Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18240/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale Milano in funzione di riesame in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale in sede, ha riformato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, del 10 marzo 2021, con la quale era stata respinta la richiesta di sequestro preventivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (socia della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.i. e indicata quale beneficiaria delle condotte illecite) indagata del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 219, comma 1 e 2 n. 1, 223, 216, comma 1 n. 1 r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, rispetto al quale il giudice aveva ritenuto la sussistenza del fumus, in ordine alle condotte descritte sub b) e d) dell'incolpazione provvisoria. 1.1.11 provvedimento oggetto di ricorso ha disposto il sequestro della somma di euro 930.000,00, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in solido con Orazio e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto profitto del reato contestato, con particolare riferimento alla condotta sub lett. d) (versamenti dalla società di famiglia, in questo caso dalla [OSCURATO:SOCIETA] ai conti personali dei soci, con riferimento al conto n. 30900).

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'indagata, per il tramite del difensore, denunciando quattro vizi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'art.125 cod. proc. pen. per essere la motivazione sul periculum in mora del tutto assente o apparente.

Si richiama la pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, ric.

Ellade, in ordine alla necessità di motivazione in caso di sequestro di beni confiscabili quando non si tratti di confisca obbligatoria.

Tanto, anche per dare atto del rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità che devono costituire oggetto di valutazione preventiva, non potendosi presumere il periculum in base all'astratta confiscabilità del bene.

Si tratta, nel merito, di movimenti tutti tracciati e trasparenti, avvenuti su conti correnti italiani, intestati a persone fisiche individuate, tanto che non vi era stata, per la ricorrente, alcuna difficoltà di ricostruzione.

Peraltro, gli indagati si sarebbero attivati per ripianare le perdite, senza aggravare in alcun modo le conseguenze derivanti da reato.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione in relazione alle incertezze ricostruttive correlate al tempo intercorso dal momento della instaurazione dei conti correnti riconducibili agli indagati, già oggetto di esame e ragione del rigetto pronunciato dal giudice.

Non vi sarebbe motivazione sull'effettiva esistenza di profitto derivante dal reato, cioè che l'indagata abbia, effettivamente, beneficiato delle distrazioni contestate, così producendosi profitto confiscabile. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen. con riferimento all'affermata sussistenza dei presupposti applicativi del sequestro finalizzato alla confisca diretta.

Si assume che si tratta di conti correnti risultati intestati agli indagati sostanzialmente incapienti al momento del fallimento (la consulenza tecnica del pubblico ministero affermerebbe che si tratta di conti correnti che, già nel 2017, avevano saldo pressoché pari a zero).Di qui la carenza del nesso di pertinenzialità tra le somme attualmente depositate (in quanto accreditate in epoca successiva) ed il profitto del reato, non essendosi verificato alcun profitto accrescitivo, né confusione tra somme di denaro esistenti e somme di derivazione delittuosa, perché pertinenti al reato.

Sicché, nel caso di specie, il sequestro di denaro, successivamente accreditato, rappresenterebbe una forma di confisca per equivalente, non ammessa in quanto avente ad oggetto somme del tutto sganciate dal reato e, comunque, riguardando il sequestro, fattispecie delittuosa oggetto di contestazione provvisoria che non consente la confisca per equivalente (richiamando Sez.

U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]).

Si sottolinea che il danaro versato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al conto cointestato all'indagata, è stato utilizzato per l'acquisto di un immobile a Noto, per circa 600mila euro, già in sequestro, mentre 2.1 milioni di euro sarebbero stati utilizzati per spese personali, non meglio precisate o imputabili a uno specifico intestatario del conto corrente.

Né sarebbe specificata, in atti, la natura delle polizze risultate intestate alla Trifone.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione o erronea applicazione degli artt. 310 e 322-bis, comma 5, cod. proc. pen. quanto alla pronunciata immediata esecutività del sequestro.

Il precedente contrario, richiamato dalla difesa, troverebbe ragione in decisioni risalenti, nonché nella relazione al d.

