CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32288/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso e letta la memoria della difesa nella quale si insiste sugli stessi. OSSERVA Il primo motivo, con il quale si censura il criterio di valutazione delle prove, è interamente articolato in fatto e prospetta una rilettura alternativa delle fonti di prova non ammessa in questa sede. Esso, inoltre, è reíterativo di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso (pagg.6 e 7) Il secondo motivo, avente ad oggetto la configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. per inidoneità della condotta, propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che non di mera reattiva espressione di sentimenti ostili si era trattato, ma di vere e proprie minacce, la cui serietà e capacità intimidatoria derivava dai riferimenti dell'agente a concrete evenienze riconducibili alla sua iniziativa e finalisticamente dirette a condizionare e idonee turbare i militari nell'esercizio delle proprie funzioni, avuto riguardo al contesto e all'attività in corso (pag. 7). Anche la terza censura, relativa alla omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., è generica, essendosi la Corte di appello puntualmente soffermata sugli elementi costitutivi della causa di giustificazione invocata ed avendo evidenziato che la condotta complessiva tenuta dall'imputato consentiva di escludere che egli potesse realmente nutrire dei dubbi sulla regolarità e sulla reale finalità dell'operato degli Ispettori del lavoro (pag. 8). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de