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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 35076/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Elous ief Boulbeba, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato dii tentato furto pluriaggravato.

Considerato che la prima censura, attinente al mancato ricono cimento della fattispecie di cui all'art. 131- bis cod. pen., non è scandita da nec bssaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugna a, in cui, con argomentare immune da censure, la Corte di appello ha rima icato come il ricorrente risulti gravato da numerosi precedenti condanne per ieati contro il patrimonio e cessione di sostanze stupefacenti; considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza: i precedenti penali a inoverati dal ricorrente, puntualmente richiamati in motivazione, rendono 'manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta del ricorrente, osta :ivo per legge al riconoscimento del beneficio (cfr. ex multis Sez. 5, n. 26813 de 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 — 01:«La causa di esclusione della punibilità ser particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere' applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abøia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stess.1 o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poic ié è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevann l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola»).

Considerato, quanto alla seconda doglianza, che la corte di merito ha congruamente argomentato in ordine alla ricorrenza nei fatti dell'5ggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., avendo riguardato il tentativo di 'furto le cose esistenti all'interno di una vettura parcheggiata sulla pubblica vi., tra le quali possono essere ben ricomprese quelle che fanno parte della dotazione del veicolo.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e d ílla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa lamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell. 1 Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Elous ief Boulbeba, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato dii tentato furto pluriaggravato. Considerato che la prima censura, attinente al mancato ricono cimento della fattispecie di cui all'art. 131- bis cod. pen., non è scandita da nec bssaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugna a, in cui, con argomentare immune da censure, la Corte di appello ha rima icato come il ricorrente risulti gravato da numerosi precedenti condanne per ieati contro il patrimonio e cessione di sostanze stupefacenti; considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza: i precedenti penali a inoverati dal ricorrente, puntualmente richiamati in motivazione, rendono 'manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta del ricorrente, osta :ivo per legge al riconoscimento del beneficio (cfr. ex multis Sez. 5, n. 26813 de 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 — 01:«La causa di esclusione della punibilità ser particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere' applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abøia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stess.1 o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poic ié è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevann l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola»). Considerato, quanto alla seconda doglianza, che la corte di merito ha congruamente argomentato in ordine alla ricorrenza nei fatti dell'5ggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., avendo riguardato il tentativo di 'furto le cose esistenti all'interno di una vettura parcheggiata sulla pubblica vi., tra le quali possono essere ben ricomprese quelle che fanno parte della dotazione del veicolo. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e d ílla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa lamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell. 1 Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore
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