CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 03228/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14529/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], via Tortona, 4; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 29; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di Venezia n. 849/2022, depositata in data 11/04/202e, notificata in pari data. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che si è espresso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. ricorre, avvalendosi di tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 849/2022, depositata in data 11/04/202e, notificata in pari data; resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]; la ricorrente rappresenta nella descrizione del fatto di essere stata convenuta in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA], perché fosse dichiarata l’inefficacia ex art. 2901 cod.civ. e 66 della L. F. dell’atto con cui [OSCURATO:PERSONA] in bonis aveva v enduto il compendio immobiliare sito in Chioggia per il complessivo importo di euro 353.800,00, corrisposto in parte – euro 66.013,96 – tramite assegno circolare – e la restante parte mediante accollo del mutuo ipotecario in essere con il Banco di [OSCURATO:PERSONA] di Piove di Sacco, in considerazione: i) del valore vile attribuito al compendio immobiliare rapportato al passivo fallimentare; ii) la consapevolezza del pregiudizio delle ragioni creditorie, avendo gli amministratori sottratto il cespite in previsione del fallimento della società; iii) l’accordo fraudolento con la società acquirente, stante che la coincidenza dei soci e degli amministratori delle due società; il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 75-2020, rigettava la domanda attorea, per carenza dei presupposti soggettivi dell’azione revocatoria; la Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame dal [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello ed ha dichiarato inefficace l’atto di compravendita tra [OSCURATO:PERSONA] in bonis e la odierna ricorrente; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso; entrambe le parti hanno presentato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., la violazione dell’art. 2901, dell’art. 2697 cod.civ. e dell’art. 66 L. f. e la nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1°, n. 4, cod.proc.civ. in relazione all’art. 132, comma 2°, n. 4, cod.proc.civ., per non avere la sentenza impugnata accertato quale fosse, alla data del compimento dell’atto, la consistenza patrimoniale della società [OSCURATO:PERSONA] così da verificare se l’atto revocando pregiudicava la sua garanzia patrimoniale; la Corte d'Appello avrebbe preso in considerazione un documento –redatto 5 anni dopo il compimento dell’atto dispositivo, con cui il curatore dichiarava che il fallimento disponeva in conto corrente della somma di euro 921.727,93 – inidoneo a provare la sussistenza dell’eventus damni; in aggiunta, la Corte sarebbe incorsa in contraddizione, prima affermando che il curatore avrebbe dovuto provare che, al tempo del compimento del negozio, la situazione patrimoniale della società non era tale da garantire la realizzazione dei crediti sociali ( p. 8), poi, ritenendo provato il pregiudizio del ceto creditorio attraverso il documento del 2019; 2) con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., in relazione agli artt. 183 e 187 cod.proc.civ., di avere posto a fondamento della propria decisione il documento 23 prodotto tardivamente e quindi inutilizzabile, perché la sua tempestività avrebbe dovuto valutarsi non con riferimento alla data di elaborazione del documento ma con riferimento alla data in cui si era concretizzata la liquidazione; 3) con il terzo motivo la ricorrente lamenta, invocando l’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., la violazione dell’art. 92 cod.proc.civ. ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., per non avere la sentenza impugnata considerato, ai fini della condanna alle spese, che la domanda del [OSCURATO:PERSONA] tesa ad ottenere i canoni di locazione percepiti da [OSCURATO:SOCIETA]. in forza del contratto rent to buy o in alternativa quella con cui veniva formulata richiesta risarcitoria di pari importo erano state rigettate; 4) va preliminarmente rilevato che nel ricorso fa difetto l’indicazione del nome del legale rappresentante della società; detto difetto si riscontra anche nella procura speciale, la quale contiene una sottoscrizione solo parzialmente leggibile (è leggibile solo una parte del nome: “Marco”); la certificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale riguarda solo l'autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell'atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della sua legittimazione e dello "ius postulandi del difensore. In difetto di queste indicazioni, la procura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato l'impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo (anche "aliunde") dell'effettiva titolarità dei poteri spesi; da ciò consegue che quando la sottoscrizione illeggibile, nel caso di mandato conferito da una società, sia apposta sotto la menzione della carica sociale, in una procura priva dell'indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia, e tale nominativo non possa neppure desumersi dall'atto al quale la procura medesima accede, pur ritenendosi che il soggetto astrattamente titolare del potere rappresentativo possa essere indirettamente identificabile attraverso le risultanze del registro delle imprese o con altro mezzo, rimane, in ogni caso, indimostrata l'effettiva provenienza della sottoscrizione dal predetto soggetto, poiché la certificazione dell'autografia, da parte del difensore, non si riferisce - come precisato - anche alla legittimazione e non può di per sé consentire l'individuazione indiretta della persona fisica che ha firmato dichiarandosi dotata del potere di rappresentanza senza indicare il proprio nome, con la configurazione, in definitiva, della nullità dell'atto processuale cui accede siffatta procura (fra le tante da ultimo Cass. n. 7765/2021). 5) ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 6) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 7) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente …. ricorrenti (principale e incidentale), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bisdello stes