CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 32921/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 febbraio 2022 il Tribunale del riesame di Lecce, decidendo sulla richiesta di riesame proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento in data 3 gennaio 2022 del G.I.P. del medesimo Tribunale, ha accolto parzialmente il ricorso sostituendo la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal G.i.p. con gli arresti domiciliari presso l'abitazione. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente un grave quadro indiziario in relazione a tutti i reati ascritti al Salerno che è indagato: quale partecipe di una associazione a delinquere finalizzata allo spaccio ex art. 74, commi 1, 3 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 [capo 34) dell'imputazione provvisoria]; e per violazioni degli artt. 81, 110 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 [capi 37) e 38) dell'imputazione provvisoria]. Ha ritenuto esistente, inoltre, un concreto pericolo di recidiva, ma ha valutato che - tenuto conto della personalità dell'indagato, che ha precedenti penali non specifici risalenti nei tempo e non è gravato da pendenze - tali esigenze cautelari potessero essere salvaguardate attraverso l'applicazione degli arresti domiciliari. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di cui ai capi 34) e 37). La difesa sostiene che non sarebbero stati indicati efficacemente e coerentemente gli elementi sulla base dei quali a Salerno, coinvolto in un unico episodio di spaccio, descritto al capo 38), sono state contestate al capo 37) anche ulteriori cessioni e, soprattutto, non sarebbe stato chiarito perché tali attività lo renderebbero partecipe della associazione e non mero concorrente in uno o più reati scopo. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.2. Si deve preliminarmente ricordare che, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti oppure si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità che consegue alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato. Tali apprezzamenti, infatti, rientrano nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, mentre al giudice di legittimità si chiede di esaminare l'atto impugnato al fine di verificare che esso contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che io hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti; gli si chiede, quindi, di verificare la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, oltre alla valenza sintomatica degli indizi, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega quegli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato; ma non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti o sulla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio. Pertanto, non sono consentite censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 3. Nel caso di specie, le doglianze espresse dal ricorrente - che non contesta l'esistenza dell'associazione, ma sostiene di non averne fatto parte - si fondano esclusivamente sulla diversa lettura di circostanze di fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità, che dovrebbero far ritenere errate le valutazioni compiute dal Tribunale del riesame riguardo alla gravità del quadro indiziario. A fronte di ciò, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico.Il Tribunale per il riesame rinvia all'ordinanza del G.i.p. per l'indicazione degli elementi indiziari sulla base dei quali è stata ritenuta l'esistenza di un vincolo associativo di natura permanente fra tre o più persone volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti. Tale compendio indiziario consta di dati emergenti da intercettazioni telefoniche ed ambientali; servizi di osservazione pedinamento e controllo; sequestri di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, di denaro e di armi. Dopo aver preso atto che la ricorrenza di elementi indiziariamente idonei a configurare la sussistenza del reato associativo non era contestata, il Tribunale del riesame ha espresso adeguate argomentazioni da cui evincere l'indiziaria partecipazione di Salerno alla struttura associativa. Il Tribunale deduce questi indizi da quelli relativi ai reati di cui ai capi 37) e 38). Sostiene, infatti, che Salerno collaborava stabilmente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (a loro volta gravemente indiziati di aver partecipato alla associazione) e si rese disponibile allo svolgimento di attività di spaccio anche al di là dei singoli episodi che gli sono stati contestati. Sostiene, quindi, che egli si mise a disposizione dell'associazione per il perseguimento dei comuni fini criminosi rapportandosi stabilmente con altri componenti del sodalizio e creando con loro un vincolo reciproco che superava la soglia di un rapporto sinallagmatico contrattuale, situazione che, per giurisprudenza costante, consente di ritenere la partecipazione alla associazione e non il mero concorso in uno o più reati scopo (cfr. Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto, Rv. 267991). 4. La difesa non contesta la gravità degli indizi raccolti in relazione al reato di cui al capo 38) consumato il 17 luglio 2019 quando [OSCURATO:PERSONA] che si trovava alla guida di una [OSCURATO:PERSONA], fu tratto in arresto perché all'interno dell'auto (in una cavità ricavata artigianalmente nella carrozzeria) furono trovati kg. 2,358 di cocaina. Dall'ordinanza impugnata emerge che quel giorno Ligato doveva incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA] e la sua auto era preceduta da un'altra, condotta da Salerno. Nei giorni seguenti, l'arresto fu commentato dai vertici della associazione, preoccupati perché il 6 giugno 2019 [OSCURATO:PERSONA] era stato a sua volta arrestato nel flagrante possesso di un chilo di cocaina. Nelle conversazioni intercettate [OSCURATO:PERSONA] riferì a [OSCURATO:PERSONA] che Salerno temeva potesse esserci stata «una infamata» da parte di Chiafele. Disse di aver replicato a Salerno che Chiafele non aveva mai visto la [OSCURATO:PERSONA], ma questi aveva ribattuto che non era così e che lui e Chiafele avevano «scaricato un paio di volte» con quella macchina. Da questa conversazione l'ordinanza impugnata deduce che Salerno aveva collaborato con Chiafele in epoca anteriore al 6 giugno 2019 per eseguire due carichi di sostanza e tale sostanza era stata trasportata sull'auto che fu sequestrata il 17 luglio 2019. Osserva inoltre: che questo è confermato dai numerosi messaggi intercorsi tra Salerno e Maiorino sia prima che dopo l'arresto di Chiafele; che i messaggi - di contenuto criptico - erano finalizzati a concordare appuntamenti e ciò fa ritenere che gli incontri avessero finalità illecite; che il 10 e il 21 giugno 2021 gli incontri tra Maiorino e Salerno furono monitorati mediante servizi di osservazione; che, dopo l'arresto di Chiafele, Maiorino si attivò per prestargli assistenza economica e pagargli le spese legali. L'ordinanza impugnata sottolinea poi: che, come Chiafele, anche Salerno aveva avuto disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] munita di doppio fondo, sicché il suo rapporto con l'associazione non era occasionale e aveva carattere fiduciario; che Salerno aveva timore di una possibile collaborazione di Chiafele con le forze dell'ordine e questo dimostra un interesse per l'associazione che va al di là del mero contributo in singole attività di spaccio. Il Tribunale distrettuale deduce da ciò la sussistenza di gravi indizi in relazione al reato di cui al capo 37) (detenzione di sostanza stupefacente in concorso con Chiafele fino al 6 giugno 2019) e ne desume la partecipazione al reato associativo contestato al capo 34). Mette in luce che, nel caso di specie, la partecipazione a reati fine legati all'approvvigionamento di stupefacenti (avvenuta fino al 6 giugno 2019 e poi di nuovo il 17 luglio 2019) può essere letta «in chiave dinamica quale espressione di un rapporto di collaborazione collaudato, stabile, duraturo e destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi» Si tratta di argomentazioni complete, non contraddittorie né manifestamente illogiche che superano il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione e il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t