CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00856/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8619 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al ricorso per cassazione, rilasciata su foglioseparato, con la quale elettivamente si domicilia in [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] del Dissenso n. 47 (PEC : [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente protempore e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, ambedue rappresentate e difese come per legge dall’Avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesin. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); - controricorrent i – REGIONECAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore; Oggetto:prescrizione –rateizzazione – rinuncia Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore; - intimati - avverso la sentenza d ella Commissione tributaria regionale della Campanian. 6766/14/2021 depositata in data 21 /0 9 /2021; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 22/11/2023d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; Rilevatoche: - c on il ricorso introduttivo del processo Francesco p aolo Ventriglia impugnavadavanti alla CTP di Caserta l’intimazione di pagamento numero02820179002534085000 notificata in data 08/03/2017 e diciottocartelle di pagamento sottese alla stessa aventi ad oggetto tributierariali; - i l ricorrente ded uceva la nullità dell'intimazione per difetto di motivazione, la decorrenza dei termini prescrizionali e di decadenza,la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi; - la CTP adita accoglieva il ricorso; - la sentenza di primo grado era impugnata davanti alla CTR della Campaniadall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione; - con la pronuncia qui gravata, il giudice dell’appello ha accolto l’appello e riformata la sentenza di prime cure per aver consideratol'istanza di rateizzazione della cartella di pagamento presentatadal contribuente come riconoscimento del debito , con conseguente interruzione del termine di prescrizione previsto ex lege;la CTR compensava le spese di lite; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi diimpugnazione; lo stesso ha anche depositato memoria; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - resistono con unico controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate R iscossione; la Regione Campania e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati nel presentegiudizio di l egittimità . Consideratoche: - va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della memoria (denominata “note d’udienza”) depositata il giorno stesso dell’adunanzacamerale fissata per l’esame del ricorso, in quanto evidentementetardiva; - venendo ora all’esame delle ragioni di impugnazione, il primo motivodeduce la violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 360 c. 1 n.3, n. 4, n. 5 c.p.c. in relazione al principio di libera valutazione delle prove quanto alla attribuzione di valore probatorio diverso da quello che avrebbe dovuto assegnarsi alla richiesta di rateazionepresentata, alla quale è stat o dat o il valore probatorio diatto ricognitivo con effetti interruttivi della prescrizione; da ci ò deriverebbe, secondo la prospettazione del ricorrente, la nullità dellasentenza impugnata; - il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione de gli artt.2946, 2948, 2953 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., l’intervenutaprescrizione del credito erariale e del titolo esecutivo; esso si incentra sulla prescrizione decorrente dalla presunta notificadella cartella di pagamento in materia di tributi, sanzioni einteressi, oltre a oneri di riscossione; - i motivi, strettamente connessi tra di loro, sono suscettibili di esamecongiunto e non trovano accoglimento; - quanto al primo motivo, lo stesso si rivela infondato; - va ribadito che con riferimento al riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione,è assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il convincimento per cui lo stesso non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 specifica intenzione ricognitiva, solo occorrendo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenzadel debito e riveli i caratteri della volontarietà (così, ex multis , Cass. n. 18904/2007). Ne discende che il riconoscimentodel diritto può anche essere tacito e concretarsi in uncomportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscerela pretesa del creditore ; - i n applicazione del suddetto principio e con specifico riferimento all'istanzadi rateizzazione del debito tributario, che qui viene in rilievo,questa Corte ha ulteriormente chiarito (v. Cass. n. 27672 /2020) che, pur vero essendo che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all’andella pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta da un latointegra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c.; dall’altro è incompatibile con l'allegazionedel contribuente di non avere ricevuto la notificazione dellecartelle di pagamento ; - d ’altra parte, come pure evidenziato ( Cass. n. 19401/2022 ) , non sipongono in contrasto con la prima conclusione le pronunce di Cass.n. 12735/2020, né di Cass. n. 5549/2021 ; - non la prima, che in motivazione chiarisce che “in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'esseretenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti,domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di precludereogni contestazione in ordine all' an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347 del 2017)”,e, dunque, semplicemente conferma che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 escludendoaffatto - salvo quanto si dirà infra - che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo dellaprescrizione); - non la seconda, che sempre in motivazione si limita a precisare che “il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizioe costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto,ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludereche la dichiarazione possa avere finalità diverse , come, ad esempio , evitare di subire un'esecuzione o misure cautelari , che non presuppongono il riconoscimento del debito ( così la già citataCass. n. 12735/2020 ), o che lo stesso riconoscimento resti condizionatoda elementi estranei alla volontà del debitore” ; - il riconoscimento in parola, “dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesadel creditore”, ulteriormente precisandosi che “l'indagine direttaa stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice dimerito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorrettoda corretta motivazione” ; - o ra, nel caso che ci occupa, la CTR ha ritenuto pacifico che “risultino prodotte in atti, istanze di rateizzazione e proroga n. 99223del 15/5/13”: da tale circostanza, alla luce dei sopra esposti principi, il giudice dell’appello correttamente ha ritenuto dette istanzein primo luogo idonee a dar prova della regolare notifica dellecartelle contestate , che quindi emergono dal processo come bennote al contribuente in quanto regolarmente pervenute nella suasfera di conoscibilità ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - l a richiesta di rateizzazione non comporta però solo l’interruzione della prescrizione, costituendo anche il riconoscimento dell’altrui diritto; seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass., sez. 5, 29/09/2005, n. 19100; Cass., sez. 5, 08/02/2017, n. 3347), tuttavia non produce solo l’effetto di far ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., sez. 6 - 5, 18/06/2018, n. 16098). Si è infatti affermato, in tale ultima pronuncia,che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l’avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimentodel debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione dal momento che si pone e qualificacome indice di un comportamento del tutto incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica dellecartelle; - invero, ritiene il Collegio che onerarsi del pagamento delle somme oggettodella rateizzazione, senza specificazione alcuna del fine di tale comportamento (come, ad esempio, quello di evitare l’ulteriore corso della procedura di riscossione) , costituisca comportamento radicalmente opposto e logicamente speculare alla deduzione difensiva relativa alla prescrizione del credito opposto; - ne deriva che il contribuente che accede alla rateizzazione non solo riconosce di avere ricevuto le cartelle oggetto della rateizzazionemedesima; questi, salvo espressa riserva da render nota all’Amministrazione, rateizza – versandoli – importi che riconoscecome , se non del tutto dovuti (ben potendo contestare secondo i termini e le forme di legge la pretesa) , certamente tempestivamenterichiesti; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 - in ultimo, no n risulta riprodotta in ricorso, né sottoposta a questa Cortenel giudizio di l egittimità, l'istanza di rateizzazione avanzata dal contribuente, essendo così in ogni caso preclusa al Collegio qualsivoglia verifica in ordine all'effettiva natura meramente cautelaredi essa; - v enendo ora al secondo motivo, alla luce dei principi sopra accennati,lo stesso si rivela inammissibile; - la CTR ha infatti anche accertato come “per le sanzioni e gli interessi di cui alle cartelle notificate prima del 15.5.2008, l'istanza del 15.5.2013 può senza dubbio valere come rinuncia tacitaalla prescrizione” ; - i n ordine a tale profilo , non essendo intervenuto sulla debenza dellesomme – prima dell’avvio del presente giudizio, ovviamente - alcun provvedimento giurisdizionale, non può trovare applicazione il termine decennale ex art. 2953 c.c. (Cass., Sez. Un., n. 23397/2016); pertanto, resta fermo che il credito per sanzioni ed interessi si prescrive in cinque anni, ai sensi, rispettivamente,dell’art. 20 d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 2948, n. 4, c.c. (v. da ultimo Cass. n.7486/2022). Ebbene, emerge dagli atti– come si è detto - che fu depositata istanza di rateizzazione del 15 maggio 2013. Da ciò discende, dunque, che nessuna prescrizione può dirsi maturata per l’epoca successiva al 15 maggio 2013 riguardo alla data di notifica dell’intimazione di pagamento oggetto di questo giudizio (8 marzo 2017). Assume peròil ricorrente che le cartelle di pagamento non furono notificate eche si è verificata “ la prescrizione per il superamento del termine quinquennaleintercorrente tra la (presunta) notifica della cartella di pagamento e la notifica dell’intimazione di pagamento impugnata.”; - orbene, c osì formulato, il motivo si palesa inammissibile ancora perdeficit espositivo, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: pur volendo ritenere che, alla data della presentazione dell’istanzadi rateizzazione – il 15 maggio 2013 - il credito erariale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 persanzioni ed interessi fosse già prescritto, il ricorrente non ha tuttavia mai neppure allegato (da quanto risulta) che la rateizzazione richiesta non implicava rinuncia a far valere la prescrizione stessa. Nulla è dato desumere dal testo dell’istanza dirateizzazione, il cui contenuto – come si è detto - non è stato riprodottoin ricorso; né tale istanza risulta prodotta nel giudizio difronte a questa Corte ; - i n altre parole, emerge ex actis un comportamento del contribuente che è di regola incompatibile, secondo l’id quod plerumque accidit , con la volontà di avvalersi della prescrizione estintivadel credito (si veda, in particolare, Cass. n. 12407/2016). D’altra parte, è noto che la rinuncia alla prescrizione costituisce eccezione in senso lato (v. Cass. n. 24113/2015), e che essa è quindi rilevabile d’ufficio dal giudice del merito, ove appunto emergadagli atti, come nella specie (v . ex multis Cass. Sez. Un., n.10531/2013; Cass. n. 18602/2013) ; - n e discende che il ricorrente avrebbe dovuto quantomeno allegare, non solo in questa sede di legittimità, ma anche nel giudizio di merito, che la presentazione delle istanze di rateizzazionein discorso non implicava rinuncia tacita ad avvalersi della prescrizione , ai sensi dell’art. 2937, comma 3, c.c., donde l’inammissibilità della censura in esame, in quanto priva di una simile allegazione, per non essere stata messa in condizione questa Corte di valutare la potenziale decisività del motivo dalla meralettura del ricorso; - per le sopra esposte ragioni, il ricorso è rigettato; - non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese in quanto il controricorso è tardivo; alla luce della notifica del ricorso, avvenuta in data 18 marzo 2022, il termine per la proposizione delcontroricorso veniva a spirare il 27 aprile 2022: ne deriva che lasua notifica in data 28 aprile 2022 (come si evince dai messaggi PECin atti)