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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 25652/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11237/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domi- cilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassa- zione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –intimate – avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Catania n. 89/21, depositata il 15 marzo 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 marzo 2021, il Giudice di pace di Catania ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], cittadino dell'Albania, av- verso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Catania il 25 agosto 2020.

Premesso che il provvedimento di espulsione ha carattere automatico, con conseguente esclusione di qualsiasi discrezionalità del Prefetto, il Giudice di pace ha ritenuto sussistenti i relativi presupposti e non provata la violazione del diritto del ricorrente all'unità familiare, rilevando inoltre che il Karafili ap- parteneva ad una delle categorie indicate dall'art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in considerazione dei numerosi precedenti penali risultanti a suo carico. 2.

Avverso la predetta ordinanza il Karafili ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria.

Le intimate non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la nullità dell'ordinanza impugnata per apparenza della motivazione, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., rilevando che, nel rigettare l'op- posizione,il Giudice di pace si è limitato a recepire acriticamente le conside- razioni svolte dalla Questura e ad evidenziare il carattere automatico dell'e- spulsione, senza esaminare le censure da lui proposte, in particolare quelle concernenti la lesione del diritto alla coesione familiare.

1.1. Il motivo è infondato.

Malgrado la sua stringatezza, la motivazione dell'ordinanza impugnata consente di risalire agevolmente al ragionamento sotteso alla decisione, il quale risulta articolato in tre ordini di considerazioni, riflettenti rispettiva- mente il carattere vincolato del provvedimento di espulsione,impropriamente definito automatico, la mancata dimostrazione della lamentata violazione del diritto all'unità familiare e l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie indicate dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, comprovata dai numerosi pre- cedenti penali risultanti a suo carico.In quanto precedute dalla verifica dei presupposti di fatto richiestiper l'applicazione della misura espulsiva, le pre- dette argomentazioni, corrispondenti ai motivi di opposizione proposti dal ri- corrente,devono ritenersi sufficienti a soddisfare il minimo costituzionale ne- cessario ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione, per la cui sussi- stenza occorre che, pur nel rispetto del canone di sintesi, risultinochiaramen- te individuabili la fattispecie concreta presa in esame, così come ricostruita sulla base delle risultanze istruttorie, ed i principi giuridici posti a fondamento della decisione, in modo tale da consentire alla parte soccombente di far va- lere le proprie ragioni in sede d'impugnazione.Può quindi escludersi la viola- zione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., ravvisabile allor- quando la motivazione risulti assolutamente inesistente sotto l'aspetto mate- riale e grafico o meramente apparente, perplessa od obiettivamente incom- prensibile, o ancora contraddistinta da affermazioni tra loro inconciliabili, e quindi tale da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez.

I, 3/03/2022, n. 7090; Cass., Sez.

VI, 25/09/2018, n. 22598).

2. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 13, comma 2-bis, 19, comma secondo, 28, 29, 30 e 31 del d.lgs. 28 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 8 della CEDU, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando l'ordi- nanza impugnata per aver attribuito carattere automatico all'espulsione, con la conseguente omissione di qualsiasi indagine in ordine al contesto socio- familiare di esso ricorrente.

Premesso di aver sostenuto che in Italia risiedono tutti i parenti con cui continua ad intrattenere rapporti, ribadisce di non avere più alcun legame familiare in Patria, precisando che l'esistenza di rapporti familiari in Italia assume rilievo, ai fini dell'espulsione, anche al di fuori delle ipotesi di ricongiungimento familiare, sia pure subordinatamente ad una va- lutazione da condursi caso per caso.

2. Il motivo è infondato.

Nonostante l'improprietà terminologica, l'affermazione, riportata in pre- messa nella motivazione dell'ordinanza impugnata, secondo cui «il provvedi- mento di espulsione ha carattere di automaticitàcon esclusione di alcun po- tere discrezionale da parte del Prefetto» riflette il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il decreto di espulsione adot- tato dal Prefetto ai sensi dell'art. 13, comma secondo, del d.lgs. n. 286 del 1998 ha natura vincolata, trovando fondamento nella contestazione di speci- fiche violazioni puntualmente descritte dalla vigente normativa, in presenza delle quali il Prefetto non gode di alcun margine di discrezionalità (cfr. Cass., Sez.

II, 2/12/2020, n. 27532; Cass., Sez.

VI, 5/05/2016, n. 6670; Cass., Sez.

I, 24/03/2006, n. 6670).

E' pur vero che l'accertamento dellepredette violazioni, avente carattere obiettivo e quindi sindacabile in sede di opposizione al decreto di espulsione, non esclude la necessità di tener conto, ai sensi del comma 2-bisdell'art. 13, dei legami familiari intrattenuti dall'interessato nel territorio italiano, la cui natura ed effettività devonocostituire oggetto di una valutazione da condursi caso per caso, anche nell'ipotesi in cui lo straniero non abbia formalmente esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (cfr. Cass., Sez.

III, 6/11/ 2020, n. 24908; Cass., Sez.

I, 22/01/2019, n. 1665; Cass., Sez.

VI, 27/07/ 2017, n. 18689):nella specie, peraltro, tale valutazione non è stata affatto omessadall'ordinanza impugnata, la quale ha preso specificamente in esame il motivo di opposizione con cui il ricorrente aveva fatto valere la residenza in Italia della madre, della nonna e del fratello, dichiarandolo infondato, per non essere stata provata la violazione del diritto all'unità familiare.

Nel censurare il predetto apprezzamento,il ricorrente non è in grado d'in- dividuare elementi di fatto idonei ad orientare in senso diverso dalla deci- sione, emersi dal dibattito processuale e indebitamente trascurati dal Giudice di pace, ma si limita a ribadire la propria tesi difensiva, lamentando l'omessa verifica dei legamida lui invocati, senza tuttavia precisare se la relativa alle- gazione fosse accompagnata da indicazioni sufficienti a consentire di stabilire se all'esistenza di formali vincoli di parentela con i soggetti menzionati facesse riscontro unrapporto di convivenza effettiva o quanto meno di dipendenza economica, correlato alla prestazione di assistenza unilaterale o reciproca o all'assunzione di obblighi di mantenimento.

La necessità di siffatte indicazioni emerge da specifici precedenti di questa Corte, i quali hanno chiarito che l'applicazione della disposizione di cui al comma 2-bisdell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 richiede un attento e delicato esame delle differenti fattispecie concrete da parte del giudice, tenuto a valutare l'effettiva consistenza dei legamifamiliari dedotti, che devono risultare particolarmente stretti e che possono essere desunti da vari elementi oggettivi, quali l'esistenza di un rap- porto di coniugio e la durata del matrimonio, la nascita di figli e la loro età, la convivenza, altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare, la dipendenza economica dei figli maggiorenni e dei genitori, le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione(cfr. Cass., Sez.

III, 19/06/2020, n. 11955; Cass., Sez.

I, 15/01/2019, n. 781).

La mera affermazione dell'esistenza in Italia di persone formalmente le- gate da rapporti di parentela con lo straniero non può dunque considerarsi sufficiente ai fini della configurabilità di legami familiari ostativi all'emissione del decreto di espulsione, risultando necessaria anche l'allegazione e la prova della consistenza effettiva di tali legami, desumibile dalle relazioni materiali, affettive ed economiche intrattenute con le predette persone, la cui mancanza preclude la valutazioneprescritta dall'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998.

3. Con il terzo motivo,il ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, osservando che, nell'attribuire rilievo ai suoi precedenti penali, il Giudice di pace non ha considerato che a suo carico risultava soltanto la pendenza di due procedi- menti penali, in relazione ai quali avrebbe dovuto trovare applicazione la pre- sunzione d'innocenza.

Aggiunge che l'ordinanza impugnata ha omesso di pro- cedere ad un bilanciamento tra il giudizio di pericolosità sociale e l'esistenza di legami affettivi e familiari in Italia, al fine di stabilire se le esigenze sottese al provvedimento di espulsione dovessero prevalere sul diritto alla conserva- zione dell'unità familiare. 3.1.Il motivo è fondato.

In tema di espulsione, questa Corte ha avuto infatti modo di affermare ripetutamente che, in sede di opposizione al decreto emesso ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, il Giudice di pace, per verificare l'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate dalla predetta disposizione, non può limitarsi alla valuta- zione dei suoi precedenti penali, ma deve procedere ad un accertamento og- gettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo esame alla valutazione complessiva della personalità dello straniero, de- sunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali la stessa si articola, in modo tale da verificare in concreto l'attualità della peri- colosità sociale (cfr. Cass., Sez.

I, 31/07/2019, n. 20692; Cass., Sez.

VI, 11/ 09/2017, n. 21099; 25/11/2015, n. 24084).

Tale complesso accertamento nella specie non risulta in alcun modo ef- fettuato, essendosi l'ordinanza impugnata limitata a dare atto della sussi- stenza di numerosi precedenti penali a carico del ricorrente, desumendone senz'altro la sua appartenenza ad una delle categorie di soggetti indicate dallo art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, ma omettendo di precisare la natura, l'epoca di consumazione e la gravità dei reaticommessi, per i quali il ricorrente ha peraltro contestato di essere stato condannato in via definitiva, nonché di procedere alla necessaria valutazione della personalità del soggetto e della sua condotta di vita, anche successiva alla commissione dei predetti reati ed all'eventuale espiazione delle relative pene, in modo tale da pervenire ad un giudizio complessivo in ordine al pericolo che la sua permanenza sul territorio nazionale può rappresentare, allo stato attuale,per la sicurezza pubblica.

4. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'ac- coglimento del terzo motivo, con il conseguente rinvio della causa al Giudice di pace di Catania, che provvederà, in persona di un diverso magistrato, an- che al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo motivo, cassa l'ordinanza impugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11237/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domi- cilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassa- zione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –intimate – avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Catania n. 89/21, depositata il 15 marzo 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 marzo 2021, il Giudice di pace di Catania ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], cittadino dell'Albania, av- verso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Catania il 25 agosto 2020. Premesso che il provvedimento di espulsione ha carattere automatico, con conseguente esclusione di qualsiasi discrezionalità del Prefetto, il Giudice di pace ha ritenuto sussistenti i relativi presupposti e non provata la violazione del diritto del ricorrente all'unità familiare, rilevando inoltre che il Karafili ap- parteneva ad una delle categorie indicate dall'art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in considerazione dei numerosi precedenti penali risultanti a suo carico. 2. Avverso la predetta ordinanza il Karafili ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Le intimate non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la nullità dell'ordinanza impugnata per apparenza della motivazione, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., rilevando che, nel rigettare l'op- posizione,il Giudice di pace si è limitato a recepire acriticamente le conside- razioni svolte dalla Questura e ad evidenziare il carattere automatico dell'e- spulsione, senza esaminare le censure da lui proposte, in particolare quelle concernenti la lesione del diritto alla coesione familiare. 1.1. Il motivo è infondato. Malgrado la sua stringatezza, la motivazione dell'ordinanza impugnata consente di risalire agevolmente al ragionamento sotteso alla decisione, il quale risulta articolato in tre ordini di considerazioni, riflettenti rispettiva- mente il carattere vincolato del provvedimento di espulsione,impropriamente definito automatico, la mancata dimostrazione della lamentata violazione del diritto all'unità familiare e l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie indicate dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, comprovata dai numerosi pre- cedenti penali risultanti a suo carico.In quanto precedute dalla verifica dei presupposti di fatto richiestiper l'applicazione della misura espulsiva, le pre- dette argomentazioni, corrispondenti ai motivi di opposizione proposti dal ri- corrente,devono ritenersi sufficienti a soddisfare il minimo costituzionale ne- cessario ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione, per la cui sussi- stenza occorre che, pur nel rispetto del canone di sintesi, risultinochiaramen- te individuabili la fattispecie concreta presa in esame, così come ricostruita sulla base delle risultanze istruttorie, ed i principi giuridici posti a fondamento della decisione, in modo tale da consentire alla parte soccombente di far va- lere le proprie ragioni in sede d'impugnazione.Può quindi escludersi la viola- zione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., ravvisabile allor- quando la motivazione risulti assolutamente inesistente sotto l'aspetto mate- riale e grafico o meramente apparente, perplessa od obiettivamente incom- prensibile, o ancora contraddistinta da affermazioni tra loro inconciliabili, e quindi tale da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. I, 3/03/2022, n. 7090; Cass., Sez. VI, 25/09/2018, n. 22598). 2. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 13, comma 2-bis, 19, comma secondo, 28, 29, 30 e 31 del d.lgs. 28 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 8 della CEDU, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando l'ordi- nanza impugnata per aver attribuito carattere automatico all'espulsione, con la conseguente omissione di qualsiasi indagine in ordine al contesto socio- familiare di esso ricorrente. Premesso di aver sostenuto che in Italia risiedono tutti i parenti con cui continua ad intrattenere rapporti, ribadisce di non avere più alcun legame familiare in Patria, precisando che l'esistenza di rapporti familiari in Italia assume rilievo, ai fini dell'espulsione, anche al di fuori delle ipotesi di ricongiungimento familiare, sia pure subordinatamente ad una va- lutazione da condursi caso per caso. 2. Il motivo è infondato. Nonostante l'improprietà terminologica, l'affermazione, riportata in pre- messa nella motivazione dell'ordinanza impugnata, secondo cui «il provvedi- mento di espulsione ha carattere di automaticitàcon esclusione di alcun po- tere discrezionale da parte del Prefetto» riflette il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il decreto di espulsione adot- tato dal Prefetto ai sensi dell'art. 13, comma secondo, del d.lgs. n. 286 del 1998 ha natura vincolata, trovando fondamento nella contestazione di speci- fiche violazioni puntualmente descritte dalla vigente normativa, in presenza delle quali il Prefetto non gode di alcun margine di discrezionalità (cfr. Cass., Sez. II, 2/12/2020, n. 27532; Cass., Sez. VI, 5/05/2016, n. 6670; Cass., Sez. I, 24/03/2006, n. 6670). E' pur vero che l'accertamento dellepredette violazioni, avente carattere obiettivo e quindi sindacabile in sede di opposizione al decreto di espulsione, non esclude la necessità di tener conto, ai sensi del comma 2-bisdell'art. 13, dei legami familiari intrattenuti dall'interessato nel territorio italiano, la cui natura ed effettività devonocostituire oggetto di una valutazione da condursi caso per caso, anche nell'ipotesi in cui lo straniero non abbia formalmente esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (cfr. Cass., Sez. III, 6/11/ 2020, n. 24908; Cass., Sez. I, 22/01/2019, n. 1665; Cass., Sez. VI, 27/07/ 2017, n. 18689):nella specie, peraltro, tale valutazione non è stata affatto omessadall'ordinanza impugnata, la quale ha preso specificamente in esame il motivo di opposizione con cui il ricorrente aveva fatto valere la residenza in Italia della madre, della nonna e del fratello, dichiarandolo infondato, per non essere stata provata la violazione del diritto all'unità familiare. Nel censurare il predetto apprezzamento,il ricorrente non è in grado d'in- dividuare elementi di fatto idonei ad orientare in senso diverso dalla deci- sione, emersi dal dibattito processuale e indebitamente trascurati dal Giudice di pace, ma si limita a ribadire la propria tesi difensiva, lamentando l'omessa verifica dei legamida lui invocati, senza tuttavia precisare se la relativa alle- gazione fosse accompagnata da indicazioni sufficienti a consentire di stabilire se all'esistenza di formali vincoli di parentela con i soggetti menzionati facesse riscontro unrapporto di convivenza effettiva o quanto meno di dipendenza economica, correlato alla prestazione di assistenza unilaterale o reciproca o all'assunzione di obblighi di mantenimento. La necessità di siffatte indicazioni emerge da specifici precedenti di questa Corte, i quali hanno chiarito che l'applicazione della disposizione di cui al comma 2-bisdell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 richiede un attento e delicato esame delle differenti fattispecie concrete da parte del giudice, tenuto a valutare l'effettiva consistenza dei legamifamiliari dedotti, che devono risultare particolarmente stretti e che possono essere desunti da vari elementi oggettivi, quali l'esistenza di un rap- porto di coniugio e la durata del matrimonio, la nascita di figli e la loro età, la convivenza, altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare, la dipendenza economica dei figli maggiorenni e dei genitori, le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione(cfr. Cass., Sez. III, 19/06/2020, n. 11955; Cass., Sez. I, 15/01/2019, n. 781). La mera affermazione dell'esistenza in Italia di persone formalmente le- gate da rapporti di parentela con lo straniero non può dunque considerarsi sufficiente ai fini della configurabilità di legami familiari ostativi all'emissione del decreto di espulsione, risultando necessaria anche l'allegazione e la prova della consistenza effettiva di tali legami, desumibile dalle relazioni materiali, affettive ed economiche intrattenute con le predette persone, la cui mancanza preclude la valutazioneprescritta dall'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998. 3. Con il terzo motivo,il ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, osservando che, nell'attribuire rilievo ai suoi precedenti penali, il Giudice di pace non ha considerato che a suo carico risultava soltanto la pendenza di due procedi- menti penali, in relazione ai quali avrebbe dovuto trovare applicazione la pre- sunzione d'innocenza. Aggiunge che l'ordinanza impugnata ha omesso di pro- cedere ad un bilanciamento tra il giudizio di pericolosità sociale e l'esistenza di legami affettivi e familiari in Italia, al fine di stabilire se le esigenze sottese al provvedimento di espulsione dovessero prevalere sul diritto alla conserva- zione dell'unità familiare. 3.1.Il motivo è fondato. In tema di espulsione, questa Corte ha avuto infatti modo di affermare ripetutamente che, in sede di opposizione al decreto emesso ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, il Giudice di pace, per verificare l'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate dalla predetta disposizione, non può limitarsi alla valuta- zione dei suoi precedenti penali, ma deve procedere ad un accertamento og- gettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo esame alla valutazione complessiva della personalità dello straniero, de- sunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali la stessa si articola, in modo tale da verificare in concreto l'attualità della peri- colosità sociale (cfr. Cass., Sez. I, 31/07/2019, n. 20692; Cass., Sez. VI, 11/ 09/2017, n. 21099; 25/11/2015, n. 24084). Tale complesso accertamento nella specie non risulta in alcun modo ef- fettuato, essendosi l'ordinanza impugnata limitata a dare atto della sussi- stenza di numerosi precedenti penali a carico del ricorrente, desumendone senz'altro la sua appartenenza ad una delle categorie di soggetti indicate dallo art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, ma omettendo di precisare la natura, l'epoca di consumazione e la gravità dei reaticommessi, per i quali il ricorrente ha peraltro contestato di essere stato condannato in via definitiva, nonché di procedere alla necessaria valutazione della personalità del soggetto e della sua condotta di vita, anche successiva alla commissione dei predetti reati ed all'eventuale espiazione delle relative pene, in modo tale da pervenire ad un giudizio complessivo in ordine al pericolo che la sua permanenza sul territorio nazionale può rappresentare, allo stato attuale,per la sicurezza pubblica. 4. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'ac- coglimento del terzo motivo, con il conseguente rinvio della causa al Giudice di pace di Catania, che provvederà, in persona di un diverso magistrato, an- che al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo motivo, cassa l'ordinanza impugn
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