CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 47386/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché sottoscritto dall'imputato personalmente; considerato che con la modifica dell'art. 61:3 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 103/2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà della parte di presentare il ricorso per cassazione personalmente, atteso che «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente