CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 03115/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 novembre 2023 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Livorno del 31 marzo 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 24.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'aumento di pena disposto in applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990; vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendo stato erroneamente valutato, in termini negativi, l'effettuato esercizio del suo diritto al silenzio. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riferimento alla prima censura, deve essere osservato come essa costituisca un motivo nuovo, non dedotto con il precedente appello, perciò non sottoponibile al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il consolidato principio per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01). 2.2. E' inammissibile, poi, anche la seconda doglianza eccepita da parte del ricorrente, in quanto proposta con motivo manifestamente infondato, osservato che la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. pp. 4 e s. della sentenza impugnata) ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado - non solo valorizzando l'omesso contributo alla ricostruzione dei fatti operato dal Benzi - ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere e