Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 34794/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso8329/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].GE.RI., in persona del legale rappres. , elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e dife so , con procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - -contro- REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, via Poli 29, presso l’ufficio di rappresentanza della Regione Campania, rapres. e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4159/20 d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositatail 06/11/2015; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022, a seguito di pubblica udienza, dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 28.4.15, rigettò l’opposizione proposta dalla Regione Campania avverso il decreto ingiuntivo emesso nel 2011, con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore del Consorzio CO.GE.RI, della somma di euro 95.83,43 oltre interessi legali, quale rimborso delle anticipazioni dell’indennità o risarcimento dei danni relativi alle espropriazioni eseguite per realizzare l’opera viaria indicata, eccependo: la parcellizzazione del credito, avendo il Consorzio depositato 26 ricorsi per decreti ingiuntiviidentici nel periodo tra dicembre 2010 e febbraio 2011; il difetto di legittimazione passiva della R egione; la prescrizione del credito; la compensazione dell’eventuale credito del Consorzio nei confronti della Regione con il maggior debito dello stesso per gli ingenti danni provocati dal crollo di una galleria facente parte della suddetta opera viaria.

La Regione propose appello, accolto dalla Corte territoriale con sentenza del 21.9.2020, osservando che: circa l’eccezione sulla legittimazione passiva, era da ribadire l’orientamento della stessa Corte secondo il quale con la norma di cui all’art. 3, c.3, DPCM[OSCURATO:DATA_NASCITA]- come modificato dall’art. 3 DPCM del 21.9.01 - era stata contemplata una deroga rispetto alla norma di cui al comma 1, avente ad oggetto l’automatico subentro della Regione o degli enti locali nei rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti (deroga desumibile dal fatto che i lavori non erano stati ancora ultimati alla data del trasferimento delle competenze e dalla sussistenza del contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza del termine della suddetta scadenza; la regione non aveva dimostrato il secondo presupposto afferente al contenzioso; tale interpretazione non erastata efficacemente contrastata dall’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla Regione circa la questione della legittimazione, rappresentato dalla recente sentenza della cassazione, che non era rilevante; poiché il contenzioso tra le parti era sorto anteriormente all’acquisizione della strada al demanio regionale (17.10.01), ma ancora pendente alla detta data, era da escludere la legittimazione passiva della Regione Campania. [OSCURATO:PERSONA] r icorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione falsa applicazione degli artt.2909 c.c. ed omesso esame di fatti decisivi riguardo alla valutazione della sentenza di cassazione n.12216/2020, per non aver la Corte d’appellocorrettamente interpretato la statuizione della suddetta sentenza secondo la quale al fine di radicare la legittimazione passiva nella controversia in questione era necessaria la sussistenza congiunta di entrambi i presupposti di cui all’art. 3 suddetto, cioè il contenzioso instaurato per fatti o atti anteriori alla scadenza della pubblicazione del bando di gara da parte dell’Anas per le opere, e l’essere stata definita entro il 30.12.2000 la progettazione dei lavori ed autorizzata dagli organi competenti dell’Anas la pubblicazione del bando di gara.

Il secondo motivo denunzia violazione falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 112 c.p.c., nonché omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato documentata dalle sentenze della Corte d’appello di Napoli e del T ribunale , non impugnate, per aver il giudice di secondo grado omesso di esaminare la rilevanza delle suddette sentenze definitive e l’estensione del relativo giudicato sulla causa in questione in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva della Regione.

Il terzo motivo, in subordine ai primi due, denunzia violazione falsa applicazione degli artt. 101 d.lgs. n. 112/98, 1362,1363, circa l’interpretazione dell’art. 20 n. 3 della Convenzione di concessione tra il Consorzio e il Presidente della GR dell’1.9.82, nonché del DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 21.9.01, per non aver la cda correttamente interpretato il c.3 del DPCM 21.9.01 nell’affermare che la competenza della Regione non sussisteva in ordine ai contenziosi instaurati, per atti o fatti antecedenti alla scadenza del termine (17.10.2001) per il trasferimento al demanio della regione o degli enti locali delle strade o autostrade già appartenenti al demanio statale, pur dopo la suddetta scadenza, invece che limitare tale legittimazione ai casi di contenziosi anteriori.

I tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati. [OSCURATO:PERSONA].Ge.Ri. lamenta l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 3 del DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA] poiché difforme da quanto consentito dalla sua interpretazione letterale; i n particolare, il giudice di merito non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che la norma usa l'espressione "contenzioso instaurato", coniugandola con l'altra dizione "resta a carico del medesimo ente", rendendo evidente co n l'uso del participio passato "instaurato" e del termine "resta" che continuava senza mutamentoo interruzione la competenza e il carico nei confronti del medesimoente (Anas) del contenzioso già instaurato.

Anche l'uso dell'avverbio "altresì" definirebbe , secondo il Consorzio, la competenza dell'Anas sul contenzioso in termini chiaramente riferiti ai lavori indicati nella prima parte del terzo comma, in quanto lavori che solo eccezionalmente e per ragioni di economia anche tecnica sono rimasti appannaggio dell'Azienda autonoma delle strade, per attività e situazioni "in fieri", mentre tutti gli altri lavori, oneri ed incombenze sono stati trasferiti alla Regione Campania nel cui demanio sono state inserite le strade.

Inoltre, il contenzioso cui faceva riferimento il comma 3 dell'art. 3 del DPCMdel [OSCURATO:DATA_NASCITA] riguarderebbe esclusivamente i "beni trasferiti" e non anche il contenzioso tra concedente e concessionario circa la restituzione delle anticipazioni officiate dal concessionario, che trovava la sua fonte contrattuale nell'art. 20 n. 3 della convenzione di concessione redattal'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

A sostegno di tale ipotesi deporrebbe anche la valutazione, ex art. 1362 c.c. del comportamento complessivo della Regione Campania che, subentrata all'Anas ai sensi del d.lgs. 112/98, nel giugno 2008 aveva inviato tutti i concessionari ex lege 219/81 una nota nella quali li invitava "al fine di pervenire ad un quadro di sintesi delle posizioni debitorie derivanti dagli espropri in conseguenza della realizzazione delle opere in oggetto... a fornire una relazione sullostato attuale delle procedure poste in essere ed un prospettoaggiornato delle somme occorrenti per la chiusura delle partite pendenti, distinguendo le somme già anticipate, le somme dovute in conseguenza di sentenze passate in giudicato o di liti ancora pendenti e quelle da corrispondere in favore degli aventi diritto che non hannoancora promosso azioni legali".

La censura è in parte infondata ed in parte inammissibile.

Giova premettere che il DPCM 21 febbraio 2000, art. 3, nel testo modificato dal successivo DPCM 21 settembre 2000, dopo aver fissato, al comma 1, la regola secondo cui "Le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 3", prevede nel successivo comma 3 che "Resta di competenza ed a carico dell'ANAS l'ultimazione dei lavori per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi dell'ANAS la pubblicazione del bando di gara".

La disposizione nello stesso comma 3 aggiunge poi che "Resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti".

Orbene, la Corte di appello ha ritenuto che, essendo il diritto al rimborso reclamato dal Consorzio fondato sul pagamento di somme corrisposte a titolo di indennità di occupazione ed espropriazione, in forza di atto notificato al proprietario in data 29.05.1998 e, dunque, anteriore al trasferimento dei beni alla Regione, effettivamente avvenuto in data 17.10.2001, non poteva che riconoscersi la legittimazione passiva dell’ANAS, riguardando l’azione monitoria una pretesa relativa a fatti ed atti ampiamente anteriori al trasferimento e, dunque, pienamente sussumibili nella deroga di cui all’ultima parte dell’art. 3, c.3, cit.

Tale conclusione risulta coerente con il più recente indirizzo di questa Corte (cfr. Cass., 17013/2022) teso a considerare, ai fini della corretta interpretazione di tale inciso, unicamente la circostanza che la pretesa al rimborso oggetto del contenzioso si ricolleghi a fatti ed atti anteriori al trasferimento, dovendosi intendere l’avverbio “altresì” come propriamente riferito ai beni trasferiti e non già ai beni rimasti appannaggio dell’Anas in quanto inerenti ai lavori indicati nella prima parte della norma.

E tanto in virtù di un’interpretazione del dato normativo volta a promuovere l’autonomia delle due previsioni derogatorie di cui all’art. 3, c.3.

DPCM cit., ove si consideri che alle ipotesi di ultrattività della competenza di ANAS contemplate nella prima parte della norma come relative allo stato dei lavori ed agganciate alla data di pubblicazione del bando o, in sua assenza, alla circostanza che entro il 31.12.2000 sia stata definita la progettazione ed autorizzata la pubblicazione del bando, si “aggiunge” l’ulteriore fattispecie eccezionale rappresentata in funzione dell’insorgenza di un contenzioso relativo ai beni trasferiti.

Ed invero, nessun elemento testuale depone nel senso di collegare tale inciso finale alle ipotesi precedenti, né tantomeno di inferire che il contenzioso al quale si fa cenno debba essere iniziato in epoca anteriore alla data del trasferimento dei beni.

Come evidenziato da Cass., 17013/2022, “l’intentiodell’art. 3, c.3, ult. parte, risulta essere proprio quello di escludere la successione in capo alle Regioni quando il contenzioso successivamente instaurato riguardi, appunto, fatti ed atti antecedenti alla scadenza che, dunque si collocano in epoca anteriore al trasferimento, per nulla specificandosi che il contenzioso al quale si riferisce il comma 3 debba esso stesso collocarsi temporalmente entro la data del trasferimento”, dovendosi - per contro - riferire l’anteriorità rispetto alla scadenza individuata dalla norma, al compimento degli atti e fatti relativi ai beni trasferiti e non già alla pendenza del contenzioso.

Orbene, a tali principi si è sostanzialmente conformato il giudice di appello, laddove ha chiarito che “la scadenza del 31 dicembre 2000, considerata dall’art. 3 comma 3 cit., è riferita ai fatti ed atti che hanno dato origine al contenzioso, sicché il discrimine, in relazione al contenzioso instaurato ovvero pendente (nell’interpretazione fornita dalla Corte), non può che essere la data del trasferimento dei beni, non dubitandosi che prima di esso l’Anas fosse l’unica legittimata, in quanto titolare del bene, mentre dopo di essa l’unico legittimato è divenuto, per la medesima ragione, l’ente territoriale al quale il bene è stato trasferito.” Sulla base di tali considerazioni la prima parte della censura è dunque infondata, offrendo una ricostruzione del dato normativo irragionevole e non conforme al contenuto testuale del comma 3 e all’interpretazione sistematica dell’intero art. 3 di cui si è detto, come interpretato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., 17013/2022 cit.).

Per altro verso nemmeno è ravvisabile un contrasto - prospettato dal ricorrente in memoria -tra i principi affermati da Cass. 17013/2022 cit., recepiti in questa sede e le affermazioni rese in seno a Cass. 39429/2021 con cui questa Corte, nel riconoscere la legittimazione passiva della Regione, avendo ritenuto irrilevante la data delle ordinanze richiamate nella domanda monitoria - qualificate alla stregua di un mero antefatto storico del contenzioso azionato oltre la data "limite" indicata dall'art. 3, c.3 DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA] -, non si è pronunciata, tuttavia, sul merito della questione rappresentata dall’interpretazione della norma di cui all’art. 3, c.3 cit., per non esservi stata investita direttamente dai motivi di ricorso della Regione.

Questione elusa altresì per la sua novità anche da Cass.12126/2020 - evocata dal ricorrente - trattandosi di eccezione di difetto di titolarità non sollevata nel giudizio di merito; al riguardo, la doglianza afferente alla violazione del giudic ato relativo alla suddetta sentenza n. 12126/20non tiene conto del fatto che tale giudicato non contiene alcuna statuizione sulla questione dibattuta della legittimazione passiva per cui è causa, pronunciandosi invece sull’inammissibilità del ricorso perché relativoa questione nuova.

Ciò che esclude la sussistenza di un reale contrasto all’interno della giurisprudenza di questa Corte tale da rendere opportuna la reclamata remissione del ricorso alla decisione delle Sezioni Unite.

Parimenti infondata risulta la censura del ricorrente nella parte in cui, per sostenere la competenza della Regione Campania, intenderebbe restringere la portata dell’inciso finale dell’art. 3, c.3, nel senso di ritenere ad esso estraneo il contenzioso relativo al concedente ed al concessionario sulla restituzione delle anticipazioni operate dal secondo, evocando - per contro - in memoria il criterio di restituzione delle indennità anticipate fondato sulla c.d.

“rotatività” nei rapporti tra concedente e concessionario, di cui assume la rilevanza alla stregua di parametro interpretativo dell’ultimo inciso di cui all’art. 3, c.3 cit.Ed invero, la corretta interpretazione della norma, lungi dall’operare alcun distinguo tra contenzioso definito, pendente ovvero da definirsi, non orienta affatto nel senso di operare una diversificazione di effetti rispetto al contenuto del contenzioso e/o alla sua fonte, essendo sufficiente, per radicare la competenza dell’Anas, che esso trovi titolo in atti o fatti antecedenti alla data individuata dalla norma, senza distinzioni di sorta tra contenzioso recuperatorio o di altra natura e prescindendosi altresì dalle parti interessate nonché da criteri esterni rispetto al contenzioso e inerenti alla regolamentazione dei rapporti interni tra le parti.

Ne consegue la correttezza della sentenza della Corte di appello di Napoli, ove la stessa ha precisato che “il contenzioso rilevante ai fini che interessano è quello che ha coinvolto ANAS (e nella specie anche il Consorzio CO.GE.RI.) ed il soggetto che ha subito l’occupazione o l’espropriazione dei beni o i suoi effetti (come nel caso che occupa, in cui il giudizio definito con atto di transazione del 4.5.2011 ha riguardato le indennità di occupazione e di espropriazione), non avendo senso altrimenti l’uso del predicato restadi cui alla più volte citata disposizione.” A tale conclusione il giudice di appello è dunque giunto sulla base di un’interpretazione lineare e chiara della norma derogatoria, tesa a ricomprendere nel suo ambito applicativo tanto il contenzioso instaurato a monte - non solo verso CO.GE.RI. ma anche verso ANAS -, da parte dei soggetti interessati dalle vicende ablative cui si riferiscono gli esborsi che CO.GE.RI chiedeva in restituzione (opposizioni alla stima e/o azioni espropriative di altro tipo), quanto le azioni di rivalsa di tipo contrattuale promosse dal concessionario CO.GE.RI. in forza della convenzione traslativa, per recuperare quanto pagato ai privati espropriati.Del tutto inconcludenti risultano, in definitiva, i documenti (nota inviata dalla Regione a tutti i concessionari ex lege recante la richiesta di informativa in ordine alle posizioni debitorie relative agli espropri e verbale di consegna tra Regione Campania e Provincia di Napoli relativo alla gestione e manutenzione delle strade) che, a dire del Consorzio, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare, peraltro senza che sia stata prospettata dal ricorrente alcuna censura ai sensi dell’art. 360, c.1 n.5 c.p.c.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizioper la novità della questione trattata e per il contrasto esistente nella giurisprudenza di merito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente le spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso8329/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].GE.RI., in persona del legale rappres. , elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e dife so , con procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - -contro- REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, via Poli 29, presso l’ufficio di rappresentanza della Regione Campania, rapres. e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4159/20 d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositatail 06/11/2015; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022, a seguito di pubblica udienza, dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 28.4.15, rigettò l’opposizione proposta dalla Regione Campania avverso il decreto ingiuntivo emesso nel 2011, con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore del Consorzio CO.GE.RI, della somma di euro 95.83,43 oltre interessi legali, quale rimborso delle anticipazioni dell’indennità o risarcimento dei danni relativi alle espropriazioni eseguite per realizzare l’opera viaria indicata, eccependo: la parcellizzazione del credito, avendo il Consorzio depositato 26 ricorsi per decreti ingiuntiviidentici nel periodo tra dicembre 2010 e febbraio 2011; il difetto di legittimazione passiva della R egione; la prescrizione del credito; la compensazione dell’eventuale credito del Consorzio nei confronti della Regione con il maggior debito dello stesso per gli ingenti danni provocati dal crollo di una galleria facente parte della suddetta opera viaria. La Regione propose appello, accolto dalla Corte territoriale con sentenza del 21.9.2020, osservando che: circa l’eccezione sulla legittimazione passiva, era da ribadire l’orientamento della stessa Corte secondo il quale con la norma di cui all’art. 3, c.3, DPCM[OSCURATO:DATA_NASCITA]- come modificato dall’art. 3 DPCM del 21.9.01 - era stata contemplata una deroga rispetto alla norma di cui al comma 1, avente ad oggetto l’automatico subentro della Regione o degli enti locali nei rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti (deroga desumibile dal fatto che i lavori non erano stati ancora ultimati alla data del trasferimento delle competenze e dalla sussistenza del contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza del termine della suddetta scadenza; la regione non aveva dimostrato il secondo presupposto afferente al contenzioso; tale interpretazione non erastata efficacemente contrastata dall’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla Regione circa la questione della legittimazione, rappresentato dalla recente sentenza della cassazione, che non era rilevante; poiché il contenzioso tra le parti era sorto anteriormente all’acquisizione della strada al demanio regionale (17.10.01), ma ancora pendente alla detta data, era da escludere la legittimazione passiva della Regione Campania. [OSCURATO:PERSONA] r icorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione falsa applicazione degli artt.2909 c.c. ed omesso esame di fatti decisivi riguardo alla valutazione della sentenza di cassazione n.12216/2020, per non aver la Corte d’appellocorrettamente interpretato la statuizione della suddetta sentenza secondo la quale al fine di radicare la legittimazione passiva nella controversia in questione era necessaria la sussistenza congiunta di entrambi i presupposti di cui all’art. 3 suddetto, cioè il contenzioso instaurato per fatti o atti anteriori alla scadenza della pubblicazione del bando di gara da parte dell’Anas per le opere, e l’essere stata definita entro il 30.12.2000 la progettazione dei lavori ed autorizzata dagli organi competenti dell’Anas la pubblicazione del bando di gara. Il secondo motivo denunzia violazione falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 112 c.p.c., nonché omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato documentata dalle sentenze della Corte d’appello di Napoli e del T ribunale , non impugnate, per aver il giudice di secondo grado omesso di esaminare la rilevanza delle suddette sentenze definitive e l’estensione del relativo giudicato sulla causa in questione in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva della Regione. Il terzo motivo, in subordine ai primi due, denunzia violazione falsa applicazione degli artt. 101 d.lgs. n. 112/98, 1362,1363, circa l’interpretazione dell’art. 20 n. 3 della Convenzione di concessione tra il Consorzio e il Presidente della GR dell’1.9.82, nonché del DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 21.9.01, per non aver la cda correttamente interpretato il c.3 del DPCM 21.9.01 nell’affermare che la competenza della Regione non sussisteva in ordine ai contenziosi instaurati, per atti o fatti antecedenti alla scadenza del termine (17.10.2001) per il trasferimento al demanio della regione o degli enti locali delle strade o autostrade già appartenenti al demanio statale, pur dopo la suddetta scadenza, invece che limitare tale legittimazione ai casi di contenziosi anteriori. I tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati. [OSCURATO:PERSONA].Ge.Ri. lamenta l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 3 del DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA] poiché difforme da quanto consentito dalla sua interpretazione letterale; i n particolare, il giudice di merito non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che la norma usa l'espressione "contenzioso instaurato", coniugandola con l'altra dizione "resta a carico del medesimo ente", rendendo evidente co n l'uso del participio passato "instaurato" e del termine "resta" che continuava senza mutamentoo interruzione la competenza e il carico nei confronti del medesimoente (Anas) del contenzioso già instaurato. Anche l'uso dell'avverbio "altresì" definirebbe , secondo il Consorzio, la competenza dell'Anas sul contenzioso in termini chiaramente riferiti ai lavori indicati nella prima parte del terzo comma, in quanto lavori che solo eccezionalmente e per ragioni di economia anche tecnica sono rimasti appannaggio dell'Azienda autonoma delle strade, per attività e situazioni "in fieri", mentre tutti gli altri lavori, oneri ed incombenze sono stati trasferiti alla Regione Campania nel cui demanio sono state inserite le strade. Inoltre, il contenzioso cui faceva riferimento il comma 3 dell'art. 3 del DPCMdel [OSCURATO:DATA_NASCITA] riguarderebbe esclusivamente i "beni trasferiti" e non anche il contenzioso tra concedente e concessionario circa la restituzione delle anticipazioni officiate dal concessionario, che trovava la sua fonte contrattuale nell'art. 20 n. 3 della convenzione di concessione redattal'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. A sostegno di tale ipotesi deporrebbe anche la valutazione, ex art. 1362 c.c. del comportamento complessivo della Regione Campania che, subentrata all'Anas ai sensi del d.lgs. 112/98, nel giugno 2008 aveva inviato tutti i concessionari ex lege 219/81 una nota nella quali li invitava "al fine di pervenire ad un quadro di sintesi delle posizioni debitorie derivanti dagli espropri in conseguenza della realizzazione delle opere in oggetto... a fornire una relazione sullostato attuale delle procedure poste in essere ed un prospettoaggiornato delle somme occorrenti per la chiusura delle partite pendenti, distinguendo le somme già anticipate, le somme dovute in conseguenza