CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 28844/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vanni [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/03/2026 del Tribunale di BergamoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, con sentenzaemessa ex art. 554-ter e 649 cod. proc. pen., in data 11 marzo 2026, ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dagliartt. 71, comma 1, 87, comma 2, lett. c) del d. lgs. n. 81 del 2008, per esserel’imputato stato già giudicato per il medesimo fatto (profilo di colpa specifica) consentenza n. 1209/25 del Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica,emessa il 08.5.2025.2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione ilProcuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo con un unicomotivo, violazione di legge. Si evidenzia, in primo luogo, come la norma di cuiall’art. 649 c.p. sancisce il divieto del ne bis in idem con riferimento a sentenzedivenute irrevocabili, mentre, nel caso concreto, la sentenza n. 1209/25 del4.8.2025 del Tribunale di Bergamo non era irrevocabile nel momento in cui è statapronunciata la decisione impugnata e non lo è tuttora, come da comunicazione dicancelleria allegata al ricorso. Si sottolinea che non può essere richiamato ilprincipio espresso dalle S.U. con la sentenza n. 34655/2005, in quanto non sitratta del “medesimo fatto”. Si osserva che le contravvenzioni per cui ora siprocede ed il delitto di lesioni colpose per il quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato già giudicatocon sentenza n. 1209/2025 del Tribunale di Bergamo non solo non costituisconocontestazioni sovrapponibili e valutabili alla stregua del “medesimo fatto”, ma,anzi, tali reati possono sicuramente concorrere.3. Il Procuratore Generale della Corte di cassazione, con requisitoria scritta,ritualmente trasmessa, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato,con rinvio al Tribunale di Bergamo, in quanto è stato impropriamente applicatol’art. 649 cod. proc. pen. a contestazioni non reciprocamente sovrapponibili ma,anzi, in possibile concorso.4. In data 8 luglio, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria ex art.611 cod. proc. pen., nella quale ha evidenziato che la Procura generale presso laCorte di Appello ha considerato unicamente che la sentenza n. 1209/2025 non èirrevocabile, ma non ha valutato che il capo di imputazione contestato nel presenteprocedimento è sì compreso nella sentenza di condanna ancora non irrevocabile,ma di fatto è estinto per oblazione, il cui pagamento era inserito nel fascicolopredibattimentale. Ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] per violazione del principio di autosufficienza e per avere il P.G.sollecitato una non consentita rivalutazione del merito; in via subordinata, ove ilricorso del P.G. fosse ritenuto ammissibile, ha chiesto che esso venga comunquerigettato perché infondato, in quanto estinto per oblazione, con confermaintegrale della sentenza favorevole.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. Il Tribunale di Bergamo ha fondato la propria pronuncia sul presuppostoche nel presente procedimento è stato contestato il medesimo fatto sul pianostorico-naturalistico di quello di cui alla sentenza del Tribunale di Bergamo, incomposizione monocratica, del 4 agosto 2025, non ancora irrevocabile.2. Il caso non può ritenersi sussumibile nell’ambito di applicazione dell’art.649 cod. proc. pen. data l’insussistenza di una precedente pronuncia irrevocabilerispetto alla quale la sentenza impugnata potrebbe rappresentare un caso diviolazione del divieto di bis in idem.Neppure può ravvisarsi nel caso di specie la preclusione da litispendenza, chepresuppone la contestuale pendenza di due procedimenti dinanzi a giudiciegualmente competenti e la successione cronologica del presente procedimentorispetto all’altro. Invero, come affermato da Sez. U Donati (n. 34655 del28/06/2005, Rv. 231800 – 01), il principio generale del ne bis in idem riguarda lesituazioni di litispendenza non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenzadi cui all'art. 28 cod. proc. pen. e opera in caso di pluralità di procedimenti pendentiper lo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto dinanzi a un medesimoufficio giudiziario. Ciò per l'ovvia ragione che l'ordinamento appresta rimedispecifici (quelli previsti, appunto, dall'art. 28 cit.) per l'ipotesi che dueprocedimenti, aventi il medesimo oggetto e riguardanti lo stesso imputato, sianopendenti dinanzi a uffici diversi, sicché non ricorre la necessità - per ovvie ragionidi economicità e di tutela degli interessi dell'accusato - di fare applicazione delprincipio della preclusione processuale.Si è, pertanto, affermato che la preclusione posta dall’art. 649 cod. proc. pen.impedisce di esercitare l'azione penale per un fatto e contro una persona per iquali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessasede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero,essendosi ormai consumato il potere già esercitato da tale ufficio, con laconseguenza che l’azione penale non possa proseguire nel procedimentoeventualmente duplicato. Dovrà essere, dunque, il secondo giudice a verificare ilvietato bis in idem (Sez. 4, n. 28194 del 3/07/2025).Con la più recente sentenza in materia (sentenza n. 200 del 2016), la CorteCost., chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 649 cod.proc. pen., con riferimento all'art. 117 Cost. e 4 del Protocollo n. 7 allaConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertàfondamentali (norma che, come noto, rileva direttamente nell'ordinamento internoma non in quello europeo), ha stabilito la illegittimità dell'art. 649 cod. proc. pen.,nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza chesussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenutairrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.La sentenza del giudice delle leggi ha, inoltre, affermato con chiarezza comela nozione di medesimo fatto da porre a base della disciplina del principio di ne bisin idem, elaborata dal diritto vivente, rimandi all'idem factum, ovvero al fatto che,sia pure scomposto nella “triade” rappresentata da condotta, nesso di causalità edevento naturalistico, è compatibile con la nozione di fatto storico sia nella suaastrattezza sia nella concretezza attribuita dalla consolidata giurisprudenzaeuropea (Sez. 4, n. 22909 del 11/06/2026).Nel caso in esame, la contravvenzione per cui ora si procede ed il delitto dilesioni colpose per il quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato con sentenza n. 1209/2025del Tribunale di Bergamo, concorrono e non hanno ad oggetto il “medesimo fatto”,in quanto le prime sono reati di condotta, mentre il secondo è reato di evento.Si è infatti osservato che il reato contravvenzionale ed il reato di evento nonpossono mai integrare la 'medesimezza del fatto', tenuto in considerazione che ilprimo è un reato di mera condotta, il che esclude l'identità con il secondo (cfr.Sez. F, Sentenza n. 34782 del 04/08/2016, Rapone, Rv. 267597). Il giudice,infatti, sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico "puòaffermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra lacoincidenza di tutti questi elementi" (Corte Cost. n. 200 del 2016, in motivazione;Sez. 4 n. 36788 del 24/5/2022).Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "sussiste concorsomateriale tra i reati previsti dalle norme relative alla prevenzione degli infortunisul lavoro ed i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, atteso che ladiversa natura dei reati medesimi (i primi di pericolo e di mera condotta, i secondidi danno e di evento), il diverso elemento soggettivo (la colpa generica nei primi,la colpa specifica nei secondi, nell'ipotesi aggravate di cui all'art 589, comma 2 eall'art. 590, comma 3), i diversi interessi tutelati (la prevalente finalità diprevenzione dei primi, e lo specifico bene giuridico della vita e dell'incolumitàindividuale protetto dai secondi), impongono di ritenere non applicabile il principiodi specialità di cui all'art.15 c.p." (Sez. 4 n. 35773, 3/10/2001; Sez. 3, n. 19452del 3/5/2012).Si è anche affermato che «il giudicato formatosi riguardo ad unacontravvenzione in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, costituenteelemento di colpa specifica di un delitto colposo ad evento naturalistico, oggettodi un successivo procedimento, non preclude la procedibilità per tale delitto,trattandosi di reati concorrenti, non costituiti dal medesimo fatto storico. (Inapplicazione del principio, la Corte ha escluso che l'intervenuta emissione di undecreto penale di condanna, non opposto, relativo alla violazione della disciplinaantinfortunistica, determinasse effetti preclusivi rispetto al delitto di lesionicolpose). (Sez. F, n. 34782 del 04/08/2016, Rapone, Rv. 267597 – 01; in sensoconforme Szz. 4, n. 572 del 31 ottobre 2024, dep. 2025; Sez. 4, Sentenza n.36788 del 24/5/2022).3. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio,al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica, che valuterà anche la richiestadi estinzione del reato contestato per oblazione. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diBergamo, in diversa persona fisica.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePIA [OSCURATO:PERSONA]