CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07680/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 9/5/2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato condannato alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e 4.600 euro di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 (capo A) e 4 I. 110/75 (capo B). Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di disposizioni di legge penale e processuale e un vizio della motivazione, con riferimento alla affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta a bordo del proprio autoveicolo e nella propria abitazione, pari a 97,4 grammi di hashish e a 102,07 grammi di marijuana, non essendo stata osservata alcuna attività di cessione prima dell'esecuzione delle perquisizioni che avevano condotto al ritrovamento di dette sostanze, né rinvenuti strumenti e oggetti per il confezionamento in dosi di detta sostanza; analoghi vizi ha prospettato con riferimento alla misura della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, essendo stato affidato a censure generiche, riproduttive dei motivi d'appello e volte a sollecitare una rivalutazione degli elementi a disposizione, sia in ordine alla affermazione di responsabilità (in particolare al fine di spaccio), sia quanto al trattamento sanzionatorio, non consentita in presenza di motivazione idonea e immune da illogicità manifeste. La Corte territoriale ha ribadito l'affermazione di responsabilità del ricorrente in considerazione del rilevante dato ponderale, trattandosi di 665 dosi singole di marijuana e di 800 dosi di hashish, e della mancata dimostrazione della disponibilità economica per precostituirsi una così rilevante provvista di droga, tra l'altro soggetta a rapida degradabilità. La misura della pena è stata giustificata sottolineando, anche a questo proposito, la rilevanza del dato ponderale e il porto del coltello di cui al capo b). Si tratta, sotto entrambi i profili, di motivazione idonea e immune da vizi logici, essendo stati indicati gli elementi di fatto ritenuti, in modo logico, dimostrativi del fine di spaccio, essendo inequivoco il dato ponderale sottolineato dai giudici di merito, e gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuti assorbenti nella valutazione di gravità della condotta, con valutazioni logiche, non censurabili sul piano del merito nel giudizio di legittimità, con la conseguente inammissibilità del ricorso.0 Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese dei procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 Il Consigliere esten