di legge in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. quanto alla determinazione dell'entità degli aumenti di pena per i reati satellite di cui alla sentenza sub 1). In particolare, il ricorrente lamenta violazione del divieto di reformatio in peius, per aver il Tribunale operato un aumento a titolo di continuazione pari a mesi 5 di reclusione ed euro 150,00 di multa per ciascuno dei dieci delitti di rapina giudicati dalla menzionata sentenza (oltre a mesi 1 di reclusione ed euro 100,00 di multa per la residua ricettazione), laddove il giudice della cognizione, all'esito della riduzione per il rito, aveva applicato per le nove rapine e la ricettazione un aumento complessivo pari ad anni 2 di reclusione ed euro 666,66 di multa, di talché l'aumento di pena per ciascuna rapina risultava inferiore a mesi 2 e giorni 20 di reclusione (attesa la contestuale presenza dell'aumento di pena irrogato per il delitto di ricettazione). Dunque, il giudice avrebbe applicato per ciascuna rapina un aumento di pena pari al doppio di quello stabilito dal giudice della cognizione (ovvero mesi 5 di reclusione ed euro 150,00, anziché meno di mesi 2 giorni 20 ed euro 74,00), con la conseguenza che a fronte di un cumulo materiale tra le due condanne originarie pari a complessivi anni 9 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, all'esito della riconosciuta continuazione è stata applicata la pena finale di anni 8 e mesi 3 'di reclusione ed euro 3.600,00 di multa, risultando così in gran parte vanificato ed eluso il beneficio sanzionatorio legato al criterio del cumulo giuridico. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 1.1. Va premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideternninazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009, Rv. 244115), soprattutto qualora i singoli aumenti risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cogni- zione per reati satellite (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216; Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, Rv. 257000). Ancora, il giudice dell'esecuzione quando deve procedere, ai fini di cui all'art. 671 cod. proc. pen., alla ridetermi- nazione del più favorevole trattamento punitivo conseguente al riconoscimento della continuazione in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggior gravità, al disposto di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., in base al quale detta individuazione deve essere effettuata con riferimento alla pena più elevata inflitta in concreto, la cui misura non può essere in nessun caso modificata, in senso peggiorativo o migliorativo, essendo consentito allo stesso giudice soltanto operare, nell'ambito dell'aumento da apportare ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., una diminuzione delle pene irrogate per i reati satelliti (già considerati tali con le sentenze di condanna, ovvero tali divenuti in sede di applicazione del procedi- mento di cui all'art. 671 cod. proc. pen.) (Sez. 1, n. 1413 del 07/03/1995, Rv. 200921). 1.2. Ciò premesso, l'ordinanza impugnata risulta non avere correttamente applicato i principi sopra richiamati, avendo operato un aumento a titolo di conti- nuazione in relazione ai reati di rapina di cui alla sentenza sub 1) in misura superiore (mesi cinque di reclusione ed C 150 di multa per ciascuna rapina) a quella determinata, in sede di patteggiamento, nel giudizio di merito: l'aumento globale per i reati satellite è stato infatti di anni tre e mesi dieci di reclusione, maggiore di quello di tre anni complessivamente applicato dal giudice di cogni- zione. A tal riguardo, si rammenta che, in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta; ove, invece, ritenga tale reato come satellite, dovrà commi- surare l'aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito (Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021, Dinari, Rv. 281679). 2. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa composizione in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio del riconosciuto reato continuato alla luce dei principi di diritto che si sono ricapitolati. PQM Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di Roma. Così dec