CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 26480/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2044/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3677/29/14, depositata il 5 giugno 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -IVA - Inerenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3677/29/14 del 05/06/2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 11/47/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, l’avviso di accertamento riguardava la detraibilità dell’IVA con riferimento all’acquisto di un immobile in ordine al quale veniva contestata l’inerenza all’attività imprenditoriale. 1.2. La CTR rigettava l’appello di AE affermando che, dopo avere esaminato «attentamente la vicenda anche alla luce dei riferimenti giurisprudenziali offerti dall’appellante e valutati i contenuti dell’attività effettivamente svolta e statutariamente consentita alla [OSCURATO:SOCIETA].», doveva ritenersi che «il giudice di primo grado abbia adeguatamente motivato circa l’inerenza del negozio colpito dall’accertamento alla attività del contribuente e, conseguentemente, ha correttamente deciso per l’accoglimento del ricorso». 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: la CTR si sarebbe riportata alla sentenza di primo grado senza dare conto delle ragioni in base alle quali i motivi di gravame non sono stati ritenuti meritevoli di accoglimento. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 1.3. Nel caso di specie, la CTR afferma che: a) l’immobile oggetto di causa è inerente all’attività di impresa, come accertato dalla sentenza di primo grado, la quale ha ritenuto l’immobile strumentale ai fini sociali dell’impresa perché destinato a diventare la sede della società; b) tale ultima destinazione non si sarebbe peraltro realizzata e, in ragione della crisi economica, il bene sarebbe stato venduto, non essendo più conveniente procedere alla sua ristrutturazione. 1.4. Trattasi di motivazione sicuramente succinta, ma non certo apparente, avendo il giudice di appello sufficientemente chiarito le ragioni dell’inerenza del bene all’attività imprenditoriale e, quindi, il percorso logico giuridico che lo ha condotto alla decisione presa. 2.Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la detraibilità dell’IVA senza valutare che la società contribuente non avrebbe assolto all’onere probatorio che la legge pone a suo carico con riferimento alla dimostrazione dell’inerenza della vendita all’attività di impresa. 2.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 2.2. Il motivo è infondato nella parte in cui AE contesta il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla società contribuente, sostenendo, in buona sostanza, l’illegittima inversione di detto onere. 2.3. In realtà,come in precedenza chiarito, la CTR ha compiuto la valutazione di inerenza richiesta dalla legge nel pieno rispetto delle regole di ripartizione dell’onere probatorio, legittimamente valorizzando i fatti dedotti dalla contribuente e le prove fornite da quest’ultimo. 2.4. Invero, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass.n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004). 2.5. La ricorrente tende afferma che la CTR non avrebbe tenuto debitamente conto delle circostanze dalla stessa dedotte in giudizio, idonee a condurre ad una diversa decisione. 2.5.1. Tale contestazione, peraltro, pur effettuata sotto il profilo della violazione di legge, impinge nel merito della decisione del giudice di appello, mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti da quest’ultimo esaminati, così realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017;Cass. n. 8315 del 05/04/2013). 2.6. Sotto questo profilo, pertanto, il motivo è inammissibile. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. 3.1. In ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 227.472,00. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.600,00, oltre alle spese