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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42574/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 del Tribunale di Bergamo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigraf e il Tribunale di Bergamo ha condannato [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 4, comma 7 del d.lgs. n. 628 del 1961, perché, in qualità di amministratore unico della "[OSCURATO:PERSONA]", in sede di esibizione della documentazione richiesta da parte dell'Ispettorato del Lavoro di Bergamo, non ottemperava alla prescrizione impartita.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto appello (da ritenersi convertito in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile), lamentando: 1) l'omessa o, quanto meno, contraddittoria motivazione rispetto all'insussistenza della materialità del fatto, la quale non sarebbe stata provata se non mediante l'accertamento della qualifica ricoperta dal ricorrente; 2) la violazione di legge quanto all'interpretazione della norma incriminatrice, con particolare riferimento all'insussistenza della condotta materiale del reato ascritto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

A nulla, infatti, rileva la disposta conversione dell'appello in ricorso per cassazione, in quanto lo stesso presenta censure non consentite ìn sede di legittimità, poiché vengono acriticamente riprodotte le medesime censure che sono state già disattese con coerente, non manifestamente illogica e linearmente argomentata motivazione.

Infatti, il giudice di merito, nell'affermare la penale responsabilità, ha adeguatamente valutato il compendio probatorio dal quale emergeva l'inottemperanza alla consegna della documentazione richiesta come risulta nel verbale, a nulla rilevando la tardiva esibizione della documentazione ai fini del perfezionamento della contravvenzione ascritta (dalla deposizione del teste Picerno emerge, in particolare, che all'atto del controllo la stessa avesse interloquito proprio con il ricorrente, che aveva assicurato l'inoltro della documentazione, poi non trasmessa, e che a tale prima interlocuziont fecero seguito delle mail scambiate con lo stesso, circostanza che esclude che egli fosse solo un mero prestanome, non a conoscenza di quanto avveniva in sede).

Tale motivazione appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, quando taluno accetta il ruolo di amministratore esclusivamente alio scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (ex multis Sez. 5, n. 6933 del 14/12/2022, dep. 2023, Palladino; Sez. 5 n. 22846 del 13 marzo 2014, Pertile, in motivazione; Sez. 5, n. 19049 del 19 febbraio 2010, Succi e altri, Rv. 247251; Sez. 5, n. 7208 del 26 gennaio 2006, Filippi ed altro, Rv. 233637; Sez. 5, n. 28007 del 4 giugno 2004, Squillante, Rv. 228713).

Il motivo, che si limita a contestare che la condotta posta in essere integri un ostacolo alle attività ispettive dell'INPS, peraltro citando un precedente della Corte (Sez. 3, n. 1561 del 05/10/2017, Melaragno, n.m.) che in realtà afferma un principio opposto: "l'omessa risposta integra il reato in parola anche quando la richiesta di esibizioni, dì fornire risposte non siano rivolte al datore di lavoro personalmente, in quanto è sufficiente che la richiesta venga notificata alla sede legale della ditta affinché possa dirsi e ritenersi conoscibile la richiesta medesima al legale rappresentante della stessa, non essendo richiesta anche la 2 notifica alla persona fisica (Sez. 3, n. 12923 del 20/02/2008, Terranova, Rv. 239353; Sez. 3, n. 28701 del 25/05/2004, D'Ambra, Rv. 229432)", è pertanto inammissibile.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare ìn colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 del Tribunale di Bergamo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigraf e il Tribunale di Bergamo ha condannato [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 4, comma 7 del d.lgs. n. 628 del 1961, perché, in qualità di amministratore unico della "[OSCURATO:PERSONA]", in sede di esibizione della documentazione richiesta da parte dell'Ispettorato del Lavoro di Bergamo, non ottemperava alla prescrizione impartita. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto appello (da ritenersi convertito in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile), lamentando: 1) l'omessa o, quanto meno, contraddittoria motivazione rispetto all'insussistenza della materialità del fatto, la quale non sarebbe stata provata se non mediante l'accertamento della qualifica ricoperta dal ricorrente; 2) la violazione di legge quanto all'interpretazione della norma incriminatrice, con particolare riferimento all'insussistenza della condotta materiale del reato ascritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. A nulla, infatti, rileva la disposta conversione dell'appello in ricorso per cassazione, in quanto lo stesso presenta censure non consentite ìn sede di legittimità, poiché vengono acriticamente riprodotte le medesime censure che sono state già disattese con coerente, non manifestamente illogica e linearmente argomentata motivazione. Infatti, il giudice di merito, nell'affermare la penale responsabilità, ha adeguatamente valutato il compendio probatorio dal quale emergeva l'inottemperanza alla consegna della documentazione richiesta come risulta nel verbale, a nulla rilevando la tardiva esibizione della documentazione ai fini del perfezionamento della contravvenzione ascritta (dalla deposizione del teste Picerno emerge, in particolare, che all'atto del controllo la stessa avesse interloquito proprio con il ricorrente, che aveva assicurato l'inoltro della documentazione, poi non trasmessa, e che a tale prima interlocuziont fecero seguito delle mail scambiate con lo stesso, circostanza che esclude che egli fosse solo un mero prestanome, non a conoscenza di quanto avveniva in sede). Tale motivazione appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, quando taluno accetta il ruolo di amministratore esclusivamente alio scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (ex multis Sez. 5, n. 6933 del 14/12/2022, dep. 2023, Palladino; Sez. 5 n. 22846 del 13 marzo 2014, Pertile, in motivazione; Sez. 5, n. 19049 del 19 febbraio 2010, Succi e altri, Rv. 247251; Sez. 5, n. 7208 del 26 gennaio 2006, Filippi ed altro, Rv. 233637; Sez. 5, n. 28007 del 4 giugno 2004, Squillante, Rv. 228713). Il motivo, che si limita a contestare che la condotta posta in essere integri un ostacolo alle attività ispettive dell'INPS, peraltro citando un precedente della Corte (Sez. 3, n. 1561 del 05/10/2017, Melaragno, n.m.) che in realtà afferma un principio opposto: "l'omessa risposta integra il reato in parola anche quando la richiesta di esibizioni, dì fornire risposte non siano rivolte al datore di lavoro personalmente, in quanto è sufficiente che la richiesta venga notificata alla sede legale della ditta affinché possa dirsi e ritenersi conoscibile la richiesta medesima al legale rappresentante della stessa, non essendo richiesta anche la 2 notifica alla persona fisica (Sez. 3, n. 12923 del 20/02/2008, Terranova, Rv. 239353; Sez. 3, n. 28701 del 25/05/2004, D'Ambra, Rv. 229432)", è pertanto inammissibile. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare ìn colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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