CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38671/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che i motivi dedotti sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Giudice di merito; considerato, invero, che, quanto al primo motivo — con cui si denuncia l'omessa applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. — la Corte d'appello, con corretta ed esaustiva motivazione, ha affermato che non era stato compiuto alcun atto arbitrario dagli operanti, avendo questi ultimi, al contrario, dato corso ad atti dovuti del loro ufficio a fronte della segnalazione ricevuta da un ragazzo di essere stato aggredito da un cane. La Corte territoriale ha aggiunto che non vi era spazio nemmeno per il riconoscimento della scriminante nella forma putativa, da non intendersi come soggettiva percezione acritica da parte dell'agente dell'arbitrarietà della condotta del pubblico ufficiale, come evidenziato dall'abnorme reazione dell'imputato alle richieste dei militari sul cane, che questi aveva con sé. La veemente reazione dell'imputato, infatti, aveva dato vita a una vera e propria colluttazione, nel corso della quale era intervenuto in supporto ai militari addirittura il padre dell'imputato, che si era risolta solo grazie alla prevalenza fisica degli operanti sulla reazione violenta del ricorrente, che è stato conseguentemente tratto in arresto; rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta l'omessa concessione delle attenuanti generiche, è privo di specificità a fronte delle corrette affermazioni con cui la Corte di appello ha ritenuto che i profili evidenziati dalla difesa (alterazione psicofisica, giovane età dell'imputato) non erano idonei a giustificare il riconoscimento delle anzidette circostanze; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ci/ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.