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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31044/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato - escludendo l'aggravante prevista dall'art. 219, comma 2, legge fall., ritenendo le attenuanti prevalenti sulle restanti aggravanti e rideterminando il trattamento sanzionatorio - la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta preferenziale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale la parte deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; in particolare, la Corte di appello, con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, ha rappresentato che: l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione dell'eventualità di un danno per gli altri, secondo lo schema del dolo eventuale (cfr. Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M, Rv. 274188); le operazioni contestate erano sicuramente sorrette dal dolo specifico, come desumibile non solo dalla situazione di irriducibile criticità nella quale si trovava la fallita al momento della realizzazione di tali operazioni, ma anche dalla riconducibilità delle società coinvolte al medesimo nucleo familiare; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato - escludendo l'aggravante prevista dall'art. 219, comma 2, legge fall., ritenendo le attenuanti prevalenti sulle restanti aggravanti e rideterminando il trattamento sanzionatorio - la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta preferenziale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale la parte deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; in particolare, la Corte di appello, con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, ha rappresentato che: l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione dell'eventualità di un danno per gli altri, secondo lo schema del dolo eventuale (cfr. Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M, Rv. 274188); le operazioni contestate erano sicuramente sorrette dal dolo specifico, come desumibile non solo dalla situazione di irriducibile criticità nella quale si trovava la fallita al momento della realizzazione di tali operazioni, ma anche dalla riconducibilità delle società coinvolte al medesimo nucleo familiare; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 31044/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris