CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20818/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. per mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate, con logica motivazione, dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (v., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, la Corte di merito ha ritenuto che l'illecito si fosse realizzato in tutti i suoi elementi, stante l'invasione da parte dell'imputato di un terreno parzialmente recintato per un lasso di tempo prolungato, nella piena consapevolezza della altruità del fondo (pag. 3); che la circostanza dedotta dalla difesa, secondo cui mancherebbe la relazione di stabile godimento tra il proprietario e il fondo (poiché in disuso da quattro anni), con la conseguenza che l'invasione dell'imputato non sarebbe arbitraria perché inidonea a comprimere i diritti altrui, non solo non trova riscontro nella situazione di fatto - posto che la proprietaria e l'utilizzatore del fondo continuavano ad esercitare la signoria sul bene che appariva, seppur parzialmente, recintato -, ma neppure nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui si configura il reato previsto dall'art. 633 cod. pen. persino nell'ipotesi, estrema e inconferente nel caso di specie, di invasione abusiva di un edificio abbandonato (Corte Cost., sent. n. 28/2024); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, che denuncia l'incompatibilità tra l'istituto della continuazione e la circostanza aggravante ex art. 61, n. 2, cod. pen. contestata all'imputato, afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, come in realtà già evidenziato dalla Corte di merito, «non sussiste incompatibilità logico-giuridica tra la continuazione e l'aggravante del nesso teleologico, agendo il primo sul piano della riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso ed essendo il secondo connotato dalla strumentalità di un reato rispetto ad un altro» (ex multis Sez. 2, n. 46638 del 09/11/2012, Romano, Rv. 253901-01); 2Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione affatto esente dai dedotti vizi; esso è, pertanto, aspecifico (si veda pag. 4); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA] DE pOS [OSCURATO:PERSONA] -5G hirtwow Nitiroa 111i3 3