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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11890/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 02EVCQ8 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PiRitenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che la distanza temporale (più di due anni di distanza) e l'eterogeneità delle condotte tenute in concreto (nel primo caso trasporto di consistenti quantità di cocaina dalla Lombardia alla Toscana e detenzione di 100 grammi di hascisc, nel secondo caso un piccolo spaccio di una dose di cocaina in località prossima a quella di dimora) sono due tra gli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed, in presenza di tali indicatori, non è manifestamente illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato il secondo non potesse essere stato programmato "almeno nelle sue linee essenziali"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine [OSCURATO:PERSONA] tio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 02EVCQ8 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PiRitenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che la distanza temporale (più di due anni di distanza) e l'eterogeneità delle condotte tenute in concreto (nel primo caso trasporto di consistenti quantità di cocaina dalla Lombardia alla Toscana e detenzione di 100 grammi di hascisc, nel secondo caso un piccolo spaccio di una dose di cocaina in località prossima a quella di dimora) sono due tra gli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed, in presenza di tali indicatori, non è manifestamente illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato il secondo non potesse essere stato programmato "almeno nelle sue linee essenziali"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine [OSCURATO:PERSONA] tio 2
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