CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06250/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la sentenza del 16/05/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, diversamente qualificando il delitto nell'ipotesi di cui al comma 5 della norma incriminatrice e riducendo conseguentemente la pena irrogata ad anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, revocando altresì l'interdizione temporanea da i pubblici uffici e la confisca del denaro in sequestro di cui disponeva la restituzione all'imputato. La Corte territoriale respingeva il motivo di appello relativo alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ex art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 309/1990 sul presupposto che l'istanza non fosse stata proposta dall'imputato personalmente né dal suo difensore munito di procura speciale. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunciando la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione con riguardo al rigetto della richiesta dell'appellante esplicitata nel sesto motivo di appello per l'applicazione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ex art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 309/1990 per asserita inesistenza di apposita "procura speciale" rilasciata dall'imputato al difensore. Si rappresenta che, fin dal 3 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato procura speciale al difensore di fiducia, affinché in nome e per conto dell'imputato, chiedesse la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, conferendo altresì "espresso potere per il procuratore speciale nominato di richiedere la sostituzione della pena eventualmente comminatagli con il corrispondente lavoro di pubblica utilità ex art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309/1990, da svolgersi anche per più di sei ore settimanali". Del resto, per mezzo di quella stessa procura speciale, la difesa, in sede di discussione nel dibattimento di primo grado, il giorno 27 giugno 2018, aveva avanzato l'esplicita richiesta subordinata di applicazione della sanzione sostitutiva in caso di condanna, come risulta dal verbale di udienza. Entrambi gli atti menzionati sono stati allegati al ricorso. 3.11 ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.2. La Corte di Appello ha respinto la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità avanzata dal difensore dell'imputato in ragione della ritenuta assenza della procura speciale. Orbene, come dedotto dal ricorrente, dall'esame degli atti si evince che in data 3 febbraio 2018 l'imputato aveva rilasciato procura speciale al nominato difensore di fiducia, conferendo espressamente il potere al procuratore speciale nominato di richiedere la sostituzione della pena eventualmente comminatagli con il corrispondente lavoro di pubblica utilità, ex art. 73 comma 5-bis, d.P.R. n. 309/90. Detta procura, allegata all'istanza di conversione del rito, è stata depositata presso il Tribunale di Velletri il successivo 6 febbraio 2018. In linea con il costante indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista dall'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309/1990, è atto personalissimo, e pertanto può essere avanzata solo dall'imputato e non anche dal suo difensore, se non munito di apposita procura speciale (Sez. 4, n. 50971 del 05/07/2017, Cinelli, Rv. 271177; Sez. 6, n. 40101 del 16/06/2009, Braccini, Rv. 24468401), la riscontrata presenza della procura speciale rilasciata fin dal febbraio 2018 impone l'annullamento della sentenza sullo specifico punto. 3. Alla luce degli elementi evidenziati, pertanto, la sentenza impugnata appare va pertanto annullata con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Roma con riguardo alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con riferimento alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della