Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1998
ECLI:EU:C:1998:23
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61997CC0313_IT
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
1 Nella causa in esame la domanda della [OSCURATO:PERSONA] è volta ad ottenere la declaratoria di inadempimento, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, della Repubblica italiana agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE per non aver adottato e/o per non aver comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], entro i termini prescritti, i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (1).
2 L'art. 16 della direttiva così recita:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 1995.
(...)
3. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. [OSCURATO:PERSONA] ne informa gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri».
3 La Repubblica italiana non ha contestato di non avere provveduto all'attuazione della direttiva ed afferma nelle proprie difese che i relativi necessari provvedimenti sarebbero in procinto di essere emanati.
4 Ciò premesso, la domanda della [OSCURATO:PERSONA] appare chiaramente fondata.
Conclusione
5 Conseguentemente, suggerisco alla Corte di:
1) dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di adottare, entro i termini prescritti, le disposizioni necessarie al fine di dare attuazione alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato;
2) condannare la Repubblica italiana alle spese del giudizio.
(1) - GU 1994, L 319, pag. 20.