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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 18098/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, per quanto qui di interesse, confermava la pronunzia di condanna emessa in primo grado, con riguardo all'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, limitatamente alla violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno consistita nella violazione il giorno 5 ottobre 2015 della prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione senza la prescritta autorizzazione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, lamentando, con unico motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione.

Le censure denunciano illogicità della motivazione con riguardo al rigetto dell'eccezione di improcedibilità per "ne bis in idem", senza minimamente considerare le spiegazioni intervenute, che hanno dato conto dell'estraneità all'altro giudizio citato dalla difesa della specifica violazione sopra indicata.

Inoltre, la difesa, facendo riferimento al decreto di citazione davanti alla Corte di appello, rileva, in termini altrettanto generici, l'erronea indicazionedelle date di commissioni dei fatti.

Un difetto che, in ogni caso, non potrebbe dare luogo alla prospettazione di nullità rimaste non sanate in appello.

Si tratta, pertanto, di censure tutte aspecifiche e comunque manifestamente infondate.

3. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Robe6 [OSCURATO:PERSONA] ni 7— I [OSCURATO:PERSONA] ongi, -----

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, per quanto qui di interesse, confermava la pronunzia di condanna emessa in primo grado, con riguardo all'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, limitatamente alla violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno consistita nella violazione il giorno 5 ottobre 2015 della prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione senza la prescritta autorizzazione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, lamentando, con unico motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione. Le censure denunciano illogicità della motivazione con riguardo al rigetto dell'eccezione di improcedibilità per "ne bis in idem", senza minimamente considerare le spiegazioni intervenute, che hanno dato conto dell'estraneità all'altro giudizio citato dalla difesa della specifica violazione sopra indicata. Inoltre, la difesa, facendo riferimento al decreto di citazione davanti alla Corte di appello, rileva, in termini altrettanto generici, l'erronea indicazionedelle date di commissioni dei fatti. Un difetto che, in ogni caso, non potrebbe dare luogo alla prospettazione di nullità rimaste non sanate in appello. Si tratta, pertanto, di censure tutte aspecifiche e comunque manifestamente infondate. 3. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Robe6 [OSCURATO:PERSONA] ni 7— I [OSCURATO:PERSONA] ongi, -----
Decreto Cassazione n. 18098/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris