CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 1992
Cassazione n. 04260/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] (cui 04rt2bc) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/10/1992 avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta altresì la memoria con le allegate sentenze di assoluzione; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, denunciando il travisamento della prova sulla base della diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato, in particolare, che la censura relativa al vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza e che, inoltre, la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato di estorsione (si veda pagina 5 della sentenza impugnata ove si valorizzano, quali elementi probatori della disponibilità da parte dell’imputato del veicolo rubato, il rinvenimento al suo interno di un paio di guanti recanti tracce molecolari relative al profilo genetico del ricorrente e di strumenti di vario genere, usualmente utilizzati per compiere attività di effrazione); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione con travisamento della prova in relazione alla mancata valutazione della sentenza di assoluzione emessa in altro procedimento a carico dello stesso ricorrente per un distinto episodio di ricettazione, prodotta dalla difesa in sede di appello con i motivi aggiunti, è manifestamente infondato perché censura asseriti difetti della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; che invero la Corte territoriale, nel rilevare come la pronuncia assolutoria ottenuta dall’imputato in altro processo non indebolisse la tenuta dell’ipotesi accusatoria in quello presente, stante la diversità degli elementi caratterizzanti le due distinte condotte (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento, in conformità con il consolidato orientamento di questa Corte per cui l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, dep. 2016, Dacco', Rv. 266338 - 01); ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che a tale riguardo la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui «la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01 – si veda pagina 6 della sentenza impugnata); che pertanto anche le doglianze esposte con la memoria lamentano vizi nondeducibili nel giudizio di legittimità; ritenuto, infine, che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto all’applicazione della recidiva, non è deducibile in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono, pertanto, incensurabili (si vedano le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali