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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 1981

Cassazione n. 32685/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/05/1981 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Macerata aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, sostenendo che il fatto andava ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 496 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale la parte sostiene che il fatto andava ricondotto nell'ambito di applicazione della fattispecie di cui all'art. 496 cod. pen. - è manifestamente infondato, atteso che deve trovare applicazione l'articolo 495 cod. pen. e non l'articolo 496 cod. pen., quando, come nel caso di specie, la dichiarazione falsa sulle generalità si configuri come una vera e propria «attestazione» al pubblico ufficiale, elemento quest'ultimo presente e connotante in forma specifica soltanto la norma dell'articolo 495 cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 7286 del 26/11/2014, Rv. 262658; Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Rv. 277839); - che è generica e priva di autosufficienza l'affermazione - non articolata in motivo di ricorso - che nella motivazione della sentenza impugnata non si darebbe conto che agli atti vi sarebbe un'attestazione da cui risulterebbe che il Samir sarebbe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]; con essa il ricorrente, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità un presunto frammento probatorio o indiziario che tende a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911); richiamando, peraltro, un atto senza allegarlo e senza chiederne l'allegazione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/05/1981 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Macerata aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, sostenendo che il fatto andava ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 496 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale la parte sostiene che il fatto andava ricondotto nell'ambito di applicazione della fattispecie di cui all'art. 496 cod. pen. - è manifestamente infondato, atteso che deve trovare applicazione l'articolo 495 cod. pen. e non l'articolo 496 cod. pen., quando, come nel caso di specie, la dichiarazione falsa sulle generalità si configuri come una vera e propria «attestazione» al pubblico ufficiale, elemento quest'ultimo presente e connotante in forma specifica soltanto la norma dell'articolo 495 cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 7286 del 26/11/2014, Rv. 262658; Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Rv. 277839); - che è generica e priva di autosufficienza l'affermazione - non articolata in motivo di ricorso - che nella motivazione della sentenza impugnata non si darebbe conto che agli atti vi sarebbe un'attestazione da cui risulterebbe che il Samir sarebbe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]; con essa il ricorrente, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità un presunto frammento probatorio o indiziario che tende a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911); richiamando, peraltro, un atto senza allegarlo e senza chiederne l'allegazione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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