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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:T:2012:63
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62011TJ0032_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione C(2010) 6754 def. della Commissione, del 1° ottobre 2010, che constata, da un lato, che è giustificato procedere al recupero a posteriori di dazi all’importazione e, dall’altro, che lo sgravio di tali dazi non è giustificato in un caso particolare (fascicolo REC 02/09).

[OSCURATO:PERSONA]

1) La decisione C(2010) 6754 def. della Commissione, del 1° ottobre 2010, è annullata nella parte in cui constata che lo sgravio di dazi all’importazione di un importo pari a EUR 531 985,59, ex articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, non è giustificata. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62011TJ0032_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione C(2010) 6754 def. della Commissione, del 1° ottobre 2010, che constata, da un lato, che è giustificato procedere al recupero a posteriori di dazi all’importazione e, dall’altro, che lo sgravio di tali dazi non è giustificato in un caso particolare (fascicolo REC 02/09). [OSCURATO:PERSONA] 1) La decisione C(2010) 6754 def. della Commissione, del 1° ottobre 2010, è annullata nella parte in cui constata che lo sgravio di dazi all’importazione di un importo pari a EUR 531 985,59, ex articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, non è giustificata. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris