CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20280/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ne ha confermato la condanna per i reati degli artt. 424, 635, 582, 337 cod. pen.; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) perché non si confronta con il percorso logico della decisione che, con riferimento al reato di cui all'art. 424 cod. pen., ha spiegato in motivazione da dove si ricavava il pericolo di diffusione dell'incendio appiccato dal ricorrente (pag. 6), e, con riferimento al reato di cui all'art. 635 cod. pen., ha spiegato (pag. 7) perché l'asportazione della maniglia dell'ufficio della Pol.fer. abbia reso inservibile il bene per il tempo, apprezzabile, necessario per il suo ripristino, fatto sussumibile nella norma penale sul danneggiamento, argomenti su cui il ricorso non prende posizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M