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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 49015/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQU[LA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila in data 24 febbraio 2023 che ha riformato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per il delitto di cui agli art. 110 e 494 cod. pen. (fatto commesso Lanciano in epoca anteriore e prossima al 12 maggio 2015) limitatamente al trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di conferma dell'affermazione di responsabilità dell'imputata, non è consentito h-i questa sede, giacché deduce doglianze interamente versate in fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove, pur a fronte di un duplice loro conforme apprezzamento, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime; lo stesso, è oltretutto generico, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e con plausibili motivazioni dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata in cui si è dato conto dell'esaustivo materiale probatorio in atti, significativamente rappresentato dalle deposizioni dei testi escussi nelle udienze dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del 9/10/2020 e del 23/07/2023); - che il secondo motivo, che eccepisce, sotto l'egida del vizio di violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen., l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, è affidato a deduzioni generiche e manifestamente infondate, perché formulate senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata al riguardo (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata), che ha spiegato, in conformità all'insegnamento impartito dal diritto vivente (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838), come la recidiva contestata non potesse essere disapplicata, tenuto conto del numero, della gravità e dell'epoca di consumazione dei delitti in precedenza commessi dalla ricorrente, atti a rendere ragione di come il reato oggetto di scrutinio costituisse manifestazione della persistente ed accresciuta pericolosità sociale della ricorrente; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 novembre 2023 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQU[LA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila in data 24 febbraio 2023 che ha riformato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per il delitto di cui agli art. 110 e 494 cod. pen. (fatto commesso Lanciano in epoca anteriore e prossima al 12 maggio 2015) limitatamente al trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di conferma dell'affermazione di responsabilità dell'imputata, non è consentito h-i questa sede, giacché deduce doglianze interamente versate in fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove, pur a fronte di un duplice loro conforme apprezzamento, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime; lo stesso, è oltretutto generico, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e con plausibili motivazioni dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata in cui si è dato conto dell'esaustivo materiale probatorio in atti, significativamente rappresentato dalle deposizioni dei testi escussi nelle udienze dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del 9/10/2020 e del 23/07/2023); - che il secondo motivo, che eccepisce, sotto l'egida del vizio di violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen., l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, è affidato a deduzioni generiche e manifestamente infondate, perché formulate senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata al riguardo (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata), che ha spiegato, in conformità all'insegnamento impartito dal diritto vivente (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838), come la recidiva contestata non potesse essere disapplicata, tenuto conto del numero, della gravità e dell'epoca di consumazione dei delitti in precedenza commessi dalla ricorrente, atti a rendere ragione di come il reato oggetto di scrutinio costituisse manifestazione della persistente ed accresciuta pericolosità sociale della ricorrente; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2023 Il consigliere estensore
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