di sentenze passate in giudicato o di liti ancora pendenti e quelle da corrispondere in favore degli aventi diritto che non hannoancora promosso azioni legali". La censura è in parte infondata ed in parte inammissibile. Giova premettere che il DPCM 21 febbraio 2000, art. 3, nel testo modificato dal successivo DPCM 21 settembre 2000, dopo aver fissato, al comma 1, la regola secondo cui "Le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 3", prevede nel successivo comma 3 che "Resta di competenza ed a carico dell'ANAS l'ultimazione dei lavori per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi dell'ANAS la pubblicazione del bando di gara". La disposizione nello stesso comma 3 aggiunge poi che "Resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti". Orbene, la Corte di appello ha ritenuto che, essendo il diritto al rimborso reclamato dal Consorzio fondato sul pagamento di somme corrisposte a titolo di indennità di occupazione ed espropriazione, in forza di atto notificato al proprietario in data 29.05.1998 e, dunque, anteriore al trasferimento dei beni alla Regione, effettivamente avvenuto in data 17.10.2001, non poteva che riconoscersi la legittimazione passiva dell’ANAS, riguardando l’azione monitoria una pretesa relativa a fatti ed atti ampiamente anteriori al trasferimento e, dunque, pienamente sussumibili nella deroga di cui all’ultima parte dell’art. 3, c.3, cit. Tale conclusione risulta coerente con il più recente indirizzo di questa Corte (cfr. Cass., 17013/2022) teso a considerare, ai fini della corretta interpretazione di tale inciso, unicamente la circostanza che la pretesa al rimborso oggetto del contenzioso si ricolleghi a fatti ed atti anteriori al trasferimento, dovendosi intendere l’avverbio “altresì” come propriamente riferito ai beni trasferiti e non già ai beni rimasti appannaggio dell’Anas in quanto inerenti ai lavori indicati nella prima parte della norma. E tanto in virtù di un’interpretazione del dato normativo volta a promuovere l’autonomia delle due previsioni derogatorie di cui all’art. 3, c.3. DPCM cit., ove si consideri che alle ipotesi di ultrattività della competenza di ANAS contemplate nella prima parte della norma come relative allo stato dei lavori ed agganciate alla data di pubblicazione del bando o, in sua assenza, alla circostanza che entro il 31.12.2000 sia stata definita la progettazione ed autorizzata la pubblicazione del bando, si “aggiunge” l’ulteriore fattispecie eccezionale rappresentata in funzione dell’insorgenza di un contenzioso relativo ai beni trasferiti. Ed invero, nessun elemento testuale depone nel senso di collegare tale inciso finale alle ipotesi precedenti, né tantomeno di inferire che il contenzioso al quale si fa cenno debba essere iniziato in epoca anteriore alla data del trasferimento dei beni. Come evidenziato da Cass., 17013/2022, “l’intentiodell’art. 3, c.3, ult. parte, risulta essere proprio quello di escludere la successione in capo alle Regioni quando il contenzioso successivamente instaurato riguardi, appunto, fatti ed atti antecedenti alla scadenza che, dunque si collocano in epoca anteriore al trasferimento, per nulla specificandosi che il contenzioso al quale si riferisce il comma 3 debba esso stesso collocarsi temporalmente entro la data del trasferimento”, dovendosi - per contro - riferire l’anteriorità rispetto alla scadenza individuata dalla norma, al compimento degli atti e fatti relativi ai beni trasferiti e non già alla pendenza del contenzioso. Orbene, a tali principi si è sostanzialmente conformato il giudice di appello, laddove ha chiarito che “la scadenza del 31 dicembre 2000, considerata dall’art. 3 comma 3 cit., è riferita ai fatti ed atti che hanno dato origine al contenzioso, sicché il discrimine, in relazione al contenzioso instaurato ovvero pendente (nell’interpretazione fornita dalla Corte), non può che essere la data del trasferimento dei beni, non dubitandosi che prima di esso l’Anas fosse l’unica legittimata, in quanto titolare del bene, mentre dopo di essa l’unico legittimato è divenuto, per la medesima ragione, l’ente territoriale al quale il bene è stato trasferito.” Sulla base di tali considerazioni la prima parte della censura è dunque infondata, offrendo una ricostruzione del dato normativo irragionevole e non conforme al contenuto testuale del comma 3 e all’interpretazione sistematica dell’intero art. 3 di cui si è detto, come interpretato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., 17013/2022 cit.). Per altro verso nemmeno è ravvisabile un contrasto - prospettato dal ricorrente in memoria -tra i principi affermati da Cass. 17013/2022 cit., recepiti in questa sede e le affermazioni rese in seno a Cass. 39429/2021 con cui questa Corte, nel riconoscere la legittimazione passiva della Regione, avendo ritenuto irrilevante la data delle ordinanze richiamate nella domanda monitoria - qualificate alla stregua di un mero antefatto storico del contenzioso azionato oltre la data "limite" indicata dall'art. 3, c.3 DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA] -, non si è pronunciata, tuttavia, sul merito della questione rappresentata dall’interpretazione della norma di cui all’art. 3, c.3 cit., per non esservi stata investita direttamente dai motivi di ricorso della Regione. Questione elusa altresì per la sua novità anche da Cass.12126/2020 - evocata dal ricorrente - trattandosi di eccezione di difetto di titolarità non sollevata nel giudizio di merito; al riguardo, la doglianza afferente alla violazione del giudic ato relativo alla suddetta sentenza n. 12126/20non tiene conto del fatto che tale giudicato non contiene alcuna statuizione sulla questione dibattuta della legittimazione passiva per cui è causa, pronunciandosi invece sull’inammissibilità del ricorso perché relativoa questione nuova. Ciò che esclude la sussistenza di un reale contrasto all’interno della giurisprudenza di questa Corte tale da rendere opportuna la reclamata remissione del ricorso alla decisione delle Sezioni Unite. Parimenti infondata risulta la censura del ricorrente nella parte in cui, per sostenere la competenza della Regione Campania, intenderebbe restringere la portata dell’inciso finale dell’art. 3, c.3, nel senso di ritenere ad esso estraneo il contenzioso relativo al concedente ed al concessionario sulla restituzione delle anticipazioni operate dal secondo, evocando - per contro - in memoria il criterio di restituzione delle indennità anticipate fondato sulla c.d. “rotatività” nei rapporti tra concedente e concessionario, di cui assume la rilevanza alla stregua di parametro interpretativo dell’ultimo inciso di cui all’art. 3, c.3 cit.Ed invero, la corretta interpretazione della norma, lungi dall’operare alcun distinguo tra contenzioso definito, pendente ovvero da definirsi, non orienta affatto nel senso di operare una diversificazione di effetti rispetto al contenuto del contenzioso e/o alla sua fonte, essendo sufficiente, per radicare la competenza dell’Anas, che esso trovi titolo in atti o fatti antecedenti alla data individuata dalla norma, senza distinzioni di sorta tra contenzioso recuperatorio o di altra natura e prescindendosi altresì dalle parti interessate nonché da criteri esterni rispetto al contenzioso e inerenti alla regolamentazione dei rapporti interni tra le parti. Ne consegue la correttezza della sentenza della Corte di appello di Napoli, ove la stessa ha precisato che “il contenzioso rilevante ai fini che interessano è quello che ha coinvolto ANAS (e nella specie anche il Consorzio CO.GE.RI.) ed il soggetto che ha subito l’occupazione o l’espropriazione dei beni o i suoi effetti (come nel caso che occupa, in cui il giudizio definito con atto di transazione del 4.5.2011 ha riguardato le indennità di occupazione e di espropriazione), non avendo senso altrimenti l’uso del predicato restadi cui alla più volte citata disposizione.” A tale conclusione il giudice di appello è dunque giunto sulla base di un’interpretazione lineare e chiara della norma derogatoria, tesa a ricomprendere nel suo ambito applicativo tanto il contenzioso instaurato a monte - non solo verso CO.GE.RI. ma anche verso ANAS -, da parte dei soggetti interessati dalle vicende ablative cui si riferiscono gli esborsi che CO.GE.RI chiedeva in restituzione (opposizioni alla stima e/o azioni espropriative di altro tipo), quanto le azioni di rivalsa di tipo contrattuale promosse dal concessionario CO.GE.RI. in forza della convenzione traslativa, per recuperare quanto pagato ai privati espropriati.Del tutto inconcludenti risultano, in definitiva, i documenti (nota inviata dalla Regione a tutti i concessionari ex lege recante la richiesta di informativa in ordine alle posizioni debitorie relative agli espropri e verbale di consegna tra Regione Campania e Provincia di Napoli relativo alla gestione e manutenzione delle strade) che, a dire del Consorzio, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare, peraltro senza che sia stata prospettata dal ricorrente alcuna censura ai sensi dell’art. 360, c.1 n.5 c.p.c. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizioper la novità della questione trattata e per il contrasto esistente nella giurisprudenza di merito. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore im
Decreto Cassazione n. 34794/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris