CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 20104/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 21229/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-ROMAGNA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 238, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. VENDITA -Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 916/2018 depositata il 30/03/2018. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 7 giugno 2023 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Dato atto che la [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba ha depositato le seguenti conclusioni scritte: «chiede che la Corte accolga il ricorso». [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e Emilia - Romagna (d’ora in poi, “Regione”) ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Bologna avverso il decreto ingiuntivo n. 650/2004, emesso su istanza della [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “[OSCURATO:SOCIETA]”), per il pagamento di euro 38.135,22, a titolo di interessi moratori per il ritardo nel pagamento di importi in linea capitale correlati a fatture per forniture effettuate a favore dell’[OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “USL”) [OSCURATO:PERSONA] in data anteriore al 31 dicembre 1994. 2. Il Tribunale di Bologna, istruita la causa con una c.t.u. contabile, con sentenza n. 1236/2010, ha revocato il decreto ingiuntivo per la prescrizione di una parte dei crediti, e ha condannato la Regione al pagamento della minore somma di euro 9.534,76, di cui alla fattura 49/96. 3. La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello principale della Regione e, in accoglimento dell’appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA], ha confermato il decreto ingiuntivo n. 605/2004. 4. La Regione ha proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; la [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [«violazione o falsa applicazione degli artt. 49, 50, 51 e 56 legge Regione Emilia-Romagna 29 marzo 1980 n. 22, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], la ricorrente assume che: (i) il giudizio verte sull’esistenza o meno del diritto della [OSCURATO:SOCIETA] ad ottenere il pagamento degli interessi di mora, nella misura determinata dal decreto ingiuntivo n. 605/2004, in ragione del ritardo nel pagamento delle somme portate in fatture per sorte capitale emesse nei confronti dell’USL n. 28 [OSCURATO:PERSONA]; (ii) il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1236/2010, ha riconosciuto il diritto della [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento degli interessi di mora in conseguenza dell’applicazione degli artt. 51 e 56, della legge reg. Emilia-Romagna n. 22 del 1980, che prevedono che ai fini della liquidazione degli interessi moratori relativi a forniture di beni e servizi alle USL sia sufficiente la mera presentazione della fattura da parte del fornitore; (iii) la Regione, che già in primo grado aveva (inutilmente) allegato la carenza della prova della presentazione delle fatture per interessi moratori e la conseguente inapplicabilità dell’articolo 56, ha riproposto la questione come motivo di appello; (iv) la Corte territoriale ha rigettato tale prima doglianza in ragione del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva documentato la regolare contabilizzazione dei propri documenti fiscali (i.e. le fatture), il che lasciava presumere che le stesse fatture fossero state presentate all’USL; (v) inoltre, per la Corte di Bologna, il fatto che il giudizio riguardasse il pagamento degli interessi di mora consentiva di “apprezzare” il pagamento della sorte capitale e, dunque, di ritenere provata la presentazione delle fatture, con conseguente onere a carico della Regione (la menzione, a pag. 3 della sentenza, dell’”opposta” e non dell’opponente è chiaramente un errore materiale) di provare, tramite l’esibizione delle proprie scritture, una diversa data di presentazione delle fatture rispetto a quella scritta nel documento fiscale. Svolte queste premesse, la Regione censura la sentenza impugnata che, in primo luogo, ha ritenuto che il presupposto dell’articolo 56 per il pagamento degli interessi di mora sia integrato dalla presentazione della fattura relativa al corrispettivo (la sorte capitale), laddove, invece, la norma prevede a tale fine (ossia per il pagamento degli interessi moratori), la presentazione della (diversa) fattura per interessi moratori; in secondo luogo, in violazione dell’art. 2729, cod. civ., e del divieto di doppia presunzione, ha evinto un fatto ignoto (la presentazione delle fatture per interessi) da un altro fatto ignoto (la presentazione delle fatture per le somme in linea capitale), a sua volta desunto da un fatto noto (il pagamento della sorta capitale). Da un ultimo punto di vista, la ricorrente critica il dictum della Corte d’appello secondo cui, in sostanza, la presentazione delle fatture (per interessi moratori) da parte del fornitore sarebbe desumibile dalla regolare contabilizzazione dei propri documenti fiscali. Rileva al riguardo che il libro giornale, nel quale vengono annotate le fatture emesse, non contiene l’indicazione della data dell’eventuale spedizione delle fatture al debitore. 1.1. Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione della controricorrente di inammissibilità di tale prima censura basata sull’assunto che la Regione, nel giudizio di merito (ossia nell’opposizione a decreto ingiuntivo e nell’atto di appello), non avrebbe contestato la presentazione della fatture per interessi. In disparte la prospettabile carenza di autosufficienza dell’eccezione, per non essere stato riprodotto in controricorso il testo dell’opposizione a decreto ingiuntivo e dell’atto di appello della Regione onde porre questa Corte nella condizione di verificare ex actis la fondatezza o meno del rilievo, in ogni caso l’eccezione è priva di fondamento. È evidente, infatti, che la Corte di Bologna si è cimentata con la questione della presentazione o meno delle fatture per interessi di mora (che, dunque, era parte integrante del tema del decidere) laddove ha respinto il primo motivo di appello con il quale l’Ente territoriale prospettava la necessità di una formale costituzione in mora exart. 56, legge reg. Emilia-Romagna. 1.2. Ciò precisato, il primo motivo è fondato. 1.3. Il primo comma dell’art. 56 (“Riconoscimento degli interessi per il ritardato pagamento”), della legge reg. Emilia-Romagna n. 22 del 1980, prevede che «[s]caduti i termini per il pagamento delle forniture secondo le modalità di cui all’art. 51, senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore ha diritto al riconoscimento degli interessi»; l’ultimo comma della medesima disposizione stabilisce che «[a]lla liquidazione degli interessi di cui sopra si provvede sulla scorta di fattura fatta pervenire alla unità sanitaria locale dal fornitore, con riferimento al medesimo atto con il quale fu impegnata la spesa inerente la fornitura». Dal chiaro tenore testuale di tali disposizioni risulta che gli interessi moratori vengono liquidati dietro presentazione all’USL da parte del fornitore di una fattura per gli interessi. 1.4. La Corte d’appello ha maturato il convincimento che la fornitrice avesse presentato le fatture necessarie per ottenere il pagamento degli interessi (senza, per altro, chiarire se, a suo giudizio, fosse sufficiente la presentazione delle fatture per il capitale o si rendesse necessaria la presentazione delle fatture per interessi) facendo leva su alcune congetture – quali la regolare tenuta delle scritture contabile e il pagamento, da parte dell’USL, delle fatture per le forniture – inconferenti e, pertanto, inidonee a supportare un ragionamento inferenziale ex art. 2729, cod. civ. Non è ravvisabile, invero, alcuna coerenza, concordanza e connessione tra le premesse (i fatti noti) elencate dalla Corte di merito (e cioè l’annotazione delle fatture nei registri contabili della [OSCURATO:SOCIETA] e il pagamento, sia pure in ritardo, delle somme in linea capitale, da parte dell’USL), e la conclusione del ragionamento inferenziale (il cd. “fatto ignorato” ex art. 2727, cod. civ.), vale a dire la presentazione della fattura per gli interessi moratori, quale imprescindibile presupposto normativo (ai sensi dell’articolo 56) per la liquidazione degli interessi medesimi. 2. Con il secondo motivo [«violazione o falsa applicazione dell’art. 6 legge 23 dicembre 1994 n. 724, dell’art. 2 comma 14 legge 28 dicembre 1995 n. 549 e dell’art. 3 comma 1 bis decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha ritenuto che, in applicazione del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, legge n. 724 del 1994 e 2, comma 14, legge n. 549 del 1995, la Regione (la quale al riguardo aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva) fosse tenuta a corrispondere tutti gli importi di cui alle fatture azionate dalla creditrice in sede monitoria, sebbene una di queste fatture – la fattura n. 49/96 – si riferisse anche a interessi di mora calcolati su fatture per somme in linea capitale relative a prestazioni eseguite successivamente alla data del 1° luglio 1994, giorno in cui si è verificata l’estinzione dell’USL n. 28 [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il secondo motivo è fondato. 2.2. Non è contestato che una parte degli interessi moratori indicati nella fattura n. 49/96 riguardasse prestazioni eseguite in data successiva al 1°/07/1994, giorno della soppressione della USL n. 28 [OSCURATO:PERSONA] e di costituzione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]Orsola-Malpighi. 2.3. La Regione, quale successore ex lege dell’USL, era obbligata esclusivamente per i debiti assunti dall’unità sanitaria locale, ossia per i debiti sorti fino al 1°/07/1994, a prescindere dalla circostanza, inutilmente valorizzata dalla sentenza in esame, che l’accertamento della posizione debitoria delle soppresse unità sanitarie locali dovesse essere effettuato alla data del 31/12/1994. Mutuando il lessico della contabilità, si può affermare che il 31/12/1994 designa il termine di riferimento del bilancio consuntivo in relazione ai debiti delle USL, anteriori alla loro estinzione (1°/07/1994). La statuizione della Corte territoriale collide con la normativa transitoria di cui agli artt. 2, comma 14, legge n. 549 del 1995, e 6, comma 1, legge n. 724 del 1994, la quale, diversamente da quanto sostiene il giudice del gravame, senza porre a carico delle gestioni stralcio le posizioni debitorie di altri enti (come le nuove aziende ospedaliere) diversi dalle (soppresse) USL nel periodo dal 1°/07/1994 al 31/12/1994, delinea (è il caso di ripeterlo) una disciplina che riguarda i soli debiti delle USL anteriori alla loro estinzione, i quali vengono assunti in gestione liquidatoria dalla regione (che è anche successore ex lege delle stesse USL). Ed infatti l’ultima parte del primo comma dell’articolo 6 prevede che in nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (e successive modificazioni ed integrazioni), né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali e aggiunge che, a tal fine, le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l’ufficio responsabile delle medesime. Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, comma 14, per l’accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell’àmbito territoriale delle rispettive aziende e le gestioni a stralcio di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformate in gestioni liquidatorie. 3. Con il terzo motivo [«violazione o falsa applicazione dell’art.1219 c.c. e dell’art. 2943 c.c., dell’art. 1335 c.c. nonché dell’art. 2 comma 14 legge 28 dicembre 1995 n. 549 in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.»], la ricorrente censura l’errore di diritto della sentenza impugnata che, in accoglimento dell’appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA], ha negato la prescrizione decennale di una parte del credito di cui alla pretesa monitoria sul rilievo che costituissero idonei atti interruttivi della prescrizione sia le richieste di pagamento inoltrate all’USL, successivamente alla sua soppressione, e alla neocostituita azienda ospedaliera, sia le missive contenenti le richieste di pagamento che la creditrice aveva inviato “per conoscenza” alla Regione. 3.1. Il terzo motivo è fondato. 3.2. È orientamento consolidato di questa Corte (ex multis, Cass.14/06/2018, n. 15714; conf., Cass. 04/07/2017, n. 16465; Cass.31/05/2021, n. 15140) che «[p]er produrre l’effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti - sia idonea amanifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell’espressa richiesta di adempimento al debitore». 3.3. La sentenza impugnata non si attiene a questi princìpi di diritto nella parte in cui statuisce che sono validi atti di messa in mora le richieste di pagamento inoltrate alla soppressa USL, nonché “per conoscenza” alla Regione. 3.4. Non è valida messa in mora nemmeno la richiesta di pagamento genericamente diretta all’azienda ospedaliera. Si è infatti chiarito (cfr. Cass. 21/02/2017, n. 4392) che «[i]n seguito alla soppressione delle USL ad opera del d.lgs. n. 502 del 1992, che ha istituito le AUSL, e per effetto degli artt. 6, comma 1, della l. n. 724 del 1994 e 2, comma 14, della l. n. 549 del 1995, si è verificata una successione “ex lege” delle regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL, caratterizzata da una procedura di liquidazione affidata alle gestioni stralcio, con conseguente inefficacia, per i rapporti pregressi all’istituzione delle stesse, degli atti interruttivi della prescrizione indirizzati alle AUSL e non alle predette sezioni stralcio». In altri termini, ai fini di una valida messa in mora la creditrice avrebbe dovuto chiedere il pagamento in maniera esplicita al direttore generale dell’AUSL, in funzione di commissario liquidatore della soppressa USL, ricompresa nell’àmbito territoriale della medesima azienda, come prescritto dall’art. 2, comma 14, legge n. 549 del 1995. 4. In conclusione, accolti il primo, il secondo e il terzo motivo, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La