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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 41531/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 20/14/2020, riformava parzialmente (escludendo la continuazione, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato in data 19/06/2015, dal G.u.p. del Tribunale di Foggia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di estorsione continuata a lui ascritto.

Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo carenza di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, e violazione di legge con riferimento alla "assoluta assenza di motivazione in merito all'eccessivo trattamento sanzionatorio".

Il ricorso è inammissibile.

L'esame del primo motivo è precluso dall'intervenuta rinuncia al corrispondente motivo di appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Quanto alla residua censura, deve essere qui richiamato il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere» (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Si tratta di un insegnamento certamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui la Corte d'Appello ha determinato la pena detentiva, per l'unico episodio di estorsione, in anni due di reclusione.

Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12/10/2021 7-) [OSCURATO:PERSONA],e Estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 20/14/2020, riformava parzialmente (escludendo la continuazione, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato in data 19/06/2015, dal G.u.p. del Tribunale di Foggia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di estorsione continuata a lui ascritto. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo carenza di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, e violazione di legge con riferimento alla "assoluta assenza di motivazione in merito all'eccessivo trattamento sanzionatorio". Il ricorso è inammissibile. L'esame del primo motivo è precluso dall'intervenuta rinuncia al corrispondente motivo di appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Quanto alla residua censura, deve essere qui richiamato il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere» (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Si tratta di un insegnamento certamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui la Corte d'Appello ha determinato la pena detentiva, per l'unico episodio di estorsione, in anni due di reclusione. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/10/2021 7-) [OSCURATO:PERSONA],e Estensore
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