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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 27357/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12997/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso [OSCURATO:PERSONA] di CORTE D'APPELLO MILANO n. 16/2019 depositata il07/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per due mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., contro la sentenza del 7 gennaio 2019 con cui la Corte d’appello di Milano, pronunciando in totale riforma di sentenza resa tra le parti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto la loro opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di € 35.133,11, oltre accessori, condannandoli alle spese di lite ed al pagamento dell’ulteriore importo di € 3.000,00, ai sensi del terzo comma dell’articolo 96 c.p.c.

2. ― [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― Il primo mezzo denuncia violazione degli articoli 5 ed 8 del decreto legislativo numero 28 del 2010, 5 della direttiva europea 2008/52/CE, 111 della Costituzione, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto realizzata la condizione di procedibilità dell’esperimento del procedimento di mediazione.

Il secondo mezzo denuncia violazione degli articoli 96, terzo comma, 116, secondo comma, c.p.c. e 2697 c.c., motivo con il quale «si reitera quanto già osservato nei procedimenti di merito in relazione alla nullità del decreto ingiuntivo». [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso è inammissibile.

4.1. ― È inammissibile il primo mezzo.

Nel corso del giudizio di primo grado, di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, il giudice, secondo quanto riferiscono i ricorrenti, ha rilevato il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, fissando il termine di giorni 15 per l’instaurazione di detta procedura, procedura introdotta dai [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che ha visto la partecipazione della banca a mezzo di un difensore, all’esito della quale il mediatore ha preso atto dell’esito negativo della mediazione: dopo di che il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità della domanda della banca per mancata adesione della medesima alla procedura di mediazione.

La Corte d’appello, invece, ha ritenuto che la procedura di mediazione fosse stata ritualmente instaurata dai debitori ingiunti, e che «nessun rilievo e/o incidenza sulla procedibilità dell’azione può dunque avere, nel caso in esame, la mancata comparizione personale della Banca opposta ».

Dopo di che il giudice dell’impugnazione ha deciso nel merito, rigettando l’opposizione a decreto ingiuntivo.

Orbene, lo stato della giurisprudenza sul tema dell’onere di espletamento della mediazione obbligatoria in caso di opposizione a decreto ingiuntivo è noto.

In un primo tempo Cass. 4 dicembre 2015, n. 24629, aveva affermato che l’onere di introduzione del procedimento di mediazione, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, ove richiesta, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, gravasse sull’opponente. [OSCURATO:PERSONA]., Sez.

Un., 18 settembre 2020, n. 19596, ha affermato il principio opposto, stabilendo che l’onere della mediazione grava sull’opponente (il che ovviamente non esclude che la condizione di procedibilità sia integrata anche nell’ipotesi in cui a promuovere la mediazione sia la parte non onerata, ove il procedimento venga comunque introdotto e si concluda sia pur negativamente).

Quanto alla questione della partecipazione al procedimento di mediazione, Cass. 27 marzo 2019, n. 8473 (la decisione ha ricevuto in dottrina obiezioni critiche, che qui non interessa esaminare in considerazione dell’inammissibilità del motivo di cui si dirà) ha affermato che: i) nel procedimento di mediazione obbligatoria, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; ii) nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale; iii) la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata alla termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.

Ma lo stato della giurisprudenza qui non rileva, dovendo la Corte decidere sul ricorso così come proposto.

E con il primo mezzo si lamenta che, in occasione del primo incontro fissato in dipendenza dell’introduzione del procedimento di mediazione, «parte resistente, tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiara “di non voler proseguire nella procedura”», sicché ― questa la tesi dei ricorrenti ― « la Banca non compariva personalmente a mezzo di un procuratore speciale alla sessione di mediazione, che veniva affrontata dal solo difensore sfornito di delega» (pagina 12 del ricorso), circostanza ribadita successivamente, con l’affermazione secondo cui il menzionato Avvocato era comparso sfornito «di delega e/o procura speciale avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre di diritti sostanziali che ne sono oggetto (di ciò non vi è, infatti, traccia nel verbale in questione)» (pagina 16-17 del ricorso).

Sicché non resta nient’altro da constatare se non che: i) la questione se l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], comparso per la banca, fosse o non fosse dotato di poteri di rappresentanza sostanziale non è presa in considerazione dalla sentenza impugnata, la quale si limita a dare atto della presenza del professionista, e ad affermare che la banca non era comparsa personalmente, senza esaminare affatto la questione, che neppure risulta fosse stata devoluta al giudice dell’impugnazione, della latitudine dei poteri di rappresentanza del medesimo, e se, cioè, la banca, non comparsa personalmente, fosse però comparsa a mezzo di rappresentante sostanziale; ii) il ricorso per cassazione non indica quando e come la questione fosse stata sottoposta al dibattito processuale nella fase di merito; iii) il motivo, al riguardo, in ogni caso, non è autosufficiente dal momento che il preciso contenuto del verbale di mediazione non emerge dal ricorso, né esso verbale risulta «localizzato» agli atti di causa (sull’inammissibilità delle questioni non trattate dinanzi al giudice di merito v. tra le innumerevoli Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; sull’onere autosufficienza ed in particolare di «localizzazione» Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184).

4.2. ― Il secondo mezzo è inammissibile.

Lo è perché non è un mezzo di ricorso per cassazione, e cioè non è l’argomentata proposizione di una censura volta a privare la sentenza impugnata, nelle ipotesi contemplate dai numeri 3, 4 e 5 dell’articolo 360 c.p.c., della base logico-giuridica che la sostiene, ma la generica riproposizione delle difese di merito svolte in precedenza, per di più nel disinteresse della motivazione in proposito addotta dalla Corte d’appello: e cioè, i ricorrenti hanno qui lamentato la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la carenza di convenzione scritta dei medesimi, la mancata pattuizione del regolamento valute, la mancata pattuizione delle spese addebitate, l’inammissibilità della commissione di massimo scoperto, senza considerare che la Corte d’appello ha già loro replicato, in buona sostanza, osservando che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sembra non abbiano tenuto nel debito conto il contratto di finanziamento stipulato con la banca «da cui ben si evincono, come correttamente e contrattualmente concordati, il tasso di interesse corrispettivo nominale, il TAEG, il tasso di eventuale mora, il tipo di ammortamento “alla francese” e tutte le altre condizioni relative a spese e commissioni» (così a pagina 6 della sentenza impugnata).

5. — Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12997/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso [OSCURATO:PERSONA] di CORTE D'APPELLO MILANO n. 16/2019 depositata il07/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per due mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., contro la sentenza del 7 gennaio 2019 con cui la Corte d’appello di Milano, pronunciando in totale riforma di sentenza resa tra le parti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto la loro opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di € 35.133,11, oltre accessori, condannandoli alle spese di lite ed al pagamento dell’ulteriore importo di € 3.000,00, ai sensi del terzo comma dell’articolo 96 c.p.c. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione degli articoli 5 ed 8 del decreto legislativo numero 28 del 2010, 5 della direttiva europea 2008/52/CE, 111 della Costituzione, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto realizzata la condizione di procedibilità dell’esperimento del procedimento di mediazione. Il secondo mezzo denuncia violazione degli articoli 96, terzo comma, 116, secondo comma, c.p.c. e 2697 c.c., motivo con il quale «si reitera quanto già osservato nei procedimenti di merito in relazione alla nullità del decreto ingiuntivo». [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è inammissibile. 4.1. ― È inammissibile il primo mezzo. Nel corso del giudizio di primo grado, di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, il giudice, secondo quanto riferiscono i ricorrenti, ha rilevato il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, fissando il termine di giorni 15 per l’instaurazione di detta procedura, procedura introdotta dai [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che ha visto la partecipazione della banca a mezzo di un difensore, all’esito della quale il mediatore ha preso atto dell’esito negativo della mediazione: dopo di che il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità della domanda della banca per mancata adesione della medesima alla procedura di mediazione. La Corte d’appello, invece, ha ritenuto che la procedura di mediazione fosse stata ritualmente instaurata dai debitori ingiunti, e che «nessun rilievo e/o incidenza sulla procedibilità dell’azione può dunque avere, nel caso in esame, la mancata comparizione personale della Banca opposta ». Dopo di che il giudice dell’impugnazione ha deciso nel merito, rigettando l’opposizione a decreto ingiuntivo. Orbene, lo stato della giurisprudenza sul tema dell’onere di espletamento della mediazione obbligatoria in caso di opposizione a decreto ingiuntivo è noto. In un primo tempo Cass. 4 dicembre 2015, n. 24629, aveva affermato che l’onere di introduzione del procedimento di mediazione, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, ove richiesta, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, gravasse sull’opponente. [OSCURATO:PERSONA]., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19596, ha affermato il principio opposto, stabilendo che l’onere della mediazione grava sull’opponente (il che ovviamente non esclude che la condizione di procedibilità sia integrata anche nell’ipotesi in cui a promuovere la mediazione sia la parte non onerata, ove il procedimento venga comunque introdotto e si concluda sia pur negativamente). Quanto alla questione della partecipazione al procedimento di mediazione, Cass. 27 marzo 2019, n. 8473 (la decisione ha ricevuto in dottrina obiezioni critiche, che qui non interessa esaminare in considerazione dell’inammissibilità del motivo di cui si dirà) ha affermato che: i) nel procedimento di mediazione obbligatoria, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; ii) nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale; iii) la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata alla termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre. Ma lo stato della giurisprudenza qui non rileva, dovendo la Corte decidere sul ricorso così come proposto. E con il primo mezzo si lamenta che, in occasione del primo incontro fissato in dipendenza dell’introduzione del procedimento di mediazione, «parte resistente, tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiara “di non voler proseguire nella procedura”», sicché ― questa la tesi dei ricorrenti ― « la Banca non compariva personalmente a mezzo di un procuratore speciale alla sessione di mediazione, che veniva affrontata dal solo difensore sfornito di delega» (pagina 12 del ricorso), circostanza ribadita successivamente, con l’affermazione secondo cui il menzionato Avvocato era comparso sfornito «di delega e/o procura speciale avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre di diritti sostanziali che ne sono oggetto (di ciò non vi è, infatti, traccia nel verbale in questione)» (pagina 16-17 del ricorso). Sicché non resta nient’altro da constatare se non che: i) la questione se l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], comparso per la banca, fosse o non fosse dotato di poteri di rappresentanza sostanziale non è presa in considerazione dalla sentenza impugnata, la quale si limita a dare atto della presenza del professionista, e ad affermare che la banca non era comparsa personalmente, senza esaminare affatto la questione, che neppure risulta fosse stata devoluta al giudice dell’impugnazione, della latitudine dei poteri di rappresentanza del medesimo, e se, cioè, la banca, non comparsa personalmente, fosse però comparsa a mezzo di rappresentante sostanziale; ii) il ricorso per cassazione non indica quando e come la questione fosse stata sottoposta al dibattito processuale nella fase di merito; iii) il motivo, al riguardo, in ogni caso, non è autosufficiente dal momento che il preciso contenuto del verbale di mediazione non emerge dal ricorso, né esso verbale risulta «localizzato» agli atti di causa (sull’inammissibilità delle questioni non trattate dinanzi al giudice di merito v. tra le innumerevoli Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; sull’onere autosufficienza ed in particolare di «localizzazione» Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184). 4.2. ― Il secondo mezzo è inammissibile. Lo è perché non è un mezzo di ricorso per cassazione, e cioè non è l’argomentata proposizione di una censura volta a privare la sentenza impugnata, nelle ipotesi contemplate dai numeri 3, 4 e 5 dell’articolo 360 c.p.c., della base logico-giuridica che la sostiene, ma la generica riproposizione delle difese di merito svolte in precedenza, per di più nel disinteresse della motivazione in proposito addotta dalla Corte d’appello: e cioè, i ricorrenti hanno qui lamentato la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la carenza di convenzione scritta dei medesimi, la mancata pattuizione del regolamento valute, la mancata pattuizione delle spese addebitate, l’inammissibilità della commissione di massimo scoperto, senza considerare che la Corte d’appello ha già loro replicato, in buona sostanza, osservando che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sembra non abbiano tenuto nel debito conto il contratto di finanziamento stipulato con la banca «da cui ben si evincono, come correttamente e contrattualmente concordati, il tasso di interesse corrispettivo nominale, il TAEG, il tasso di eventuale mora, il tipo di ammortamento “alla francese” e tutte le altre condizioni relative a spese e commissioni» (così a pagina 6 della sentenza impugnata). 5. — Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente,
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