CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 novembre 2021
Cassazione n. 03178/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Romania avverso la sentenza del 07/01/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 gennaio 2022 la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna alle Autorità giudiziarie romene di [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione del mandato di arresto europeo n. 23/2021 emesso in data 21 novembre 2021 dal Tribunale di Arad per i reati di guida di veicolo senza patente ed uso di documento falso, commessi in Romania il 2 agosto 2020, per i quali è stato condannato alla pena di un anno uno e un mese di detenzione con sentenza esecutiva n. 924/2021, emessa in primo grado il 6 maggio 2021 e divenuta definitiva a seguito della decisione emessa il 16 novembre 2021 dalla Corte d'appello di Timisoara. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, censurando con un primo motivo la violazione dell'art. 7 della legge n. 69 del 2005, per avere la Corte d'appello erroneamente negato la configurabilità del motivo di rifiuto basato sull'assenza della cd. doppia punibilità in relazione al reato di guida senza patente, avuto riguardo alla depenalizzazione della relativa fattispecie a seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, entrato in vigore il 6 febbraio 2016. Nel caso di specie, peraltro, non risultava a carico del Balus alcuna recidiva di guida senza patente nel precedente biennio, rispetto alla condotta oggetto della decisione posta a fondamento del m.a.e. 2.1. Si lamenta, inoltre, la violazione dell'art. 7 legge cit. con riferimento al reato di uso di documento falso, per il quale il ricorrente è stato condannato in via definitiva con una sanzione (la pena di un mese di reclusione) che ne preclude la consegna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati. 2. Il primo motivo è fondato, non avendo la sentenza impugnata fatto buon governo del principio stabilito da questa Suprema Corte, secondo cui, per la sussistenza del requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7 della legge n. 69 del 2005, è necessario che l'ordinamento italiano contempli come reato, al momento della decisione sulla domanda dello Stato di emissione, il fatto per il quale la consegna è richiesta (Sez. 6, n. 5749 del 09/02/2016, Caldaras, Rv. 266039, in relazione ad una consegna richiesta per il reato di guida senza patente, depenalizzato ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha escluso la persistenza, a seguito della novella legislativa, della condizione della doppia punibilità della violazione; v., inoltre, Sez. 6, n. 28701 del 20 luglio 2021, Lacatus, non mass.). Al riguardo, in particolare, questa Corte ha precisato che la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, prevista dall'art. 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non si estende alle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, le quali, a seguito della trasformazione in illecito amministrativo delle fattispecie base, si configurano quali autonome figure di reato. Ne discende che solo la fattispecie di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stata depenalizzata dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e si configura, pertanto, come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo (Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882). Si è inoltre precisato che, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405). Condizioni, quelle or ora indicate, la cui necessaria ricorrenza non emerge per la posizione della persona richiesta in consegna, nei cui confronti risultano pronunciate condanne per altri fatti di reato, ma non per il reato di guida senza patente. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla consegna ivi disposta per il reato di guida di veicolo senza patente. 3. Infondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, ove si consideri che, in tema di mandato di arresto europeo, ai fini della applicazione dell'art. 7, comma 4, legge cit. - il quale stabilisce che, quando per i fatti per i quali è chiesta la consegna è stata pronunciata nello Stato di emissione condanna ad una pena, quest'ultima deve essere della durata non inferiore a quattro mesi - occorre fare riferimento non alla pena in concreto ancora da eseguire, ma a quella pronunciata dall'autorità giudiziaria straniera (da ultimo, v. Sez. 6, n. 5111 del 05/02/2020, 0., Rv. 278327; Sez. F, n. 35533 del 22/08/2013, F., Rv. 256717; Sez. 6, n. 16117 del 26/04/2012, Simidzhiyski, Rv. 252508). Principio, questo, conforme all'indirizzo interpretativo formatosi nella collegata materia estradizionale nella quale si è analogamente affermato che, ai fini della applicazione dell'art. 2, comma 1, della Convenzione Europea di Parigi del 13 novembre 1957 - secondo cui, quando per i fatti per i quali è chiesta l'estradizione è stata pronunciata nello Stato richiedente condanna ad una pena, quest'ultima deve essere della durata di almeno quattro mesi - occorre fare riferimento non alla pena in concreto ancora da eseguire, ma a quella pronunciata dall'autorità giudiziaria straniera, in virtù del principio che l'esecuzione della pena appartiene, quanto alla effettiva durata e alle modalità di esecuzione, alla esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria dello Stato nel quale è pronunciata la condanna (Sez. 6, n. 30269 del 15/10/2020, Joyancic, Rv. 281953; Sez. 6, n. 38954 del 19/09/2003, Lamers, Rv. 226670).Ne discende che il ricorso deve essere, in parte de qua, rigettato. 4. La richiesta di consegna, in definitiva, può essere eseguita relativamente al reato di uso di atto falso, non in relazione al reato di guida di veicolo senza patente. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della consegna per il reato di guida di veicolo senza patente. Rigetta il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore