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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13255/2023

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16951/2017 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Carmignano –[OSCURATO:PERSONA] (PO), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 40, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pistoia (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69P58 F083 W) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72R59 D612 X), domiciliati, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - RICORRENTE – CONTRO A LIA S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) – incorporante A.S.M. ([OSCURATO:PERSONA]) S.p.A.-, con sede in Firenze, alla [OSCURATO:PERSONA] da Montelupo n. 52, in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore , dr. [OSCURATO:PERSONA], TIA rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 61E28 G148 L), elettivamente domiciliato in Roma, al [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 2258/13/2016 della Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze), depositata in data 22 dicembre 2016; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 4 maggio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1.oggetto del contendere è la TIA relativa all’anno d’imposta 2012, richiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (ora incorporata da [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei rifiuti del Comune di Carmignano), per l’importo complessivo di 22.798,64 €, con avviso di accertamento n.

DID 300191138309, in relazione a due immobili posseduti dalla contribuente, ubicati in Carmignano – [OSCURATO:PERSONA] – alla [OSCURATO:PERSONA] n. 26 e [OSCURATO:PERSONA] n. 40;

1.1. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale della Toscana (Firenze) respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. contro la pronuncia n. 2259/1/2014 della Commissione tributaria provinciale di Prato, reputando – per quanto ora interessa in relazione ai motivi di ricorso –che: -non fosse meritevole di accoglimento, alla luce della previsione dell’art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l’eccezione della contribuente in ordine al difetto di difesa tecnica della concessionaria, tenuto altresì conto dell’efficacia sanante assicurata dalla successiva nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - non fosse fondato il grava me nella parte in cui era stata contestata la violazione dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dell’art. 21 del regolamento comunale nella parte in cui dispongono l'esclusione dalla superficie tassabile di quella parte di essa ove si formano i rifiuti speciali per i quali provvede a proprie spese la società ricorrente e, comunque, una riduzione forfettaria della tariffa in caso di oggettiva difficoltà nella determinazione delle suddette superfici, assumendo che la contribuente non aveva fornito la prova dello smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali ed aggiungendo sul punto che la giurisprudenza è concorde nel ritenere la sussistenza di un obbligo di denuncia e di un onere di informazione finalizzato a ottenere l'esclusione di talune aree dalla superficie tassabile, in quanto detta esclusione costituisce un'eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale; - non po tesse essere accolto neanche il motivo di appello relativo all'erronea applicazione all'immobile sito alla via Copernico, adibito a magazzini ed uffici e non occupato da macchinari, dei più gravosi coefficienti previsti per le attività produttive, ponendo in evidenza che l'attività della società è unica e che tutti i locali utilizzati dalla stessa sono funzionalmente destinati all'attività industriale, risultando in tal modo non corretto, ai fini TIA, operare una distinzione tra i beni della società;

2. con ricorso notificato tramite servizio postale in data 22/26 giugno 2017, [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando quattro motivi di censura, illustrati con la successiva memoria di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.;

3. [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso notificato il 4 settembre 2017, anch’essa depositando memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1.cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 12 e 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 82 cod. proc. civ., premettendo che solo all'udienza di trattazione del giudizio di appello la concessionaria si era presentata munita di difensore ed assumendo che la stessa, non essendo un ufficio del Ministero di Finanze, né un ente locale, non poteva costituirsi in giudizio avvalendosi di un proprio funzionario, ma avrebbe dovuto necessariamente dotarsi di un difensore abilitato, ponendo in evidenza che le deroghe al principio generale dell'assistenza tecnica obbligatoria sono eccezionali e, quindi, di stretta interpretazione, ragion per cui, una volta rilevato tale vizio, la Commissione avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza e rimettere la causa dinanzi al primo giudice;

2. con la seconda censura l’istante ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. prov. civ., l'omessa pronuncia sulla richiesta di esclusione della tassa relativamente alle sale di lavorazione dell'immobile sito alla [OSCURATO:PERSONA] e cioè di quella porzione di superfice (di mq 1310) stabilmente occupata da macchinari ed impianti tecnologici facenti corpo con i locali medesimi e contraddistinti dall'esclusione di presenza umana;

3. con la terza doglianza la società ha denunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. prov. civ.,la violazione ed erronea applicazione dell’art. 21 del Regolamento TIA del Comune di Carmignano, nonchè degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., ponendo in rilievo che la documentazione versata in atti dalla ricorrente comprovava la produzione e lo smaltimento, in via autonoma dei rifiuti speciali prodotti in via Torricelli, e che la commissione regionale aveva disatteso le allegazioni difensive prodotte dal contributo;

3.1. con detta censura l’istante ha, altresì, segnalato che la circostanza che in detto locale la produzione dei rifiuti speciali si assomma a quella dei rifiuti coordinati costituisce l’ipotesi tipica contemplata dall'ultimo comma dell'articolo 21 del regolamento comunale TIA, la quale in presenza di situazioni promiscue e cioè di contestuale produzione di rifiuti ordinari e speciali prevede la possibilità di ottenere una riduzione forfettaria dell'imposizione tributaria, che nel caso di specie non è stata invece applicata;

4. con l’ultima ragione di impugnazione, la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. prov. civ., la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 18 del regolamento comunale TIA, nonchè degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., evidenziando che l'immobile sito alla [OSCURATO:PERSONA] era stato erroneamente ricondotto, ai fini tariffari, dalla concessionaria nella categoria delle «industrie con produzione», la quale prevede l'applicazione di tariffe più gravose, nonostante che il locale risulti incontestabilmente e pacificamente adibito a magazzino, senza che nello stesso venissero svolte attività di carattere produttivo;

4.1. la ricorrente ha quindi rappresentato che tale destinazione era stata dimostrata sin dal primo grado di giudizio anche mediante un'asseverazione tecnica, lamentando sul punto che la Commissione regionale applicando il criterio della unicità dell'attività della società e del collegamento funzionale dei locali si era posta in contrasto con quanto stabilito dai citati artt. 65 e 238, secondo cui l'imposta per lo smaltimento dei rifiuti deve essere commisurata anche alla concreta tipologia d'uso cui i locali soggetti ad imposizione sono destinati, nonché con la previsione dell’art. 18 del regolamento TIA, il quale, nell'individuare i presupposti della classificazione tariffaria, prevede, ai fini dell'individuazione della categoria di appartenenza, di far riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta;

5. le ragioni del contendere meritano la trattazione della causa in pubblica udienza in relazione al profilo coinvolto con il quarto di motivo di impugnazione, che pone un tema inedito, su cui non si registrano precedenti specifici di questa Corte (cfr., sul principio, tra le tante, Cass., Sez.

Vi/T, 26 ottobre 2022, n. 31679);

6. nello specifico, l’art. 18 del regolamento comunale per l’applicazione della TIA prevede, secondo quanto riportato dalla concessionaria, che «la tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso e sono ubicate in luoghi diversi»;

7. la normativa di riferimento (cfr. Cass., Sez.

T., 5 agosto 2016, n. 16487) è quella di cui all’art. 49 d.lgs. 1997, n. 22, istitutiva della TIA e dell’art. 6 d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ( e tale ultima disposizione prevede che «1.

Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze».

L'art.238 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) riafferma, poi, il principio generale in materia, in forza del quale (comma 2) «La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con ilregolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali».

8. in tale contesto normativo (primario e secondario) occorre esaminare la compatibilità della menzionata, chiara, prescrizione del regolamento comunale, fondata sul criterio dell’unicità della tariffa anche in relazione alle diverse destinazioni d’uso delle superfici interessate, con quella primaria, che, in tema di tariffe, fa riferimento alla «tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa» (v. art. 6 cit.);

9. segnatamente, la questione giuridica da risolvere è: a. se la tariffa prevista per le attività produttive possa essere applicata in modo unitario sull’intera superfice dello stabilimento industriale della contribuente e, quindi, anche in relazione a quelle superfici non direttamente ed immeditatamente destinate a tale attività, in ragione di un criterio di strumentalità e funzionalità di tali aree rispetto all’attività produttiva, natura quest’ultima che qualifica e caratterizza in modo principale e prevalente l’attività della contribuente (in tal senso, Cass., Sez.

T, 2019, n. 2900, ma in tema di IUC e, dunque, in un diverso contesto normativo – art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147 72, comma 5, e 74, commi 1 e 2, nonché regolamento comunale che espressamente prevedeva il criterio della prevalenza dell’attività effettivamente svolta-); b. se la tariffa debba, invece, essere applicata in relazione alla categoria di riferimento della singola unità superficiaria (nel caso che occupa costituita dall’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 40) e quindi in ragione della tipologia della specifica attività ivi svolta, prescindendosi dal nesso strumentale e funzionale della stessa rispetto a quella, tipica, svolta della contribuente nelle altre aree occupate, che caratterizzano l’attività da essa esercitata, in tal modo frazionando e parcellizzando la tassazione in base alla puntale categoria di riferimento di ogni area;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16951/2017 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Carmignano –[OSCURATO:PERSONA] (PO), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 40, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pistoia (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69P58 F083 W) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72R59 D612 X), domiciliati, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - RICORRENTE – CONTRO A LIA S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) – incorporante A.S.M. ([OSCURATO:PERSONA]) S.p.A.-, con sede in Firenze, alla [OSCURATO:PERSONA] da Montelupo n. 52, in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore , dr. [OSCURATO:PERSONA], TIA rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 61E28 G148 L), elettivamente domiciliato in Roma, al [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 2258/13/2016 della Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze), depositata in data 22 dicembre 2016; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 4 maggio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1.oggetto del contendere è la TIA relativa all’anno d’imposta 2012, richiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (ora incorporata da [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei rifiuti del Comune di Carmignano), per l’importo complessivo di 22.798,64 €, con avviso di accertamento n. DID 300191138309, in relazione a due immobili posseduti dalla contribuente, ubicati in Carmignano – [OSCURATO:PERSONA] – alla [OSCURATO:PERSONA] n. 26 e [OSCURATO:PERSONA] n. 40; 1.1. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale della Toscana (Firenze) respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. contro la pronuncia n. 2259/1/2014 della Commissione tributaria provinciale di Prato, reputando – per quanto ora interessa in relazione ai motivi di ricorso –che: -non fosse meritevole di accoglimento, alla luce della previsione dell’art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l’eccezione della contribuente in ordine al difetto di difesa tecnica della concessionaria, tenuto altresì conto dell’efficacia sanante assicurata dalla successiva nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - non fosse fondato il grava me nella parte in cui era stata contestata la violazione dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dell’art. 21 del regolamento comunale nella parte in cui dispongono l'esclusione dalla superficie tassabile di quella parte di essa ove si formano i rifiuti speciali per i quali provvede a proprie spese la società ricorrente e, comunque, una riduzione forfettaria della tariffa in caso di oggettiva difficoltà nella determinazione delle suddette superfici, assumendo che la contribuente non aveva fornito la prova dello smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali ed aggiungendo sul punto che la giurisprudenza è concorde nel ritenere la sussistenza di un obbligo di denuncia e di un onere di informazione finalizzato a ottenere l'esclusione di talune aree dalla superficie tassabile, in quanto detta esclusione costituisce un'eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale; - non po tesse essere accolto neanche il motivo di appello relativo all'erronea applicazione all'immobile sito alla via Copernico, adibito a magazzini ed uffici e non occupato da macchinari, dei più gravosi coefficienti previsti per le attività produttive, ponendo in evidenza che l'attività della società è unica e che tutti i locali utilizzati dalla stessa sono funzionalmente destinati all'attività industriale, risultando in tal modo non corretto, ai fini TIA, operare una distinzione tra i beni della società; 2. con ricorso notificato tramite servizio postale in data 22/26 giugno 2017, [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando quattro motivi di censura, illustrati con la successiva memoria di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.; 3. [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso notificato il 4 settembre 2017, anch’essa depositando memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1.cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 12 e 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 82 cod. proc. civ., premettendo che solo all'udienza di trattazione del giudizio di appello la concessionaria si era presentata munita di difensore ed assumendo che la stessa, non essendo un ufficio del Ministero di Finanze, né un ente locale, non poteva costituirsi in giudizio avvalendosi di un proprio funzionario, ma avrebbe dovuto necessariamente dotarsi di un difensore abilitato, ponendo in evidenza che le deroghe al principio generale dell'assistenza tecnica obbligatoria sono eccezionali e, quindi, di stretta interpretazione, ragion per cui, una volta rilevato tale vizio, la Commissione avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza e rimettere la causa dinanzi al primo giudice; 2. con la seconda censura l’istante ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. prov. civ., l'omessa pronuncia sulla richiesta di esclusione della tassa relativamente alle sale di lavorazione dell'immobile sito alla [OSCURATO:PERSONA] e cioè di quella porzione di superfice (di mq 1310) stabilmente occupata da macchinari ed impianti tecnologici facenti corpo con i locali medesimi e contraddistinti dall'esclusione di presenza umana; 3. con la terza doglianza la società ha denunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. prov. civ.,la violazione ed erronea applicazione dell’art. 21 del Regolamento TIA del Comune di Carmignano, nonchè degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., ponendo in rilievo che la documentazione versata in atti dalla ricorrente comprovava la produzione e lo smaltimento, in via autonoma dei rifiuti speciali prodotti in via Torricelli, e che la commissione regionale aveva disatteso le allegazioni difensive prodotte dal contributo; 3.1. con detta censura l’istante ha, altresì, segnalato che la circostanza che in detto locale la produzione dei rifiuti speciali si assomma a quella dei rifiuti coordinati costituisce l’ipotesi tipica contemplata dall'ultimo comma dell'articolo 21 del regolamento comunale TIA, la quale in presenza di situazioni promiscue e cioè di contestuale produzione di rifiuti ordinari e speciali prevede la possibilità di ottenere una riduzione forfettaria dell'imposizione tributaria, che nel caso di specie non è stata invece applicata; 4. con l’ultima ragione di impugnazione, la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. prov. civ., la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 18 del regolamento comunale TIA, nonchè degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., evidenziando che l'immobile sito alla [OSCURATO:PERSONA] era stato erroneamente ricondotto, ai fini tariffari, dalla concessionaria nella categoria delle «industrie con produzione», la quale prevede l'applicazione di tariffe più gravose, nonostante che il locale risulti incontestabilmente e pacificamente adibito a magazzino, senza che nello stesso venissero svolte attività di carattere produttivo; 4.1. la ricorrente ha quindi rappresentato che tale destinazione era stata dimostrata sin dal primo grado di giudizio anche mediante un'asseverazione tecnica, lamentando sul punto che la Commissione regionale applicando il criterio della unicità dell'attività della società e del collegamento funzionale dei locali si era posta in contrasto con quanto stabilito dai citati artt. 65 e 238, secondo cui l'imposta per lo smaltimento dei rifiuti deve essere commisurata anche alla concreta tipologia d'uso cui i locali soggetti ad imposizione sono destinati, nonché con la previsione dell’art. 18 del regolamento TIA, il quale, nell'individuare i presupposti della classificazione tariffaria, prevede, ai fini dell'individuazione della categoria di appartenenza, di far riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta; 5. le ragioni del contendere meritano la trattazione della causa in pubblica udienza in relazione al profilo coinvolto con il quarto di motivo di impugnazione, che pone un tema inedito, su cui non si registrano precedenti specifici di questa Corte (cfr., sul principio, tra le tante, Cass., Sez. Vi/T, 26 ottobre 2022, n. 31679); 6. nello specifico, l’art. 18 del regolamento comunale per l’applicazione della TIA prevede, secondo quanto riportato dalla concessionaria, che «la tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso e sono ubicate in luoghi diversi»; 7. la normativa di riferimento (cfr. Cass., Sez. T., 5 agosto 2016, n. 16487) è quella di cui all’art. 49 d.lgs. 1997, n. 22, istitutiva della TIA e dell’art. 6 d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ( e tale ultima disposizione prevede che «1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto. 2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze». L'art.238 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) riafferma, poi, il principio generale in materia, in forza del quale (comma 2) «La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con ilregolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali». 8. in tale contesto normativo (primario e secondario) occorre esaminare la compatibilità della menzionata, chiara, prescrizione del regolamento comunale, fondata sul criterio dell’unicità della tariffa anche in relazione alle diverse destinazioni d’uso delle superfici interessate, con quella primaria, che, in tema di tariffe, fa riferimento alla «tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa» (v. art. 6 cit.); 9. segnatamente, la questione giuridica da risolvere è: a. se la tariffa prevista per le attività produttive possa essere applicata in modo unitario sull’intera superfice dello stabilimento industriale della contribuente e, quindi, anche in relazione a quelle superfici non direttamente ed immeditatamente destinate a tale attività, in ragione di un criterio di strumentalità e funzionalità di tali aree rispetto all’attività produttiva, natura quest’ultima che qualifica e caratterizza in modo principale e prevalente l’attività della contribuente (in tal senso, Cass., Sez. T, 2019, n. 2900, ma in tema di IUC e, dunque, in un diverso contesto normativo – art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147 72, comma 5, e 74, commi 1 e 2, nonché regolamento comunale che espressamente prevedeva il criterio della prevalenza dell’attività effettivamente svolta-); b. se la tariffa debba, invece, essere applicata in relazione alla categoria di riferimento della singola unità superficiaria (nel caso che occupa costituita dall’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 40) e quindi in ragione della tipologia della specifica attività ivi svolta, prescindendosi dal nesso strumentale e funzionale della stessa rispetto a quella, tipica, svolta della contribuente nelle altre aree occupate, che caratterizzano l’attività da essa esercitata, in tal modo frazionando e parcellizzando la tassazione in base alla puntale categoria di riferimento di ogni area;
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