CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 18886/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ssa dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 24/02/2026, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], suconcorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordatain ordine al reato a lui ascritto.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’imputato deducendo vizio di motivazione in quanto il Giudice procedenteavrebbe omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali non aveva ritenutodi poter prosciogliere il ricorrente ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantol'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è stata proposta permotivi diversi da quelli consentiti. Ed infatti, l'art. 444, comma 2bis cod. proc.pen., stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso lasentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdelle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erroneaqualificazione del fatto, nonché per applicazione di pena o misura di sicurezzaillegale. La contestazione della pronuncia per difetto di motivazione in ordine allaquestione indicata dal ricorrente esula dunque dalle ipotesi tassativamenteindicate per le quali l'impugnazione è consentita e ammissibile (Sez. 6, n. 1032del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 – 01, secondo la quale in tema dipatteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenzaapplicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per lamancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.pen.).4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente