Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08821/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art.217, comma 2, legge fall.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale si prospetta la violazione dell'art. 131- bis cod. pen. - non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha escluso i presupposti dell'invocata causa di non punibilità anzitutto sulla scorta delle modalità del fatto e dell'intensità del dolo dell'imputato, così correttamente richiamando gli elementi contemplati dall'art. 133, comma 1, cod. pen. cui ha attribuito rilievo (Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01) e rendendo un apprezzamento di merito congruo e logico non sindacabile in questa sede, e dunque non ha argomentato soltanto alla luce dei precedenti penali (di cui ha escluso il carattere ostativo), profilo oggetto di censura da parte del ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art.217, comma 2, legge fall.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale si prospetta la violazione dell'art. 131- bis cod. pen. - non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha escluso i presupposti dell'invocata causa di non punibilità anzitutto sulla scorta delle modalità del fatto e dell'intensità del dolo dell'imputato, così correttamente richiamando gli elementi contemplati dall'art. 133, comma 1, cod. pen. cui ha attribuito rilievo (Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01) e rendendo un apprezzamento di merito congruo e logico non sindacabile in questa sede, e dunque non ha argomentato soltanto alla luce dei precedenti penali (di cui ha escluso il carattere ostativo), profilo oggetto di censura da parte del ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 08821/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris