CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42059/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VELLETRI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., perché, alla guida dell'autoveicolo [OSCURATO:PERSONA], con a bordo il passeggero [OSCURATO:PERSONA], nel percorrere via Nettunense, giunto in prossimità del km. 26+720, per imprudenza e negligenza, nonché in violazione dell'art. 142 cod. strada, marciando alla velocità prossima ad 80 km/h, eccedente il limite massimo di 50 km/h, perdeva il controllo dell'auto discostandosi dalla direzione rettilinea, abbandonando la propria corsia e attraversando quella di senso contrario, andando così a collidere con la fiancata anteriore sinistra contro il tronco di un albero posto sul margine sinistro della strada rispetto alla direzione di marcia, cagionando il decesso del Fusco a seguito dell'impatto. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, che articola un unico motivo con cui deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto non costituisce reato. Entrambi i Giudici di merito hanno omesso ogni valutazione critica dei molteplici elementi evidenziati dal consulente della Procura sulla dinamica del sinistro. Il c.t. ne aveva, infatti, rilevato il carattere probabilistico, non essendovi certezze sulla causa determinante la perdita del controllo del mezzo da parte dell'imputato. Non si conosce il percorso tecnico-logico per il quale il consulente è pervenuto a stimare la velocità dell'auto condotta dall'imputato in 80 km/h, fermo restando che l'asserito - ma non provato - superamento del limite di velocità, non può di per sé far presumere l'esistenza del nesso causale tra il comportamento dell'imputato e l'evento dannoso, che va sempre provato. Il dubbio sull'elemento psicologico del reato avrebbe dovuto condurre all'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Il fatto doveva essere inquadrato nella meno grave fattispecie di cui all'art. 589, comma 1, cod. pen., con conseguente diminuzione di pena. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché ripropositivo del motivo di appello riguardante la asserita carenza di prova della colpevolezza dell'imputato e l'assenza di una colpa specifica costituita dalla violazione di una norma del codice della strada. Più volte, infatti, questa Corte ha statuito nel senso della inammissibilità del ricorso per cassazione i cui motivi non indichino precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (ex multis, Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv.264441; Sez. 2, n.13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.259704), ed ancora, nel caso di motivi che si risolvano nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, e come tali non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto del ricorso (così Sez.6, n. 22445 del 08/05/2009, P.M. in proc. Candita e altri, Rv. 244181). 2. Ciò posto, risulta obiettivamente accertato - con valutazione in fatto che, essendo sorretta da congrua motivazione, non si presta a censure di legittimità - che l'imputato perse il controllo del mezzo mentre viaggiava sulla via Nettunense ad una velocità ben superiore al limite ivi vigente, circostanza che configura il profilo di colpa specifica contestato in imputazione, tanto da aver perso il controllo dell'auto -finendo contro il tronco di un albero posto sulla sinistra della carreggiata, al limite dell'opposto senso di marcia. 3. Quanto all'origine dello sbandamento, a fronte della accertata pericolosità della guida dovuta alla eccessiva velocità, il ricorrente continua a prospettare una indefinita ipotesi alternativa che avrebbe provocato lo sbandamento, ipotesi mai in concreto articolata, ancor prima che accertata, idonea ad escludere la colpa ovvero il nesso di causalità con il decesso del trasportato. Posta, invero, la violazione dell'art.142 cod. strada, norma a tutela della sicurezza della circolazione, era onere della difesa dimostrare che, nonostante tale profilo di colpa specifica, lo sbandamento era dovuto ad altra causa, mai emersa nel processo. La sentenza impugnata, dunque, a fronte della medesima doglianza circa la mancanza di prova sufficiente per attribuire il decesso del Fusco alla condotta colposa dell'imputato - essendo, a dire del ricorrente, la ricostruzione operata dal consulente tecnico del pubblico ministero fondata su affermazioni a carattere probabilistico - risponde adeguatamente laddove, in particolare, afferma che, non essendo emerso che lo sbandamento fosse dovuto a fattori oggettivi imprevedibili (caso fortuito) o a errate manovre di terzi (turbative varie), il sinistro è la risultante del mancato controllo del mezzo, che procedeva ad una velocità superiore al limite stabilito per quel tratto di strada, come tale imputabile all'imputato (distrazione). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend