CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 agosto 2002
Cassazione n. 11795/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Messina, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Messina all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Messina: - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 4) per non aver commesso il fatto e dal reato di cui al capo 10) perché il fatto non costituisce reato; - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 5) per non aver commesso il fatto; - ha rideterminato la pena, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in sette anni e sei mesi di reclusione e 28.000 euro di multa, e, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in dieci anni e sei mesi di reclusione e 38.000 euro di multa, nel resto confermando la decisione di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per reati in materia di droga, detenzione e ricettazione di armi da sparo clandestine, previa riqualificazione del fatto di cui al capo 5) nel reato di cui all'art. 678 cod. pen. 2. Avverso l'indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il ministero del comune difensore di fiducia, con distinti atti di impugnazione, per larga parte coincidenti, hanno proposto ricorso per cassazione. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sette motivi, che censurano: 3.1. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), n. 1 e 533 cod. proc. pen., per avere la Corte di merito negato la qualificazione del fatto in termini di "lieve entità" facendo leva sulla non occasionalità e continuità dell'attività di spaccio, elementi che, per contro, non appaiono ostativi, anche alla luce della aggravante della "non occasionalità" prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e tenuto conto dei minimi quantitativi di stupefacente di volta in volta ceduti; 3.2. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 110 cod. pen., 23, comma 3, I. n. 110 del 1975, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), n. 1 e 533 cod. proc. pen., con riferimento al capo 3), avendo la Corte di merito confermato la penale responsabilità per il delitto in esame con argomenti congetturali e puramente assertivi, non 2correttamente applicando la giurisprudenza elaborata a proposito del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, indicata nel ricorso. In particolare, gli elementi indicati dalla Corte di appello non costituirebbero indizi gravi, precisi e concordanti, anche considerando: 1) il rapporto di coabitazione del ricorrente con il padre; 2) che la mera conoscenza dell'esistenza di armi occultate nel vano condominiale, e quindi all'esterno dell'abitazione familiare, non vale ad integrare una condotta concorsuale; 3) che il ricorrente ha spiegato che lo scovolino rinvenuto nel proprio appartamento era da lui utilizzato per pulire barattoli e coltelli. 3.3. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 110 cod. pen., 23, comma 3, I. n. 110 del 1975, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), n. 1 e 533 cod. proc. pen., con riferimento al capo 3), in relazione, quantomeno, alla detenzione di una canna di pistola cal. 7.65 browning di marca Beretta, modello 1935, priva di matricola, essendo intervenuta, per il capo 4), sentenza assolutoria, posto che la canna di pistola era anch'essa custodita, unitamente alle parti di arma indicate nel predetto capo 4), nella cassetta metallica aperta, ubicata nell'androne condominiale; 3.4. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 110 e 648 cod. pen., 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), n. 1 e 533 cod. proc. pen., con riferimento ai capi 6), 7) e 8), per avere la Corte di merito ritenuto che la prova della detenzione delle armi comporterebbe l'automatica configurabilità anche del delitto di ricettazione, senza verificare la condotta concorsuale del ricorrente; 3.5. violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 110 e 697 cod. pen., 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), n. 1 e 533 cod. proc. pen., con riferimento al capo 9), per non avere la Corte di merito motivato in relazione a detto capo; se si ritenesse che la prova della condotta concorsuale nella detenzione delle armi ricomprenda anche quella delle cartucce, valgono le argomentazioni dinanzi indicati con riferimento ai capi 3), 6), 7) e 8), non potendo la mera consapevolezza della custodia delle cartucce integrare la condotta concorsuale. 3.6. violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli art. 678 cod. pen., 192, comma 1, e 533 cod. proc. pen., con riferimento al capo 5), non avendo la Corte spiegato la natura dei presunti artifici sequestrati e la qualificazione degli stessi come petardi di fabbricazione illegale; 3.7. violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen., 546, comma 1, lett. e), n. 2 cod. proc. pen., per avere la Corte di merito valutato in termini negativi il precedente penale per lesioni personali e posto di armi, non considerando che il 3ricorrente ha beneficiato della sospensione del processo per messa alla prova, conclusasi con esito positivo e consequenziale estinzione del reato. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in nove motivi, che deducono: 4.1. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), n. 1 e 533, comma 1, cod. proc. pen. con riferimento ai capi 1) e 2), avendo la Corte di merito affermato la penale responsabilità con argomenti congetturali, in quanto: a) l'affermazione che l'abitazione di via delle Filande non era vissuta, ma adibita a sede dell'attività di spaccio è autoreferenziale e smentita dalla videoregistrazione effettuata il 19 dicembre 2023 e depositata con memoria difensiva del 5 maggio 2024, che non è stata valutata dal G.u.p.; b) il rinvenimento, nella camera nascosta, di hashish e di cartucce è altrimenti spiegabile, essendo ipotizzabile che il figlio del ricorrente - come da costui dichiarato in sede di dichiarazioni spontanee, avendo affermato che lo stupefacente era per proprio consumo personale - abbia occultato tale materiale all'insaputa del padre; c) il rinvenimento sul mobile della cucina di modesti quantitativi di droghe leggere è un'affermazione apodittica, che nulla dice in ordine alla detenzione delle sostanze di cui ai capi 1) e 2); d) la circostanza che l'abitazione di via dei Gelsi fosse dotata di un sistema di videosorveglianza non è probante, posto che, come documentato dalla difesa, l'abitazione del figlio, ove è stato rinvenuto lo stupefacente, era dotata di tredici telecamere, che consentivano di monitorare quanto accedeva all'esterno e nella vie limitrofe, e, quindi, il ricorrente poteva avere esigenze di monitoraggio che non avevano a che fare con l'attività di presunto spaccio di stupefacenti; e) il rinvenimento nella veranda di casa di una ricetrasmittente e di due telefoni utilizzati come utenze citofono è un dato probatorio frutto di travisamento, in quanto detti cellulari sono stati rinvenuti nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal verbale di perquisizione del 16 dicembre 2023, e considerando che la stessa Corte di appello ha disposto la restituzione agli aventi diritto dei cellulari, non essendo provato che fossero funzionali all'attività illecita di spaccio di stupefacenti; f) la circostanza che nella camera da letto del ricorrente sia stata ritrovata una ingente somma di denaro contante è del tutto neutro, posto che nei capi 1) e 2) è contestata la mera detenzione di sostanze stupefacenti e che il ricorrente ha documentato la percezione di redditi leciti, nell'anno 2023, per un ammontare di 34.567 euro, e costi, quanto alla propria attività commerciali, per 9.143 euro. 44.2. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), n. 1 e 533 cod. proc. pen., per avere la Corte di merito negato la qualificazione del fatto in termini di "lieve entità" facendo leva sulla non occasionalità e continuità dell'attività di spaccio, elementi che, per contro, non appaiono ostativi anche alla luce della aggravante della "non occasionalità" prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e tenuto conto dei minimi quantitativi di stupefacente di volta in volta ceduti; 4.3. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 110 cod. pen., 23, comma 3, I. n. 110 del 1975, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), n. 1 e 533 cod. proc. pen., con riferimento al capo 3), avendo la Corte di merito confermato la penale responsabilità per il delitto in esame su un dato probatorio inesistente - ossia il fatto che nel cunicolo dell'androne condominiale, in cui sono state rinvenute le armi e le cartucce, vi erano mattonelle che ostruivano l'accesso a detto vano, simili a quelli apposte sui muri dell'abitazione familiare - come risulta dall'annotazione di p.g. del 16 dicembre 2023, da cui emerge che le mattonelle in questione erano appoggiate alle grate dei contatori addossati alla parete sinistra. Oltre a ciò, la Corte non ha valutato le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato e il contenuto delle videoriprese effettuate il 19 dicembre 2023 e depositate con memoria difensiva del 5 maggio 2024; allo stesso modo, il rinvenimento del kit per la lubrificazione delle armi si spiega con il rinvenimento, nell'abitazione di via dei Gelsi, di armi giocattolo; 4.4. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 110 cod. pen., 23, comma 3, I. n. 110 del 1975, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), n. 1 e 533 cod. proc. pen., con riferimento al capo 3), in relazione, quantomeno, alla detenzione di una canna di pistola cal. 7.65 browning di marca Beretta, modello 1935, priva di matricola, essendo intervenuta, per il capo 4), sentenza assolutoria, posto che la canna di pistola era anch'essa custodita, unitamente alle parti di arma indicate nel predetto capo 4), nella cassetta metallica aperta, ubicata nell'androne condominiale; 4.5. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 110 e 648 cod. pen., 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), n. 1 e 533 cod. proc. pen., con riferimento ai capi 6), 7) e 8), per avere la Corte di merito ritenuto che la prova della detenzione delle armi comporterebbe l'automatica configurabilità anche del delitto di ricettazione, senza verificare la condotta concorsuale del ricorrente; 4.6. violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 110 e 697 cod. pen., 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. 5e), n. 1 e 533 cod. proc. pen., con riferimento al capo 9), per non avere la Corte di merito motivato in relazione a detto capo; se si ritenesse che la prova della condotta concorsuale nella detenzione dell'arma ricomprenda anche quella delle cartucce, valgono le argomentazioni dinanzi indicati con riferimento ai capi 3), 6), 7) e 8), non potendo la mera consapevolezza della custodia delle cartucce integrare la condotta concorsuale; 4.7. violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 85 -bis d.P.R. n. 309 del 1990, 192, commi 1 e 2, per avere la Corte di appello confermato la confisca del denaro con un sillogismo illegittimo, secondo cui, stante il concorso del ricorrente nella detenzione della sostanze stupefacenti, la verifica di proporzione tra redditi leciti e denaro contate deve essere condotta congiuntamente; in ogni caso, l'asserita sproporzione è accertata in maniera apodittica, posto che essa appare congruente con il reddito dichiarato dal ricorrente e con le spese sostenute per la propria attività commerciale; 4.8. violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 99, 132, 133 cod. pen., 546, comma 1, lett. e), n. 1 e 111 Cost., laddove la Corte di merito ha ritenuto sussistenti i presupposti integranti la contestata recidiva, senza tener conto della notevole distanza temporale, pari a ventuno anni, con il precedente specifico, e che il ricorrente ha riportato solo cinque condanne in un arco temporale di ben ventisei anni; 4.9. violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 81, comma 4, 99, comma 4, cod. pen. avendo la corte di merito operato un aumento per la continuazione pari a due terzi, in contrasto con il disposto dell'art. 81 cod. pen. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità indicata nel ricorso, secondo cui l'aumento di due terzi è consentito solo quanto l'imputato sia già stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei fatti per cui si procede. 5. In data 9 febbraio 2026, il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Messina, ha depositato "motivi nuovi". 5.1. Con uno primo motivo, deduce la violazione dell'art 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 23, comma 3, I. n. 110 del 1975 con riferimento al capo 3). Nel riprendere le argomentazioni dedotte con i ricorsi introduttivi, espone il difensore che la Corte territoriale ha fatto esclusivo riferimento alla detenzione delle tre armi comuni da sparo e non anche della "parte di arma comune da sparo clandestina" oggetto di specifica contestazione nella imputazione in questione; né è rinvenibile in sentenza alcun6 4tratto motivazionale che consenta di ritenere che la Corte territoriale, nel confermare la quantificazione dell'aumento di pena stabilita dal G.u.p. per il reato di cui al capo 3), abbia escluso la detenzione anche della canna di pistola. 5.2. Con un secondo motivo, censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990. Rappresenta il difensore che la confisca del denaro sequestrato ad [OSCURATO:PERSONA] appare distonica rispetto alle linee guida fissate dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 166 del 2025, la cui motivazione viene riportata per stralcio nell'esposizione del motivo, specie in relazione alla valutazione di congruità e ragionevolezza del perimetro temporale oggetto di verifica. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e devono perciò essere rigettati. 2. Prima di esaminare il merito delle doglianze, molte delle quali comuni ai ricorrenti, occorre ribadire i limiti del sindacato di legittimità in relazione alla motivazione del provvedimento impugnato. 2.1. Per espresso dettato normativo ex art. 606, comma 1, lett., e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione denunciabile con il ricorso per cassazione è soltanto quello che risulta dal testo del provvedimento impugnato; il che significa, come affermato dalla Corte costituzionale (sen. n. 313 del 1990, par. 4.2), che "la Corte di cassazione non può rilevare il vizio se non è intrinseco al provvedimento, essendo esclusa una diversa valutazione dei fatti così come risultano dagli atti ma non dal provvedimento". Il giudizio di cassazione non rappresenta, quindi, un terzo grado del giudizio di merito, in quanto il controllo che spetta a questa Corte attiene unicamente alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando invece preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Resta, dunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380, 11/01/2007, Messina, Rv. 7235716). 2.2. Va rilevato, inoltre, che si è in presenza di una "doppia conforme" statuizione di responsabilità, il che limita all'evidenza i poteri di rinnovata valutazione della Corte di legittimità, nel senso che, a quelli dinanzi indicati, si aggiunge l'ulteriore limite in forza del quale neppure potrebbe evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. Si ribadisce, in particolare, che, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269217), ovvero che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438). 2.3. Va, poi, ulteriormente precisato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 - dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615). 3. Ciò chiarito, i motivi diretti a contestare l'affermazione della penale responsabilità sono inammissibili perché prospettano censure di contenuto fattuale, dirette a una diversa rivalutazione del compendio probatorio. 84. Per inquadrare il contesto della vicenda, appare utile dar conto della situazione di fatto, particolarmente pregnante, accertata dagli agenti di polizia all'atto dell'arresto dei ricorrenti. 4.1. Secondo quanto concordemente accertato dai giudici di merito (cfr. p. 3-7 della sentenza impugnata), avendo appresso che, all'interno di una palazzina ubicata al piano terra della palazzina al civico n. 7 di via Filande, rione CEP, vi era un continuo via vai di tossicodipendenti, personale della Questura di Messina, in data 16 dicembre 2023, effettuò un servizio di osservazione nei pressi del predetto immobile, che era dotato di porta blindata, protetta da un cancello di ferro. Verso le ore 11.30 fu visto un giovane che, dopo aver suonato al campanello, accedeva all'immobile, superando la porta blindata e il cancello di ferro, che erano stati aperti dall'interno; dopo pochi minuti, approfittando del fatto che sia la porta blindata, che il cancello erano stati lasciati aperti, gli agenti fecero irruzione nel locale, al cui interno vi era un giovane, identificato in [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva tra la mani la somma di 400 euro in banconote in vario taglio, mentre l'altro giovane si allontanò precipitosamente, facendo perdere le proprie tracce; appoggiati su un tavolo vicino alla porta di ingresso, furono rinvenuti diversi tipi di sostanza stupefacente, ossia: 23,33 gr. lordi di cocaina contenuti in una scatola di plastica trasparente, 11,23 gr. lordi di cocaina contenuti in una busta di platica, gr. 48,40 lordi di sostanza allo stato erbaceo, contenuta in una busta di plastica, gr. 10,67 di sostanza allo stato erbaceo rivenuta all'interno di un bicchiere di plastica. Furono inoltre rinvenuti: un bilancino elettronico perfettamente funzionante, un coltello, un piccolo pugnale con lama intrisa di hashish, un piccolo coltello in metallo, numerosi fogli block notes con annotati nomi e cifre, un pizzino riportante la richiesta di stupefacente, la somma complessiva di 690,46 euro, un rotolo di carta alluminio, uno scovolino in metallo con setole in materiale metallico per la pulizia delle armi, un paio di forbicine con tracce di stupefacente, tre telefoni cellulari; ancora, su un divano posto nella camera adiacente l'ingresso furono rinvenuti la somma di 620 euro in contanti, sette artifici pirotecnici denominati Lupo 26, con classificazione 4 categoria, e due coltelli a serra manico. Furono anche sequestrati: una macchina per sottovuoto e quattordici buste in plastica per sottovuoto, un rilevatore di microspie, frequenze RF, cimici, lenti di videocamera, tracciatori GMS, una confezione di bicarbonato, un rilevatore di segnale a banda interna con tre antenne, una bilancia, un pentolino di metallo e un mestolo con residui di cocaina, un fornellino da campo. 9Come accertato dagli agenti, l'abitazione era dotata di un sofisticato impianto di videosorveglianza munito di tredici telecamere, grazie al quale era possibile la visione delle persone che si avvicinavano all'ingresso dell'edificio e delle strade perimetrali. 4.2. Nel frattempo, altro personale procedette ad eseguire la perquisizione domiciliare dell'abitazione di residenza di [OSCURATO:PERSONA] nonché del di lui padre, [OSCURATO:PERSONA], sita a poca distanza, in via dei Gelsi, palazzina n. 4. Nell'androne dello stabile, in una cassetta di metallo aperta, fu rinvenuta una canna di pistola priva di marca e calibro; nella camera da letto matrimoniale fu rinvenuta la somma complessiva di 9.746 euro, composta da banconote di piccolo taglio (3.550 euro all'interno di un comò, 4.346 euro nell'interno di un borsello da donna, 1.850 all'interno di una scatola [OSCURATO:PERSONA]); nella camera da letto di [OSCURATO:PERSONA], all'interno di una cassettiera posta sotto il televisore, vi rinvenuta la somma complessiva di 1.980 euro, pure composta da banconote di piccolo taglio, mentre su un ripiano vicino al letto furono rinvenuti gr. 4,08 di canapa indiana. Ancora, nella veranda adiacente alla camera da letto di [OSCURATO:PERSONA] furono rinvenuti altri due telefoni cellulari e una ricetrasmittente, mentre, in cucina, su un mobile furono rinvenute alcune banconote in seguito riconosciute come false, nonché 2,15 gr. di canapa indiana e gr. 1,47 di hashish; in uno stipite della cucina, fu rinvenuto un kit per la pulizia della armi così composto: due scovolini con setole metalliche, una fondina di stoffa, tre spazzolini con setole metalliche, un brunitore lubrificante per parti metalliche. All'interno della cucina vi era un monitor collegato al sistema di videosorveglianza, che consentiva di visionare l'ingresso dell'immobile, le vie adiacenti, nonché l'abitazione sita in via della Filande, n. 7. 4.3. Le operazioni di perquisizione furono estese al sottoscala immediatamente prossimo all'abitazione de [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, attraverso una piccola apertura, si accedeva a uno stretto cunicolo, al cui ingresso, allo scopo di ostacolarne il passaggio, vi erano posizionate numerose mattonelle da pavimento che, per colore, forma e disegno, erano identiche a quelle collocate all'interno dell'abitazione dei [OSCURATO:PERSONA]; il cunicolo si sviluppava sulla destra dell'ingresso per circa una decina di metri, che portava proprio sotto detta abitazione; spostando le mattonelle, fu rinvenuta una pistola cal. 7.65 avvolta in una canottiera, corredata da caricato inserito e rifornito di sette cartucce dello stesso calibro, mentre, alla fine del cunicolo, occultato da materiale di risulta, fu rinvenuto un fucile a pompa cal. 12 con calcio tagliato, matricola della canna abrasa e recante, sul fusto, un numero di matricola, corredato da undici cartucce 10dello stesso calibro, e, all'interno di un contenitore di vetro, fu rinvenuta una pistola di piccole dimensioni, completa di caricatore privo di cartucce, nonché all'interno di altri due contenitori, furono rinvenute numerose cartucce di diverso calibro. 4.4. Le operazioni di perquisizione interessarono anche la camera da letto di [OSCURATO:PERSONA], collocata nel seminterrato, dove, grazie alle indicazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA], fu individuato un meccanismo, azionando il quale si accedeva a una camera nascosta - che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] affermava di avere realizzato in previsione di una sua eventuale latitanza - al cui interno vi erano un dispenser con all'interno novantacinque cartucce cal. 7,65 browning, un involucro contenente gr. 42,58 di hashish, delle buste trasparenti per sottovuoto, numerosi cellulari. 5. Ciò posto, il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché deduce censure di contenuto fattuale. 5.1. Premesso che l'immobile di via Filande, che era in corso di ristrutturazione e nel quale non erano presenti letti o armadi contenenti biancheria, era certamente il luogo non di abitazione, ma dove certamente veniva svolta l'attività di spaccio, alla luce di quanto in esso rinvenuto - ossia diverse tipologie di sostanze stupefacenti, una non trascurabile somma di denaro, nonché l'occorrente per la preparazione e il confezionamento delle dosi - la corresponsabilità del ricorrente, unitamente al figlio, sorpreso in flagranza di reato, nella detenzione di sostanze stupefacenti "pesanti" e "leggere", oggetto di contestazioni ai capi 1) e 2) - è stata ribadita dalla Corte di merito con un percorso argomentativo saldamente ancorato agli accertati dati fattuali, valutati in maniera non manifestamente illogica (cfr. p. 12-14 della sentenza impugnata), ossia: 1) il rinvenimento, nella stata realizzata da [OSCURATO:PERSONA] per una eventuale sua latitanza, di 42,48 gr. di hashish e di un rotolo di buste trasparenti per sottovuoto; 2) il rinvenimento, nella cucina dell'abitazione dei [OSCURATO:PERSONA] in via dei Gelsi, di 2,15 gr. di canapa indiana e di gr. 1,47 di sostanza stupefacente; 3) la presenza, all'interno della cucina dell'abitazione di via dei Gelsi, di un sistema di videosorveglianza che, come detto, consentiva di monitorare anche l'ingresso dell'immobile di via della Filande; 4) il rinvenimento, nell'abitazione famigliare, di una ricetrasmittente e due telefoni abbinate a utenze telefoniche "citofono", essendosi accertato che, sulle stesse, erano pervenuti solo messaggi e telefonate in entrata, senza alcun movimento in uscita; 5) il rinvenimento, nella camera da letto di [OSCURATO:PERSONA], di una cospicua somma di denaro contante, composta da banconote di piccolo-medio taglio; 6) la circostanza che l'immobile di via Filande non era nella esclusiva 11disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], posto che costui ha dichiarato di risiedere in via dei Gelsi e che, in ogni caso, l'immobile era ancora in fase di costruzione ed era privo di letti e di armadi. Ribadito che Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), a fronte di tale appartato argomentativo, le censure sono dirette contestare la lettura dei dati probatori, senza però evidenziare profilo di illogicità manifesta emergenti dalla motivazione. 6. Parimenti inammissibili sono i motivi - il secondo, quarto e quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo, quinto, sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con cui si contesta la responsabilità in relazione alla detenzione delle armi, che coinvolge i capi 3), 6), 7), 8) e 9). 6.1. Si osserva che, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, la Corte di merito ha ribadito la sicura riferibilità di dette armi ad entrambi gli imputati, sulla base della valutazione congiunta di una serie di elementi fattuali puntualmente indicati, ossia: 1) il vano in cui erano custodite le armi era ostruito dalla presenza di mattonelle che, per colore, forma e dimensioni, sono identiche a quelle che tappezzano l'appartamento dei [OSCURATO:PERSONA], come ricavabile dal confronto tra le fotografie allegate all'informativa; 2) in un pensile della cucina dell'abitazione degli imputati è stato rivenuto un kit per la pulizia e per la lubrificazione delle armi; 3) nella camera nascosta dal mobile libreria, che si trova nel ripostiglio privo di finestre cui si accede dalla camera da letto di [OSCURATO:PERSONA], vi era occultata una busta termo sigillata contenente 95 cartucce calibro 7,65 browning, evidentemente utilizzabili per il caricamento della pistola semiautomatica cal. 7,65 di marca Walther con matricola abrasa, e considerando che [OSCURATO:PERSONA] si è assunto la responsabilità per la detenzione dell'hashish, che era custodito nello stesso luogo ove sono state ritrovate le cartucce; 4) in via delle Filande, ove [OSCURATO:PERSONA] è stato sorpreso nella flagranza dell'attività di spaccio, è stato rinvenuto uno scovolino che, per le sue caratteristiche - in metallo e con setole pure in materiale metallico - è atto all'a pulizia delle armi. 6.2. Su queste basi fattuali, e considerando che padre e figlio esercitavano la comune attività di spaccio di sostanze stupefacenti, i giudici di merito, con doppia valutazione convergente che certamente non può dirsi implausibile sul piano logico, hanno ritenuto che le armi fosse detenute da entrambi gli imputati. 12Anche in tal caso, i motivi hanno contenuto, fattuale, essendo dirette a sollecitare una diversa lettura dei dati probatori. 6.3. Quanto, poi, al delitto di ricettazione, premessa la sicura detenzione delle armi da parte degli imputati, la Corte di merito ha ribadito la consapevolezza, in capo a costoro della provenienza illecita, la quale era evidente stante la mancanza o l'abrasione della matricola, e considerando che, in ogni caso, gli imputati nemmeno hanno fornito, a tal proposito, alcuna giustificazione. 7. Il motivo con cui si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al capo 3), quantomeno in relazione alla detenzione di una canna di pistola cal. 7.65 browning (terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], e primo dei "motivi nuovi"), è infondato. Si osserva che, come risulta dalla motivazione, nell'operare l'aumento di pena per il delitto di cui al capo 3), la Corte di appello ha valutato esclusivamente la detenzione delle tre armi con matricola abrasa (cfr. p. 23) e non anche della canna di pistola, la cui detenzione, peraltro esclusa dalla Corte di merito, non ha perciò comportato alcun aumento di pena; dal che consegue l'assenza di interesse in capo ai ricorrenti. 8. Il sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 8.1. Come già accertato dal G.u.p. (cfr. p. 12 della sentenza di primo grado, a cui la decisione impugnata fa rinvio) - il quale ha riqualificato il fatto di cui al capo 5), originariamente contestato come violazione dell'art. 2 I. n. 895 del 1967, ai sensi dell'art. 678 cod. pen., essendosi comunque accertato l'intrinseca pericolosità dei fuochi sequestrati (cfr. esito delega indagini del 5 aprile 2024), la Corte di merito ha ribadito che detti artifici, di tipo artigianale, denominati Lupo 26, erano ad alto potenziale offensivo, essendo non riconosciuti dalla vigente normativa europea e mancanti delle informazioni essenziali, e, conseguentemente, ritenendo non necessaria alcuna analisi chimica per accertare la pericolosità. 8.2. Anche in tal caso, la motivazione è adeguata, ancorata alle accertate risultanze fattuali e priva di profili di manifesta illogicità, sicché supera il vaglio di legittimità. 9. Manifestamente infondato è il motivo (il primo per [OSCURATO:PERSONA], il secondo per [OSCURATO:PERSONA]) diretto a contestare la motivazione, 13laddove ha escluso la qualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 9.1. Come chiarito dalle Sezioni Unite pur in relazione alla previgente versione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, che considerava una mera circostanza attenuante, la fattispecie del fatto di "lieve entità" è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911). Le medesime conclusioni sono state affermate con riferimento alla nuova fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, elevata da circostanza attenuante al rango di fattispecie autonoma di reato a seguito delle novelle di cui alle leggi n. 10 e n. 79 del 2014; le Sezioni Unite hanno precisato che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). 9.2. Nel caso in esame, la Corte di merito si è attenuta ai principi ora evocato, avendo considerato tutti gli elementi presenti nel caso concreto, vale a dire non solo il non trascurabile dato ponderale dello stupefacente sequestrato - pari a 187 dosi medie quanto alla cocaina e a 461 dosi medie quanto alle droghe leggere (cfr. p. 8 della sentenza di primo grado), ma il fatto che l'immobile di via della Filande era stato adibito a una vera e propria centrale dello spaccio, come desumibile dal fatto che era dotato di un imponente sistema di videosorveglianza e all'interno del quale era presente tutto l'occorrente per il confezionamento delle singole dosi, e considerando che l'attività di spaccio era in grado di generare importanti profitti, posto che agli imputati è stata sequestra la somma in contanti pari a complessivi 13.696 euro, e che, nella disponibilità degli imputati, sono state rinvenute anche diverse armi clandestine. 9.3. A fronte di tale motivazione, immune da vizi logici e da violazioni di legge, il motivo appare generico e, comunque, diretto a una diversa e più favorevole lettura dei dati probatori, che è preclusa in sede di legittimità. 10. Il settimo motivo del ricorso ai [OSCURATO:PERSONA], ripreso dal secondo dei "motivi nuovi", è inammissibile perché deduce censure di contenute fattuale e, comunque, perché manifestamente infondato. 1410.1. L'istituto della confisca allargata o "per sproporzione" di cui all'art. 240-bis cod. pen. è stato delineato dal legislatore quale misura di sicurezza patrimoniale atipica, replicante i caratteri della misura di prevenzione antimafia ed avente la medesima finalità preventiva (Sez. U., n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221), il cui fondamento, come affermato dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 33 del 2018), poggia "su una presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti condannati per taluni reati, per lo più (ma non sempre) connessi a forme di criminalità organizzata: in presenza di determinate condizioni, si presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone". Come ulteriormente chiarito, di recente, dalla Corte costituzionale (sent. n. 166 del 2025), lo scopo perseguito dal legislatore è quello di contrastare tale accumulazione mediante una misura ablativa che "non si fonda sulla prova della provenienza del bene da confiscare dal singolo delitto per il quale è pronunciata condanna, ma sulla ragionevole presunzione che - in presenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato e il valore dei beni, e in mancanza di una giustificazione plausibile della loro provenienza lecita - essi siano stati acquisiti mediante attività criminose ulteriori rispetto a quella giudizialmente accertata", né è necessario che il reato per il quale è prevista la confisca allargata sia connesso alla criminalità organizzata, essendo essenziale, ma sufficiente per superare il vaglio di ragionevolezza, che i 'reati matrice', o 'reati spia', abbiano una "potenzialità lucrogenetica", ovvero siano in grado "di produrre vantaggi economici in capo al loro autore". La confisca allargata o per sproporzione di cui all'art. 240-bis cod. pen., quale ipotesi speciale di confisca obbligatoria, richiede, per la sua applicazione, i seguenti requisiti: a) la condanna del soggetto per uno dei reati elencati dalla norma, c.d. reati-spia; b) la titolarità o la disponibilità, a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altre utilità in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, da intendersi come uno squilibrio incongruo e significativo, da verificare con riferimento al momento dell'acquisizione dei singoli beni; c) la mancata giustificazione della origine legittima di quella ricchezza da parte del condannato, gravando su quest'ultimo un semplice onere di allegazione di elementi che rendano credibile la provenienza lecita dei beni; d) il momento di formazione dell'accumulo patrimoniale sproporzionato deve essere circoscritto in un ambito di 'ragionevolezza temporale' o 'congruità temporale' rispetto al momento di consumazione del reato-spia. 15Rispetto a quest'ultimo requisito, la Corte costituzionale ha sottolineato che la ratio sottesa all'art. 240-bis cod. pen. "non è quella di infliggere una punizione supplementare al reo, ma quella di sottrargli beni e risorse che traggono la loro verosimile origine (...) da una ulteriore attività criminosa rimasta 'sommersa"; ciò esclude che la confisca in esame debba essere disposta "quando - alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, filtrate attraverso il contraddittorio tra accusa e difesa - il fatto di reato appaia al giudice non già espressivo di un habitus criminale dal quale l'autore abbia verosimilmente tratto profitti illeciti, ma piuttosto risulti isolato o, comunque, occasionale". In tal caso, infatti, rimarrebbe falsificata la stessa presunzione legislativa di origine criminosa dei beni di cui l'imputato sia trovato in possesso, ancorché di valore sproporzionato rispetto ai suoi redditi dichiarati, e ancorché egli non sia in grado di giustificarne l'origine lecita ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. (ciò che potrebbe avvenire, ad esempio, allorché tali beni derivino da attività lavorativa irregolare). La Corte costituzionale ha ulteriormente precisato che la finalità della confisca allargata ha carattere meramente ripristinatorio e non ha "lo scopo di punire il soggetto per la propria condotta; bensì, più semplicemente, quello di far venir meno il rapporto di fatto del soggetto con il bene, dal momento che tale rapporto si è costituito in maniera non conforme all'ordinamento giuridico, e così di neutralizzare quell'arricchimento di cui il soggetto, se non fosse stata compiuta l'attività criminosa presupposta, non potrebbe godere". Il fondamento della menzionata confisca è, dunque, costituito dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052). A fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, grava, pertanto, sull'imputato, titolare o detentore dei beni da confiscare, l'onere di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l'efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall'accusa, rendendo credibile la provenienza lecita dei beni. Grava sull'imputato, in altre parole, l'onere di allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è costui che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della 16tesi difensiva (così Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245). 10.2. Orbene, si osserva che la Corte di merito, con una motivazione scevra da errori di diritto e da profili di illogicità manifesta, ha ribadito i presupposti integranti la confisca in esame, confutando le allegazioni difensive, qui nuovamente dedotte. La Corte, in primo luogo, ha ribadito che l'ingente somma di denaro contante complessivamente sequestrata, pari a 13.696,56 euro, composta da banconote di medio-piccolo taglio e custodita nei luoghi dinanzi indicati, in costanza dell'accertata attività di spaccio di sostanze stupefacente, è del tutto sproporzionata al reddito lecitamente percepito dal ricorrente, essendo da ricollegare all'habitus criminale dal quale il ricorrente ha tratta profitto. La Corte di appello ha rilevato che nel 2023 [OSCURATO:PERSONA] ha percepito incassi 70.000 euro, con un reddito pari a 34.567 euró, sicché, considerando la spesa media mensile, secondo gli indici Istat, pari a 1.810 euro, è del tutto sproporzionata, rispetto a detti redditi, la somma oggetto di sequestro. La Corte di merito ha quindi escluso che gli imputati abbiano usufruito di risparmi, considerando che nel 2022, a fronte di redditi dichiarati pari a 30.084 euro, la famiglia [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato un immobile e due vetture, per un importo complessivo di 65.000 euro. La Corte territoriale, inoltre, ha valorizzato sia le modalità di conservazione del denaro - come detto, custodito parte in un cassetto, parte in un borsello, parte ancora in una scatola - sia la sua composizione (ampiamente ricostruita, nel dettaglio, a p. 20 della sentenza impugnata), spiccando, in particolare, il rinvenimento di centonove banconote da 10 euro e di centotrentadue banconote da 5 euro. Su queste questi fattuali, unitamente al tempo trascorso, pari a un mese e dieci giorni, la Corte di merito ha ribadito che detta somma non può essere ricollegata a una vincita al gioco da parte di [OSCURATO:PERSONA], essendo inverosimile che l'abbia incassata in banconote di piccolo taglio e conservata, in contanti, per così lungo tempo. Quanto al requisito della 'ragionevolezza temporale' o 'congruità temporale' rispetto al momento di consumazione del reato-spia, esso è chiaramente desumibile da quanto accertato dei giudici di merito, essendo l'attività di spaccio in corso al momento del sequestro del denaro. 10.3. Si tratta di una motivazione che ha fatto corretta applicazione dei principi dinanzi indicati e in cui non è dato ravvisare alcun profilo di manifesta illogicità, e che quindi resiste alle censure difensive già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito. 1711. Manifestamente infondati sono i motivi relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio (settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'ottavo e il nono motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]). 11.1. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], con un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, si osserva che la Corte di appello non solo ha individuato, come fattore ostativo, il precedente penale di cui è gravato il ricorrente, ma nemmeno ha ravvisato elementi valorizzabili per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); sul punto, il ricorso è generico non indicando alcun elemento che, ove valutato, avrebbe comportato una riduzione di pena ex art. 62-bis cod. pen. 11.2. Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], si rileva che la Corte di merito ha ribadito la sussistenza dei presupposti integranti la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, sulla base di un'accurata analisi dei precedenti penale dell'imputato in correlazione con i delitti qui al vaglio. La Corte territoriale ha rilevato che, a carico del ricorrente, risultano numerose condanne - la prima nel 1999 per rapina, l'ultima nel 2019 per usura, mentre nel 2021 l'imputato ha chiesto la sospensione del processo per messa alla prova in relazione al delitto di ricettazione - di cui due per reati di detenzione di armi e di munizione, per i quali è stata applicata la recidiva. La Corte ha perciò ritenuto che i reati in esame, chiaramente indicativi di un particolare allarme sociale - come acclarato, tra l'altro, dalla detenzione di due pistole semiautomatiche e di un fucile a pompa perfettamente funzionanti - sono certamente espressione di una maggiore pericolosità sociale, posto che nessuna efficacia di deterrenza hanno sortito le plurime precedenti condanne. 11.3. Si osserva, infine, che gli aumenti di pena inflitti per la continuazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono stati adeguatamente motivati (cfr. p. 23 della sentenza impugnata) e determinati nei limiti stabiliti dall'art. 81, comma 1, cod. pen., essendo detti aumenti, per ciascun reato satellite, certamente inferiori al terzo della pena inflitta per il più grave reato di cui al capo 1). 12. Per i motivi indicati, i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.18 % P.Q.M