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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 02896/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA Gle.te-a.wAse-a4-1.e-pa_ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione ricorrente in epigrafe tihproposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Tribunale di Alessandria in relazione a plurimi episodi di reato di furto aggravato.

Deducono vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2.

Va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Orbene, é agevole rilevare il vizio dì motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione .

In ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento, va, tra l'altro, ribadito che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 (S.U. 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA]; S.U. 27 dicembre 1995, Serafino).

3. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA Gle.te-a.wAse-a4-1.e-pa_ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione ricorrente in epigrafe tihproposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Tribunale di Alessandria in relazione a plurimi episodi di reato di furto aggravato. Deducono vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2. Va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare il vizio dì motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione . In ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento, va, tra l'altro, ribadito che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 (S.U. 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA]; S.U. 27 dicembre 1995, Serafino). 3. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere esten
Sentenza Cassazione n. 02896/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris