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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24838/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha qualificato come tentativo di furto in abitazione (conformemente all'imputazione) il fatto sussunto dal primo Giudice nell'ipotesi di violazione di domicilio; ritenuto che: - il primo motivo di ricorso - che ha denunciato la violazione della legge penale in ordine alla qualificazione del fatto - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto: la Corte di merito ha ravvisato gli elementi del tentato furto in abitazione valorizzando la circostanza che l'imputato si sia arrampicato sino al quarto piano dello stabile in cui si trova l'appartamento della persona offesa, salendo sul balcone di esso, così argomentando in conformità con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, «in tema di tentativo, per affermare l'univocità degli atti, ancorché la prova del dolo sia stata desunta aliunde, è necessario effettuare una seconda verifica per accertare se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loro essenza, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente» (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015 - dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563 - 01); e tale ricostruzione non può essere qui ritualmente censurato per il tramite dell'alternativa ricostruzione che il ricorso ha perorato senza neppure assumere il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il secondo motivo - che ha assunto la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. - è parimenti versato in fatto, avendo anch'esso riproposto un'alternativa ricostruzione dell'accaduto; - il terzo motivo - con cui sono state dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - contiene enunciati del tutto assertivi ed è dunque privo della specificità richiesta per avanzare rituali critiche al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha qualificato come tentativo di furto in abitazione (conformemente all'imputazione) il fatto sussunto dal primo Giudice nell'ipotesi di violazione di domicilio; ritenuto che: - il primo motivo di ricorso - che ha denunciato la violazione della legge penale in ordine alla qualificazione del fatto - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto: la Corte di merito ha ravvisato gli elementi del tentato furto in abitazione valorizzando la circostanza che l'imputato si sia arrampicato sino al quarto piano dello stabile in cui si trova l'appartamento della persona offesa, salendo sul balcone di esso, così argomentando in conformità con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, «in tema di tentativo, per affermare l'univocità degli atti, ancorché la prova del dolo sia stata desunta aliunde, è necessario effettuare una seconda verifica per accertare se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loro essenza, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente» (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015 - dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563 - 01); e tale ricostruzione non può essere qui ritualmente censurato per il tramite dell'alternativa ricostruzione che il ricorso ha perorato senza neppure assumere il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il secondo motivo - che ha assunto la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. - è parimenti versato in fatto, avendo anch'esso riproposto un'alternativa ricostruzione dell'accaduto; - il terzo motivo - con cui sono state dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - contiene enunciati del tutto assertivi ed è dunque privo della specificità richiesta per avanzare rituali critiche al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. C
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