Igs che ha introdotto l'art. 322-bis cod. proc. pen. circa la necessità sebbene l'art. 310 cod. proc. pen. si riferisca alle misure cautelari personali, di estendere anche a quelle reali a tutela di diritti costituzionalmente garantiti, la previsione di cui all'art. 310, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 3.1.La difesa ha fatto pervenire memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, con la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.1.11 primo ed il secondo motivo di ricorso, diretti a censurare la carenza o apparenza della motivazione, sia pure in relazione a presupposti diversi della misura cautelare reale, sono inammissibili. 1.1.11 Tribunale del riesame ha fornito una motivazione esauriente e logica in relazione alle ragioni che hanno condotto all'adozione del sequestro preventivo delle somme ritenute il profitto dei delitti di bancarotta patrimoniale, per i quali si procede in via provvisoria.

La motivazione addotta, per giustificare il provvedimento cautelare non appare mancante o meramente apparente.

Laddove la ricorrente si duole che il Tribunale del riesame non si sia confrontato, in modo puntuale e specifico, con gli argomenti utilizzati dal Giudice per le indagini preliminari per rigettare la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal Pubblico ministero, in sostanza si censura la violazione di un preteso dovere di motivazione rafforzata che, nella materia cautelare reale, è insussistente.

Questa Corte di legittimità ha, più volte, affermato, in tema di appello cautelare personale, che il tribunale del riesame, che accoglie l'appello del pubblico ministero avverso decisione di rigetto della misura cautelare del giudice per le indagini preliminari, seppure non è tenuto ad una motivazione rafforzata, necessaria solo in sede di giudizio quando viene riformata una sentenza assolutoria, deve comunque procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in sede di appello, configurandosi altrimenti un vizio della motivazione (Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278797).

L'onere della motivazione rafforzata è collegato al superamento di ogni ragionevole dubbio, canone imposto dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale la penale responsabilità dell'imputato può essere affermata solo qualora essa sia assolutamente certa; le necessità di tale certezza impone al giudice dell'impugnazione il superamento degli argomenti addotti dal giudice di primo grado a sostegno della decisione di proscioglimento.

Per l'applicazione di una misura cautelare personale è, invece, sufficiente che ricorrano gravi indizi di colpevolezza e quindi basta un giudizio di natura diversa, svolto con ragionamento non apparente nel caso al vaglio.

Tali principi, elaborati in relazione alle misure cautelari personali, valgono a maggior ragione in relazione alle misure cautelari reali, per la cui adozione non è neppure richiesto il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente, ai fini della sussistenza del fumus commissi delitti per l'adozione del sequestro preventivo, l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927).Peraltro, il mancato rispetto del dovere di motivazione rafforzata determina un vizio motivazionale del provvedimento impugnato che, non essendo assimilabile alla mancanza o mera apparenza della motivazione, non rientra tra i motivi consentiti dall'art. 325 cod. proc. pen.

In ogni caso, dalla lettura dell'ordinanza impugnata emerge che le valutazioni espresse dal Giudice per le indagini preliminari, in merito alla sussistenza del nesso pertinenziale tra le somme oggetto di sequestro ed i delitti ipotizzati nonché all'individuazione dei soggetti che hanno tratto profitto dai delitti ed alla quantificazione del profitto conseguito da ciascun indagato, sono state espressamente superate dal Tribunale del Riesame, che oltre a ritenere non necessario il nesso di pertinenzialità, nel senso sostenuto dalla ricorrente, ha, comunque, argomentato (vedi pagine 15 e 16 dell'ordinanza impugnata) circa l'esistenza di un profitto percepito dalla Trifone e circa la sua entità (precisata a pag. 18 del provvedimento censurato, in solido c:on Orazio e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente padre e sorella dell'indagata). 1.1.1.Relativamente al periculum in mora, esso è stato desunto dalle modalità di esecuzione del reato, le cui condotte, attuate per molti anni, denotano, secondo il Tribunale del riesame, una spiccata capacità dei vari indagati di distribuire il profitto illecito, attraverso canali diversificati, rendendo più difficoltosa l'attività di recupero e concreto il pericolo della sua dispersione.

1.2. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

In ordine al rapporto tra il bene da sequestrare ai fini della confisca diretta ed il reato dal quale è derivato il profitto, le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen., che costituisce profitto del reato anche il bene immobile acquistato con somme di denaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo (Sez.

U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700).

In particolare, con detta sentenza è stato affermato che nel concetto di prodotto o provento di reato vanno compresi non soltanto i beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto e immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che lo stesso realizza come effetto anche mediato ed indiretto della sua attività criminosa.

Pertanto, la nozione di profitto del reato «deve essere riguardata in rapporto all'arricchimento complessivo» e «una corretta interpretazione letterale dell'art.240 cod. pen. e logico-sistematica dell'istituto della confisca» impone che «qualsiasi trasformazione che il denaro illecitamente conseguito subisca per effetto di investimento dello stesso deve essere considerata profitto del reato quando sia causalmente collegata al reato stesso ed al profitto immediato — il denaro — conseguito e sia soggettivamente attribuibile all'autore del reato, che quella trasformazione abbia voluto».

Dopo aver ritenuto di dover superare le decisioni che suggeriscono l'interpretazione più restrittiva della nozione di profitto e che sottolineano la necessità di una stretta e diretta correlazione tra il profitto confiscabile e la condotta illecita (Sez.

U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, cit.; Sez.

U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490) la sentenza sopra citata ha, quindi, affermato che il bene costituente profitto di reato è suscettibile di confisca diretta ogni qualvolta esso sia ricollegabile causalmente in modo preciso all'attività criminosa posta in essere dall'agente.

Sicché è necessario «che siano indicati in modo chiaro gli elementi indiziari sulla cui base determinare come i beni sequestrati possano considerarsi in tutto o in parte l'immediato prodotto di una condotta penalmente rilevante o l'indiretto profitto della stessa, siccome frutto di reimpiego da parte del reo del denaro o di altre utilità direttamente ottenute dai concussi», non risultando comprensibile un'interpretazione degli artt. 240 e 322-ter, comma 1, prima parte, cod.pen.

«che consenta la confisca del denaro ricevuto dal concussore e non anche del bene immobile acquistato con tale denaro perché non di diretta derivazione causale dall'attività del reo».

Anche in relazione al profitto derivante da reato tributario e corrispondente all'imposta evasa le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647) hanno affermato che rientrano nella nozione di profitto derivante dal reato e sono suscettibili di confisca diretta «non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività c:riminosa (...) la trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è quindi di ostacolo al sequestro preventivo il quale ben può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito.

Infatti, il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca e quindi nelle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., il suddetto sequestro, deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività crinninosa».

Sulla base di tale principio, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente qualificato come risparmio dì spesa il profitto causato dal reato tributario e, al contempo, ha ritenuto configurabile la confisca diretta del denaro corrispondente all'imposta evasa, rimasto nel patrimonio della persona giuridica nel cui interesse o vantaggio il reato sia stato commesso, non potendo l'ente considerarsi terzo estraneo rispetto al reato.1.2.1.

Applicando gli esposti principi al caso al vaglio, deve ritenersi, sulla base della ricostruzione fattuale operata dal Tribunale del riesame, che gli indagati abbiano acquisito la diretta disponibilità delle somme distratte già nel momento in cui esse sono state trasferite alla controllante Triholding s.r.I., società della quale, secondo l'impostazione accusatoria, recepita quanto meno a livello di astratta configurabilità, essi avevano il controllo e del cui patrimonio potevano disporre e che essi abbiano, poi, disposto il trasferimento delle somme distratte dapprima alle società [OSCURATO:SOCIETA] (per la Trifone, appunto), Tritre, Triquattro e Tricinque e poi in favore di se stessi, essendo state le somme, infine, accreditate sui loro conti anche cointestati a soggetti del tutto estranei al procedimento (come [OSCURATO:PERSONA], cointestataria del conto corrente 13930).

Non rileva che le somme non siano state trasferite direttamente dal patrimonio della società fallita ai patrimoni dei singoli indagati, ma siano state fatte transitare attraverso le società di cui questi avevano il controllo, potendo essere oggetto di confisca diretta anche i beni indirettamente provenienti dal delitto e di cui comunque costituiscano il profitto.

Quanto alla fungibilità del denaro, le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez.

U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037).

Con tale affermazione, le Sezioni Unite hanno manifestato di non aderire ai principi resi nella pronuncia resa da Sez. 3, n. 19163 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], n. mass.

E' quindi irrilevante che il conto corrente intestato all'indagata presentasse, alla data del 30 giugno 2017, un saldo attivo di euro quarantamila, all'attualità, quello di euro 1.900,00 e che le somme oggetto di sequestro finalizzato alla confisca diretta siano affluite sul conto successivamente, con origine lecita.

Risulta, pertanto, infondata la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo la quale la possibilità di confiscare in via diretta, quindi di sequestrare a cautela di detta confisca, le somme di denaro affluite sul conto corrente o comunque nella disponibilità postulerebbe, quanto meno, una confusione tra somme di origine lecita e somme provenienti dal delitto, trovando in tale ipotesi la confisca giustificazione nell'impossibilità di distinguere le une dalle altre.

Potendo essere oggetto di confisca in via diretta anche somme di denaro di cui è certa l'origine lecita, essa ben può aggredire somme giacenti su conti intestati all'imputato ed affluite prima della commissione del reato o anche somme pervenute successivamente e che non si siano confuse con quelle provenienti direttamente o indirettamente dal reato per cui si procede.

1.3. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di interesse.

A seguito del rigetto del ricorso con la presente sentenza, il sequestro disposto con l'ordinanza qui impugnata, anche aderendo alla tesi sostenuta dal ricorrente, è comunque ormai divenuto esecutivo.

Né la ricorrente allega un suo specifico interesse a che venga dichiarata l'inefficacia del sequestro nel periodo intercorrente tra l'emissione del provvedimento impugnato in questa sede e la presente sentenza. 2.AI rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale Milano in funzione di riesame in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale in sede, ha riformato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, del 10 marzo 2021, con la quale era stata respinta la richiesta di sequestro preventivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (socia della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.i. e indicata quale beneficiaria delle condotte illecite) indagata del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 219, comma 1 e 2 n. 1, 223, 216, comma 1 n. 1 r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, rispetto al quale il giudice aveva ritenuto la sussistenza del fumus, in ordine alle condotte descritte sub b) e d) dell'incolpazione provvisoria. 1.1.11 provvedimento oggetto di ricorso ha disposto il sequestro della somma di euro 930.000,00, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in solido con Orazio e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto profitto del reato contestato, con particolare riferimento alla condotta sub lett. d) (versamenti dalla società di famiglia, in questo caso dalla [OSCURATO:SOCIETA] ai conti personali dei soci, con riferimento al conto n. 30900). 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'indagata, per il tramite del difensore, denunciando quattro vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'art.125 cod. proc. pen. per essere la motivazione sul periculum in mora del tutto assente o apparente. Si richiama la pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, ric. Ellade, in ordine alla necessità di motivazione in caso di sequestro di beni confiscabili quando non si tratti di confisca obbligatoria. Tanto, anche per dare atto del rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità che devono costituire oggetto di valutazione preventiva, non potendosi presumere il periculum in base all'astratta confiscabilità del bene. Si tratta, nel merito, di movimenti tutti tracciati e trasparenti, avvenuti su conti correnti italiani, intestati a persone fisiche individuate, tanto che non vi era stata, per la ricorrente, alcuna difficoltà di ricostruzione. Peraltro, gli indagati si sarebbero attivati per ripianare le perdite, senza aggravare in alcun modo le conseguenze derivanti da reato. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione in relazione alle incertezze ricostruttive correlate al tempo intercorso dal momento della instaurazione dei conti correnti riconducibili agli indagati, già oggetto di esame e ragione del rigetto pronunciato dal giudice. Non vi sarebbe motivazione sull'effettiva esistenza di profitto derivante dal reato, cioè che l'indagata abbia, effettivamente, beneficiato delle distrazioni contestate, così producendosi profitto confiscabile. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen. con riferimento all'affermata sussistenza dei presupposti applicativi del sequestro finalizzato alla confisca diretta. Si assume che si tratta di conti correnti risultati intestati agli indagati sostanzialmente incapienti al momento del fallimento (la consulenza tecnica del pubblico ministero affermerebbe che si tratta di conti correnti che, già nel 2017, avevano saldo pressoché pari a zero).Di qui la carenza del nesso di pertinenzialità tra le somme attualmente depositate (in quanto accreditate in epoca successiva) ed il profitto del reato, non essendosi verificato alcun profitto accrescitivo, né confusione tra somme di denaro esistenti e somme di derivazione delittuosa, perché pertinenti al reato. Sicché, nel caso di specie, il sequestro di denaro, successivamente accreditato, rappresenterebbe una forma di confisca per equivalente, non ammessa in quanto avente ad oggetto somme del tutto sganciate dal reato e, comunque, riguardando il sequestro, fattispecie delittuosa oggetto di contestazione provvisoria che non consente la confisca per equivalente (richiamando Sez. U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). Si sottolinea che il danaro versato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al conto cointestato all'indagata, è stato utilizzato per l'acquisto di un immobile a Noto, per circa 600mila euro, già in sequestro, mentre 2.1 milioni di euro sarebbero stati utilizzati per spese personali, non meglio precisate o imputabili a uno specifico intestatario del conto corrente. Né sarebbe specificata, in atti, la natura delle polizze risultate intestate alla Trifone. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione o erronea applicazione degli artt. 310 e 322-bis, comma 5, cod. proc. pen. quanto alla pronunciata immediata esecutività del sequestro. Il precedente contrario, richiamato dalla difesa, troverebbe ragione in decisioni risalenti, nonché nella relazione al d. Igs che ha introdotto l'art. 322-bis cod. proc. pen. circa la necessità sebbene l'art. 310 cod. proc. pen. si riferisca alle misure cautelari personali, di estendere anche a quelle reali a tutela di diritti costituzionalmente garantiti, la previsione di cui all'art. 310, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 3.1.La difesa ha fatto pervenire memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, con la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.1.11 primo ed il secondo motivo di ricorso, diretti a censurare la carenza o apparenza della motivazione, sia pure in relazione a presupposti diversi della misura cautelare reale, sono inammissibili. 1.1.11 Tribunale del riesame ha fornito una motivazione esauriente e logica in relazione alle ragioni che hanno condotto all'adozione del sequestro preventivo delle somme ritenute il profitto dei delitti di bancarotta patrimoniale, per i quali si procede in via provvisoria. La motivazione addotta, per giustificare il provvedimento cautelare non appare mancante o meramente apparente. Laddove la ricorrente si duole che il Tribunale del riesame non si sia confrontato, in modo puntuale e specifico, con gli argomenti utilizzati dal Giudice per le indagini preliminari per rigettare la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal Pubblico ministero, in sostanza si censura la violazione di un preteso dovere di motivazione rafforzata che, nella materia cautelare reale, è insussistente. Questa Corte di legittimità ha, più volte, affermato, in tema di appello cautelare personale, che il tribunale del riesame, che accoglie l'appello del pubblico ministero avverso decisione di rigetto della misura cautelare del giudice per le indagini preliminari, seppure non è tenuto ad una motivazione rafforzata, necessaria solo in sede di giudizio quando viene riformata una sentenza assolutoria, deve comunque procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in sede di appello, configurandosi altrimenti un vizio della motivazione (Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278797). L'onere della motivazione rafforzata è collegato al superamento di ogni ragionevole dubbio, canone imposto dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale la penale responsabilità dell'imputato può essere affermata solo qualora essa sia assolutamente certa; le necessità di tale certezza impone al giudice dell'impugnazione il superamento degli argomenti addotti dal giudice di primo grado a sostegno della decisione di proscioglimento. Per l'applicazione di una misura cautelare personale è, invece, sufficiente che ricorrano gravi indizi di colpevolezza e quindi basta un giudizio di natura diversa, svolto con ragionamento non apparente nel caso al vaglio. Tali principi, elaborati in relazione alle misure cautelari personali, valgono a maggior ragione in relazione alle misure cautelari reali, per la cui adozione non è neppure richiesto il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente, ai fini della sussistenza del fumus commissi delitti per l'adozione del sequestro preventivo, l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927).Peraltro, il mancato rispetto del dovere di motivazione rafforzata determina un vizio motivazionale del provvedimento impugnato che, non essendo assimilabile alla mancanza o mera apparenza della motivazione, non rientra tra i motivi consentiti dall'art. 325 cod. proc. pen. In ogni caso, dalla lettura dell'ordinanza impugnata emerge che le valutazioni espresse dal Giudice per le indagini preliminari, in merito alla sussistenza del nesso pertinenziale tra le somme oggetto di sequestro ed i delitti ipotizzati nonché all'individuazione dei soggetti che hanno tratto profitto dai delitti ed alla quantificazione del profitto conseguito da ciascun indagato, sono state espressamente superate dal Tribunale del Riesame, che oltre a ritenere non necessario il nesso di pertinenzialità, nel senso sostenuto dalla ricorrente, ha, comunque, argomentato (vedi pagine 15 e 16 dell'ordinanza impugnata) circa l'esistenza di un profitto percepito dalla Trifone e circa la sua entità (precisata a pag. 18 del provvedimento censurato, in solido c:on Orazio e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente padre e sorella dell'indagata). 1.1.1.Relativamente al periculum in mora, esso è stato desunto dalle modalità di esecuzione del reato, le cui condotte, attuate per molti anni, denotano, secondo il Tribunale del riesame, una spiccata capacità dei vari indagati di distribuire il profitto illecito, attraverso canali diversificati, rendendo più difficoltosa l'attività di recupero e concreto il pericolo della sua dispersione. 1.2. Il terzo motivo di ricorso è infondato. In ordine al rapporto tra il bene da sequestrare ai fini della confisca diretta ed il reato dal quale è derivato il profitto, le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen., che costituisce profitto del reato anche il bene immobile acquistato con somme di denaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700). In particolare, con detta sentenza è stato affermato che nel concetto di prodotto o provento di reato vanno compresi non soltanto i beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto e immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che lo stesso realizza come effetto anche mediato ed indiretto della sua attività criminosa. Pertanto, la nozione di profitto del reato «deve essere riguardata in rapporto all'arricchimento complessivo» e «una corretta interpretazione letterale dell'art.240 cod. pen. e logico-sistematica dell'istituto della confisca» impone che «qualsiasi trasformazione che il denaro illecitamente conseguito subisca per effetto di investimento dello stesso deve essere considerata profitto del reato quando sia causalmente collegata al reato stesso ed al profitto immediato — il denaro — conseguito e sia soggettivamente attribuibile all'autore del reato, che quella trasformazione abbia voluto». Dopo aver ritenuto di dover superare le decisioni che suggeriscono l'interpretazione più restrittiva della nozione di profitto e che sottolineano la necessità di una stretta e diretta correlazione tra il profitto confiscabile e la condotta illecita (Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, cit.; Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490) la sentenza sopra citata ha, quindi, affermato che il bene costituente profitto di reato è suscettibile di confisca diretta ogni qualvolta esso sia ricollegabile causalmente in modo preciso all'attività criminosa posta in essere dall'agente. Sicché è necessario «che siano indicati in modo chiaro gli elementi indiziari sulla cui base determinare come i beni sequestrati possano considerarsi in tutto o in parte l'immediato prodotto di una condotta penalmente rilevante o l'indiretto profitto della stessa, siccome frutto di reimpiego da parte del reo del denaro o di altre utilità direttamente ottenute dai concussi», non risultando comprensibile un'interpretazione degli artt. 240 e 322-ter, comma 1, prima parte, cod.pen. «che consenta la confisca del denaro ricevuto dal concussore e non anche del bene immobile acquistato con tale denaro perché non di diretta derivazione causale dall'attività del reo». Anche in relazione al profitto derivante da reato tributario e corrispondente all'imposta evasa le Sezioni Unite (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647) hanno affermato che rientrano nella nozione di profitto derivante dal reato e sono suscettibili di confisca diretta «non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività c:riminosa (...) la trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è quindi di ostacolo al sequestro preventivo il quale ben può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito. Infatti, il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca e quindi nelle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., il suddetto sequestro, deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività crinninosa». Sulla base di tale principio, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente qualificato come risparmio dì spesa il profitto causato dal reato tributario e, al contempo, ha ritenuto configurabile la confisca diretta del denaro corrispondente all'imposta evasa, rimasto nel patrimonio della persona giuridica nel cui interesse o vantaggio il reato sia stato commesso, non potendo l'ente considerarsi terzo estraneo rispetto al reato.1.2.1. Applicando gli esposti principi al caso al vaglio, deve ritenersi, sulla base della ricostruzione fattuale operata dal Tribunale del riesame, che gli indagati abbiano acquisito la diretta disponibilità delle somme distratte già nel momento in cui esse sono state trasferite alla controllante Triholding s.r.I., società della quale, secondo l'impostazione accusatoria, recepita quanto meno a livello di astratta configurabilità, essi avevano il controllo e del cui patrimonio potevano disporre e che essi abbiano, poi, disposto il trasferimento delle somme distratte dapprima alle società [OSCURATO:SOCIETA] (per la Trifone, appunto), Tritre, Triquattro e Tricinque e poi in favore di se stessi, essendo state le somme, infine, accreditate sui loro conti anche cointestati a soggetti del tutto estranei al procedimento (come [OSCURATO:PERSONA], cointestataria del conto corrente 13930). Non rileva che le somme non siano state trasferite direttamente dal patrimonio della società fallita ai patrimoni dei singoli indagati, ma siano state fatte transitare attraverso le società di cui questi avevano il controllo, potendo essere oggetto di confisca diretta anche i beni indirettamente provenienti dal delitto e di cui comunque costituiscano il profitto. Quanto alla fungibilità del denaro, le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037). Con tale affermazione, le Sezioni Unite hanno manifestato di non aderire ai principi resi nella pronuncia resa da Sez. 3, n. 19163 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], n. mass. E' quindi irrilevante che il conto corrente intestato all'indagata presentasse, alla data del 30 giugno 2017, un saldo attivo di euro quarantamila, all'attualità, quello di euro 1.900,00 e che le somme oggetto di sequestro finalizzato alla confisca diretta siano affluite sul conto successivamente, con origine lecita. Risulta, pertanto, infondata la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo la quale la possibilità di confiscare in via diretta, quindi di sequestrare a cautela di detta confisca, le somme di denaro affluite sul conto corrente o comunque nella disponibilità postulerebbe, quanto meno, una confusione tra somme di origine lecita e somme provenienti dal delitto, trovando in tale ipotesi la confisca giustificazione nell'impossibilità di distinguere le une dalle altre. Potendo essere oggetto di confisca in via diretta anche somme di denaro di cui è certa l'origine lecita, essa ben può aggredire somme giacenti su conti intestati all'imputato ed affluite prima della commissione del reato o anche somme pervenute successivamente e che non si siano confuse con quelle provenienti direttamente o indirettamente dal reato per cui si procede. 1.3. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di interesse. A seguito del rigetto del ricorso con la presente sentenza, il sequestro disposto con l'ordinanza qui impugnata, anche aderendo alla tesi sostenuta dal ricorrente, è comunque ormai divenuto esecutivo. Né la ricorrente allega un suo specifico interesse a che venga dichiarata l'inefficacia del sequestro nel periodo intercorrente tra l'emissione del provvedimento impugnato in questa sede e la presente sentenza. 2.AI rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta
Sentenza Cassazione n. 18240/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris