CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 02694/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 1649/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. RMNNTN4OHO4C632K), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. DRNDNC601327I332G) rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 441, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - resistente - Avverso il decreto decisorio della Corte d'appello di L'Aquila n. 395/2020, pubblicato il 09/06/2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con ricorso depositato dinanzi alla Corte di appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano un equo indennizzo per la durata non ragionevole di un processo civile instaurato dinanzi al Tribunale di Pescara, con atto di citazione notificato il 9/10.05.1994 e definito avanti alla Corte di Cassazione con sentenza n. 18697 depositata il 22.09.2015; - il Consigliere designato della Corte di appello di L'Aquila dichiarava inammissibile il ricorso per tardività sul rilievo la Corte territoriale rigettata l'opposizione avverso il predetto decreto, provvedimento avverso il quale i medesimi ricorrenti proponevano impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 975 del 2020, depositata il 17.01.2020, veniva cassato con affermazione del principio per cui "in caso di cassazione con rinvio tra iedicium rescindens e iudicium rescissorio vi deve essere perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, che non può perciò, costituirsi davanti al giudice di rinvio senza la partecipazione di tutti i soggetti nei cui confronti è stata emessa la pronuncia rescindente e quella cassata, configurandosi ler citazione in riassunzione davanti a detto giudice non come atto di impugnazione ma quale atto di impulso processuale, in forza del quale la controversia, per il carattere ed i limiti del giudizio di rinvio, dà luogo a litisconsorzio necessario processuale fra coloro che furono parti nel processo di cassazione...senza che abbia perciò rilievo alcuno la natura inscindibile o scindibile della causa né l'ammissibilità di una prosecuzione solo parziale del giudizio di sede di rinvio."; - riassunto il giudizio, la Corte di appello di L'Aquil, con decreto n. 395 del 2020, rigettava Vuriginario ricorso per non avere nessuna delle parti riassunto il giudizio presupposto dinanzi alla Corte di appello, neanche gli odierni ricorrenti al fine di far accertare l'inesistenza dell'obbligazione restitutoria azionata in via riconvenzionale nei loro confronti, con conseguente estinzione del giudizio (presupposto) per inattività delle parti, da cui discendeva l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2 comma 2 sexies lett. c) della legge n. 89 del 2001, in forza del quale "si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria", prova che non era stata offerta; - avverso il decreto sentenza della Corte di appello di L'Aquila propongono ricorso per cassazione gli originari ricorrenti, fondato su tre motivi, cui resiste il Ministero della giustizia con controricorso; - in prossimità dell'adunanza camerale le parti ricorrenti hanno curato il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Atteso che: - con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., degli artt. 383, 384, 392 e 394 c.p.c., nonchè dell'art. 2, comma 2 sexies lett. c) legge n. 89 del 2001, per non essersi il giudice del rinvio, applicando d'ufficio l'art. 2, comma 2 sexies, lett. c) I. n. 89/2001, uniformato al principio consolidato secondo cui l'art.384, comma 1 c.p.c. dispone l'obbligo inderogabile del giudice del rinvio di conformarsi alla decisione della Corte di Cassazione, non solo quanto al principio di diritto, ma anche a "quanto stabilito dalla Corte", per cui resterebbe precluso qualsiasi riesame ovvero rivalutazione ed accertamento dei fatti acquisiti. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 100 c.p.c., degli artt. 112, 115, 307, 336 e 392 c.p.c., nonché dell'art. 2, comma 2 sexies lett. c) I. n. 89/2001, per non avere la Corte considerato che nella specie non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 307 c.p.c., bensì quella della mancata riassunzione del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., con conseguente consolidamento del capo della sentenza di secondo grado relativo alla domanda riconvenzionale, oltre che a quello; di qui la mancanza di interesse dei ricorrenti a riassumere il giudizio per non rischiare di subire una condanna nel nuovo giudizio di merito. Con il terzo ed ultimo motivo viene dedotta denunciano la violazione e la falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 2 e 2, comma 2 sexies lett. c) I. n. 89/2001, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, anche in rapporto agli artt. 10 e 11 Cost., oltre che alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056, 2059 e 2697, comma 2 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto non allegata la prova contraria di avere patito un pregiudizio da irragionevole durata del processo, mentre in verità era stata indicata ed illustrata la natura, la tipologia e l'entità dei danni subiti. I motivi — da trattare unitariamente per la evidente connessione argomentativa che li avvince — sono infondati e con essi il ricorso. Va premesso che, come è noto, nel giudizio di rinvio il carattere "chiuso" del relativo procedimento - preordinato esclusivamente a sostituire una diversa statuizione a quella cassata sulla base del materiale che, inalterati restando i termini della lite, poteva e doveva essere acquisito nelle pregresse fasi di merito - comporta che la controversia deve essere riproposta nello stato di istruzione nel quale fu pronunciata la sentenza cassata sicché non è consentita la produzione di nuovi documenti salvo che fatti sopravvenuti o la stessa sentenza di Cassazione rendano necessaria una nuova ed ulteriore attività probatoria (cfr più di recente, Cass. n. 636 del 2019). La sentenza impugnata - al contrario di quanto sostenuto con i motivi in esame - ha fatto corretta applicazione dei detti principi rilevando una questione di infondatezza nel merito della domanda di equa riparazione, circostanza che era già documentata agli atti. Sotto il detto profilo la sentenza di annullamento con rinvio non ha modificato il thema decidendum - né ha dato una diversa qualificazione al rapporto - ed ha lasciato inalterati i termini della controversia, come delineati dalle parti nelle precedenti fasi di merito, essendosi limitata a rilevare che il giudice del merito non aveva correttamente applicato le norme concernenti il termine semestrale ex art. 4, I. n. 89/2001 avendolo fatto senza procedere al doveroso riesame dell'intero rapporto controverso derivante dalla domanda di equa riparazione avanzata dai ricorrenti in relazione alla durata del giudizio civile intrapreso nel 1994. La Corte distrettuale non aveva considerato che il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo presupposto, pertanto le sentenze meramente processuali ed in genere ai provvedimenti giurisdizionali idonei a porre formalmente termine al processo si correla allo spirare del termine per la proposizione degli appositi rimedi onde rimuoverne gli effetti, quale che ne sia la denominazione e la conseguente peculiare disciplina. Con la conseguenza che nella specie non poteva ritenersi definito il giudizio presupposto prima del maturare del termine per la riassunzione della causa di cui all'art. 392 c.p.c. Dunque nessuna pronuncia nel merito della domanda indennitaria era intervenuta, con la conseguenza che il giudice del rinvio aveva il compito di accertare la sussistenza in concreto - sulla base delle prove offerte dalle parti - il dedotto (e contestato) danno da eccessiva durata del processo presupposto. La preesistente necessità, ai fini del decidere, di svolgere le dette indagini (erroneamente non ravvisata dal giudice del merito con la pronuncia di decadenza dal diritto) è evidenziata dalla ordinanza di annullamento, sicché nella controversia in sede di giudizio di rinvio il giudice e le parti hanno conservato l'esame nel merito della vicenda. Sfugge pertanto a qualsiasi censura di violazione di legge e di vizio di motivazione la decisione del giudice del rinvio che ha esaminato gli atti alla luce della normativa sulle fattispecie di presunzione di inesistenza del danno. Ciò chiarito, va precisato che al caso di specie si applica, ratione temporis, la previsione della lett. c) del 2° comma sexies dell'art. 2 della legge n. 89/2001, a tenore della quale "si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: (...) c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104" (il 2° comma sexies è stato inserito dall'art. 1, comma 777, lett. d), della legge 28.12.2015, n. 208, a decorrere dall' [OSCURATO:DATA_NASCITA]). A tal fine rileva - unicamente - la circostanza per cui il presente giudizio di "equa riparazione" ha avuto inizio il 07.03.2017, quindi successivamente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. Cass. 10.10.2019, n. 25542; Cass. 9.10.2019, n. 25323). Il fenomeno della "sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa" non è avulso dalla inattività delle parti che pur avendo interesse a far accertare la infondatezza della domanda riconvenzionale e con essa della pretesa delle controparti a vedere accertata l'obbligazione restitutoria a danno degli odierni ricorrenti, hanno preferito rimanere inerti e di non provvedere alla riassunzione del giudizio presupposto. Cosicché non meritano seguito le ragioni di censura, specificamente veicolate dai mezzi di impugnazione. A fronte dell'operatività della presunzione relativa ex lett. c) del 2° comma sexies dell'art. 2 della legge n. 89/2001, i ricorrenti avrebbero dovuto addurre, evidentemente, di aver allegato e dimostrato, specificamente, la sussistenza di un pregiudizio, sub specie di "paterna d'animo", decorso il periodo di ragionevole durata del giudizio civile "presupposto". Al riguardo va rimarcato che la Corte di L'Aquila non si è limitata a dar atto della mancata dimostrazione del perdurante interesse dei ricorrenti alla celebrazione del giudizio "presupposto" successivamente al compimento del periodo di ragionevole durata e così a dar riscontro della mancata dimostrazione - a superamento della presunzione relativa di insussistenza del danno - del "paterna d'animo", ma ha concretamente riscontrato l'insussistenza del perdurante interesse dei ricorrenti alla celebrazione del giudizio "presupposto" e quindi l'assenza di "paterna d'animo", siccome ha puntualizzato che, pur in assenza di una espressa dichiarazione giudiziale, il giudizio presupposto doveva considerarsi estinto (cfr. decreto impugnato, pag. 2). Per altro verso, i ricorrenti assumono che probatorio riscontro del protratto loro interesse alla decisione di merito, pur dopo la maturazione del periodo di ragionevole durata, sarebbe stato, viceversa, da individuare nel ricorso introduttivo della domanda come il non avere potuto conoscere la sorte della loro domanda legittima di giustizia prima dei 13 anni, non costituisce certo la prova contraria richiesta dalla disposizione invocata. Parimenti i ricorrenti censurano la valutazione delle risultanze di causa - ovvero l'avvenuto concreto disconoscimento del preteso perdurante interesse alla decisione di merito e con esso dell'imprescindibile "patema d'animo" - allorché adducono, in verità in maniera del tutto generica, che persisteva (nel giudizio "presupposto") il loro interesse alla decisione di merito, senza però configurarne le ragioni. Il ricorso va dunque rigettato e in dipendenza di ciò i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare al Ministero le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001, per cui non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di legittimità che vengono liquidate in favore del Ministero in complessiv