CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 25697/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 186-7899/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 22 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza resa dal tribunale di Torino il 24 aprile 2018, dichiarava l'estinzione del reato di truffa di cui al capo B per intervenuta prescrizione e rideterminava conseguentemente la sanzione per gli altri capi, confermando l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per le truffe contrattuali commesse in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto al capo A), di [OSCURATO:PERSONA] quanto al capo C), di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] quanto al capo D). Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, trattandosi di meri inadempimenti contrattuali non accompagnati da alcun artifizio o raggiro. I motivi di ricorso sono inammissibili, giacché meramente reiterativi di argomenti già prospettati nel merito al giudice della impugnazione e da questi respinti con logico e congruo argomentare. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 581, comma 1, lett. d), all'inammissibilità (da ultimo, Sez. 4, n. 56311-18, del 28/11/2018; Sez, 2, 55955-18, del 10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). Nel caso di specie, il ricorrente solleva le stesse doglianze già portate all'attenzione della Corte di appello, ovvero l'insufficienza dell'impianto motivazionale, nonché la contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza degli elementi oggettivi (artifizi e raggiri) e soggettivi del reato (volontà di fraudolentemente carpire la buona fede altrui al fine di trarre profitto dall'altrui affidamento contrattuale). Per contro, i giudici del gravame hanno pertinentemente motivato, evidenziando precipuamente gli elementi alla base dell'iter decisionale; invero, il costrutto motivazionale su cui si fonda la decisione di condanna della Corte di appello non si limita a dichiarare la configurabilità del reato, ma ne evidenzia - con precisione - gli elementi probatori che ne sono alla base. Ed invero, la Corte di merito, in motivazione, ha valorizzato l'ampio compendio probatorio, suffragato dalle dichiarazioni delle persone offese (corredate da prove documentali) ed il modus operandi del [OSCURATO:PERSONA], il quale — abusando del rapporto fiduciario con i clienti dell'agenzia — accettava 186-7899/2022 "l'impegno contrattuale di acquistare viaggi per conto delle persone offese, ben sapendo che, ricevuti i denari, li avrebbe destinati a pregressi debiti e non all'adempimento esatto del contratto" (cfr. pag. 9 della sentenza). Alla inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.