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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 luglio 2003

Cassazione n. 08935/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/07/2003 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE d'APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ari 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata in data 12 agosto 2021 dal Tribunale di Rimini nei confronti del ricorrente (e un coimputato), condannato alla pena di giustizia per il reato di rapina aggravata dal numero di correi e false dichiarazioni le proprie generalità.

2. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione della legge processuale per omessa notifica all'imputato ed al suo difensore del decreto citazione a giudizio in appello posto che l'atto è stato comunicato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] anziché all'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

In effetti, dall'esame degli atti del fascicolo (consentito con riguardo alle questioni di natura processuale, giacché in tali casi la Corte di cassazione è giudice del 'fatto processuale' -Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) risulta corretta la ricostruzione difensiva inerente tanto alle modalità di espletamento della notifica del decreto di citazione per l'appello (all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] anziché all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) quanto alla presentazione di memoria difensiva sul punto, ignorata nell'impugnata sentenza.

Ovviamente, la circostanza che i due difensori appartengano eventualmente al medesimo studio professionale non è equipollente della notifica mancante né sana la nullità che ne discende, puntualmente eccepita prima della discussione, ma senza esito.

2. Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per nullità della notifica ex art.179 comma 1 c.p.p., con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bologna per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere est nsore La P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/07/2003 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE d'APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ari 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata in data 12 agosto 2021 dal Tribunale di Rimini nei confronti del ricorrente (e un coimputato), condannato alla pena di giustizia per il reato di rapina aggravata dal numero di correi e false dichiarazioni le proprie generalità. 2. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione della legge processuale per omessa notifica all'imputato ed al suo difensore del decreto citazione a giudizio in appello posto che l'atto è stato comunicato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] anziché all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. In effetti, dall'esame degli atti del fascicolo (consentito con riguardo alle questioni di natura processuale, giacché in tali casi la Corte di cassazione è giudice del 'fatto processuale' -Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) risulta corretta la ricostruzione difensiva inerente tanto alle modalità di espletamento della notifica del decreto di citazione per l'appello (all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] anziché all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) quanto alla presentazione di memoria difensiva sul punto, ignorata nell'impugnata sentenza. Ovviamente, la circostanza che i due difensori appartengano eventualmente al medesimo studio professionale non è equipollente della notifica mancante né sana la nullità che ne discende, puntualmente eccepita prima della discussione, ma senza esito. 2. Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per nullità della notifica ex art.179 comma 1 c.p.p., con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere est nsore La P
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