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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 33203/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 05867/2024R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Sig. [OSCURATO:PERSONA]; rappresenta t a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pecdichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura allegata al ricorso per regolamento di competenza; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Sig. [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata : Oggetto: Regolamento di competenza– Designazione del foro convenzionale come esclusivo -Volontà espressa in tal senso –Necessità.

Eccezione di incompetenzaper territorio derogabile- Indicazione di tutti i fori alternativi possibili - Necessità - Conseguenza - Omessa indicazione del luogo dello stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio –Inammissibilità dell'eccezione- Sussistenza.

C.C. 15/11/2024 r.g.n. 05867/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura allegata all’atto denominato “controricorso”; -resistente- avverso la sentenza n.97/2024 delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], resa pubblica il 5 febbraio 2024; udìta la relazione della causa , svolta nella C amera di consiglio del 15 novembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, sia dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi a detto ufficio giudiziario.

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( società operante nel settore turistico con sede in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto) stipulò con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(altra società operante nel medesimo settore, con sede ad Ostuni) un“accordo di collaborazione” per la vendita di un pacchetto turistico di gruppo(avente ad oggetto un soggiorno in un villaggio vacanze in Sardegna nel periodo dal 21 al 28 giugno 2020)alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che versò una caparra di 24.800 Euro; poiché il viaggio fu annullato a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rese la caparra all’acquirente e, all’esito di vane trattative stragiudiziali, convenne in giudizio restitutorio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; 2.la società convenuta, costituitasi in giudizio, sollevò preliminarmente l’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adìto in favore di quella del Tribunale di Brindisi; al riguardo, dedusse, anzitutto, che le parti avevano apposto al contratto di collaborazione una clausola derogatoria della competenza per territorio, con cui avevano convenuto che «Per qualsiasi eventuale controversia che dovesse C.C. 15/11/2024 r.g.n. 05867/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani insorgere sull’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Brindisi»; contestò, poi,la sussistenza, nel luogo di competenza del giudice adìto, del foro di cui all’art. 19, primo comma, prima parte , cod. proc. civ., evidenziando, con allegazione di apposita visura camerale, che essa società aveva sede ad Ostuni, luogo ricompreso nella circoscrizione del Tribunale di Brindisi; dedusse, infine, che sussisteva la competenza territoriale del Tribunale di Brindisi anche ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ., quale luogo in cui era sorta ed avrebbedovuto essere eseguita l’obbligazione; 3.fissata udienza per la discussione ex art. 281- sexies cod. proc. civ., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 5 febbraio 2024, n. 97, in accoglimento dell’ eccezione pregiudiziale di rito , ha dichiarato la propria incompetenzaterritoriale in favore di quell a del Tribunale di Brindi si;

4. avverso la sentenza del giudice piceno ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenzala società L e Monde s.r.l., sulla base di un unico,articolato motivo; la societàNicolaus Tour s.r.l. ha depositatoun atto difensivo denominato “controricorso”,con cui ha invocato il rigetto dell’istanza di regolamento; il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo l’accoglimento del ricorso, con la conseguente affermazione della competenza del Tribunale di AscoliPiceno, e con emissione dell’ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi a detto ufficiogiudiziario; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. preliminarmente , l’atto difensivo depositato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sebbene indebitamente proposto come “controricorso”, va considerato ammissibile e qualificato come scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.; C.C. 15/11/2024 r.g.n. 05867/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani in proposito, questa Corte ha più volte affermato che la norma appena citata, nel prevedere che le parti cui è stato notificato il ricorso per regolamento di competenza possono depositare in cancelleria, nel termine previsto, scritture difensive, consentedi considerare tale il controricorso (cfr. Cass. 21/12/2010, n.25891; Cass. 14/03/2018, n. 6380; Cass. 16/11/2021, n.34595); questo principio, tenendo conto del carattere ordinatorio del termine di cui all’art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., vale a fortiorinel nuovo regime di proposizione del controricorso, per il quale si prevede il deposito nei quaranta giorni dalla notificazione del ricorso e non più la notifica nei venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso (art. 370 cod. proc. civ., come modificato dall’art.3, comma 27, lett. f), n.1), del d.lgs. n. 149/2022); al riguardo, deve tra l’altro considerarsi che con il decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 (recante modificheed integrazioni al decreto legislativo n.149/2022), pubblicato in GU 11 novembre 2024, anche il termine di cui all’art. 47, quinto comma, cod. proc. civ., è stato elevato da venti a quaranta giorni; 2.passando al merito del ricorso per regolamento di competenza, con l’unico,articolato motivo la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denuncia « Violazione degli artt. 38 e 20 c.p.c. in relazione all’eccezione di incompetenza formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

Inammissibilità ed infondatezza dell’eccezione di incompetenza per territorio inderogabile formulata nel giudizio di primo grado»; la società ricorrente, in primo luogo , osserva che « la clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio, in virtù del suo tenore letterale, individuava il Foro di Brindisi quale foro facoltativo e non esclusivo»; (pag.11 del ricorso); in secondo luogo, sostiene che l’eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte sia incompleta– e pertanto inammissibile – per essere stata C.C. 15/11/2024 r.g.n. 05867/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani svolta senza la contestazione di tutti i fori concorrenti , con particolare riferimento a quello dello stabilimento, di cui all’art. 19, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ., e alprimo dei due fori facoltativi di cui all’art.20 cod. proc. civ., norma che sarebbe stata evocata solo in ordine al forum destinatae solutionis, non anche in ordine al forum contracti; in terzo luogo, reputa che l’eccezionesia infondata nel merito , in quanto la competenza territoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sussisterebbe al la streguadi entrambi i fori facoltativi di cui all’art. 20 cod. proc. civ., d o vendo individuarsi in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto , luogo della sede della società creditrice, sia il luogo dellaconclusione del contratto (trattandosi di negozio a distanza conclusosi nel momento in cui essa, quale parte proponente, ha avuto conoscenzadell’accettazione dell’altra par te) sia il luogo della sua esecuzione, venendo in considerazione un’obbligazioneavente ad oggetto una somma di denaro determinata, liquida ed esigibile, da adempiersi al domicilio del creditore ex art. 1182, terzo comma, cod. civ.; 3.il ricorso per regolamento di competenza è fondato, nei termini che si vannoa precisare; 3.1.preliminarmente va ricordato il principio – assolutamente pacifico e consolidato –secondo il quale la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un’enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, pervia argomentativa, dovendo essere inequivoca e non lasciare àdito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr., ex multis, Cass. n. 37159 del 2021; Cass.n. 21362 del 2020; Cass. n. 1838 del 2018; Cass. n. 18707 del 2014; Cass.n. 17449 del 2007; Cass. n. 4757 del 2005); in particolare, è stato chiarito che, ove sia riferito ad una prescrizione contenutistica di un atto a forma scritta, l’avverbio «espressamente» significa che l’atto deve recare parole scritte che esplicitino quel contenuto in modo chiaro ed inequivocabile (Cass.20/09/2023, n. 26924, non mass.); C.C. 15/11/2024 r.g.n. 05867/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani ebbene, nel disciplinare la forma e gli effetti dell’accordo con cui le parti scelgono il giudice competente per territorio con riferimento ad uno o più affari determinati, l’art. 29, primo comma, cod. proc. civ. dispone appunto che tale accordo deve risultare da atto scritto e il secondo norma di detta norma aggiunge che esso attribuisce al giudice designato competenza esclusiva solo ove ciò sia espressamentestabilito; occorre pertanto che l’accordo predichi esplicitamente l’esclusività del foro convenzionalmente designato, o utilizzando l’aggettivo corrispondente (“esclusivo”) oppure adottando espressioni (ad es.: “in ogni caso”, necessariamente”, “senza possibilità di altri fori”, ecc.) rilevatrici della inequivoca intenzione di attribuire tale carattere; nel caso di specie, tali espressioni non ricorrevano nella clausola di attribuzione della competenza territoriale al Tribunale di Brindisi, che, nella previsione contrattuale,aveva quindi il carattere di foro facoltativo, senza che fosse incisa la facoltà delleparti di adire anche i fori ordinari; 3.2.ciò posto, assume carattere logicamente prioritario il rilievo della carenza dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal la società resistente, originaria convenuta; risulta, infatti, da l ricorso e dalla scrittura difensiva – ma soprattutto dalla comparsa di risposta tempestivamente depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] u r s.r.l. nel giudizio di merito: (pagg. 3 e 4) – che essa società sollevò tale eccezionededucendo la competenza territoriale del Tribunale di Brindisi, quale luogo in cui essa aveva sede e quale luogo «di conclusione e rispetto dell’obbligazione da eseguirsi a favore dell’odierna convenuta»; facendo riferimento ai criteri di collegamento previsti nell’art. 19, primo comma, prima parte e nell’art. 20 cod. proc. civ.(sotto tale profilo non può condividersi il rilievo di parte ricorrente circa la mancata contestazione del forum contracti), la società convenuta omise,però, di contestare,con riguardo al foro generale delle persone giuridiche, il criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, secondaparte, cod. proc. civ., ovverosia di dedurre C.C. 15/11/2024 r.g.n. 05867/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani l'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito dall ’ attore (la circoscrizione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ) , di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda; 3.3.invero, la formulazione dell ’ eccezione d ’ incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ossia,per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 cod. proc. civ. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19, primo comma, cod. proc. civ; in particolare, nell’ipotesi di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ. -cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore,di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda - comporta l'incompletezza dell'eccezio ne, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adìto (Cass. 20/08/2008, n. 21899; Cass.07/03/2013, n. 5725; Cass. 11/12/2014, n. 26094; Cass. 04/11/2016, n. 22510; Cass. 07/08/2018, n.20597; Cass. 26/07/2019, n. 20387);

4. l ’ eccezione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., prima ancora che infondata, è dunqueinammissibile per inco mpletezza , sicché indebitamente il [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto alla sua delibazione nel merito; deve, in definitiva, dichiararsi l a competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con fissazione alle parti del termine di tre mesi dal deposito della presenteordinanza per la riassunzione; 5.le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] C.C. 15/11/2024 r.g.n. 05867/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dichiara la competenza del Tribunale di Ascoli P iceno e fissa alle parti il termine di tre mesi dal deposito della presente ordinanza per la riassunzione; condanna la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a rimborsare a lla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le spese del regola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 05867/2024R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Sig. [OSCURATO:PERSONA]; rappresenta t a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pecdichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura allegata al ricorso per regolamento di competenza; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Sig. [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata : Oggetto: Regolamento di competenza– Designazione del foro convenzionale come esclusivo -Volontà espressa in tal senso –Necessità. Eccezione di incompetenzaper territorio derogabile- Indicazione di tutti i fori alternativi possibili - Necessità - Conseguenza - Omessa indicazione del luogo dello stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio –Inammissibilità dell'eccezione- Sussistenza. C.C. 15/11/2024 r.g.n. 05867/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura allegata all’atto denominato “controricorso”; -resistente- avverso la sentenza n.97/2024 delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], resa pubblica il 5 febbraio 2024; udìta la relazione della causa , svolta nella C amera di consiglio del 15 novembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, sia dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi a detto ufficio giudiziario. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( società operante nel settore turistico con sede in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto) stipulò con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(altra società operante nel medesimo settore, con sede ad Ostuni) un“accordo di collaborazione” per la vendita di un pacchetto turistico di gruppo(avente ad oggetto un soggiorno in un villaggio vacanze in Sardegna nel periodo dal 21 al 28 giugno 2020)alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che versò una caparra di 24.800 Euro; poiché il viaggio fu annullato a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rese la caparra all’acquirente e, all’esito di vane trattative stragiudiziali, convenne in giudizio restitutorio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; 2.la società convenuta, costituitasi in giudizio, sollevò preliminarmente l’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adìto in favore di quella del Tribunale di Brindisi; al riguardo, dedusse, anzitutto, che le parti avevano apposto al contratto di collaborazione una clausola derogatoria della competenza per territorio, con cui avevano convenuto che «Per qualsiasi eventuale controversia che dovesse C.C. 15/11/2024 r.g.n. 05867/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani insorgere sull’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Brindisi»; contestò, poi,la sussistenza, nel luogo di competenza del giudice adìto, del foro di cui all’art. 19, primo comma, prima parte , cod. proc. civ., evidenziando, con allegazione di apposita visura camerale, che essa società aveva sede ad Ostuni, luogo ricompreso nella circoscrizione del Tribunale di Brindisi; dedusse, infine, che sussisteva la competenza territoriale del Tribunale di Brindisi anche ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ., quale luogo in cui era sorta ed avrebbedovuto essere eseguita l’obbligazione; 3.fissata udienza per la discussione ex art. 281- sexies cod. proc. civ., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 5 febbraio 2024, n. 97, in accoglimento dell’ eccezione pregiudiziale di rito , ha dichiarato la propria incompetenzaterritoriale in favore di quell a del Tribunale di Brindi si; 4. avverso la sentenza del giudice piceno ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenzala società L e Monde s.r.l., sulla base di un unico,articolato motivo; la societàNicolaus Tour s.r.l. ha depositatoun atto difensivo denominato “controricorso”,con cui ha invocato il rigetto dell’istanza di regolamento; il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo l’accoglimento del ricorso, con la conseguente affermazione della competenza del Tribunale di AscoliPiceno, e con emissione dell’ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi a detto ufficiogiudiziario; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. preliminarmente , l’atto difensivo depositato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sebbene indebitamente proposto come “controricorso”, va considerato ammissibile e qualificato come scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.; C.C. 15/11/2024 r.g.n. 05867/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani in proposito, questa Corte ha più volte affermato che la norma appena citata, nel prevedere che le parti cui è stato notificato il ricorso per regolamento di competenza possono depositare in cancelleria, nel termine previsto, scritture difensive, consentedi considerare tale il controricorso (cfr. Cass. 21/12/2010, n.25891; Cass. 14/03/2018, n. 6380; Cass. 16/11/2021, n.34595); questo principio, tenendo conto del carattere ordinatorio del termine di cui all’art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., vale a fortiorinel nuovo regime di proposizione del controricorso, per il quale si prevede il deposito nei quaranta giorni dalla notificazione del ricorso e non più la notifica nei venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso (art. 370 cod. proc. civ., come modificato dall’art.3, comma 27, lett. f), n.1), del d.lgs. n. 149/2022); al riguardo, deve tra l’altro considerarsi che con il decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 (recante modificheed integrazioni al decreto legislativo n.149/2022), pubblicato in GU 11 novembre 2024, anche il termine di cui all’art. 47, quinto comma, cod. proc. civ., è stato elevato da venti a quaranta giorni; 2.passando al merito del ricorso per regolamento di competenza, con l’unico,articolato motivo la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denuncia « Violazione degli artt. 38 e 20 c.p.c. in relazione all’eccezione di incompetenza formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. Inammissibilità ed infondatezza dell’eccezione di incompetenza per territorio inderogabile formulata nel giudizio di primo grado»; la società ricorrente, in primo luogo , osserva che « la clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio, in virtù del suo tenore letterale, individuava il Foro di Brindisi quale foro facoltativo e non esclusivo»; (pag.11 del ricorso); in secondo luogo, sostiene che l’eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte sia incompleta– e pertanto inammissibile – per essere stata C.C. 15/11/2024 r.g.n. 05867/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani svolta senza la contestazione di tutti i fori concorrenti , con particolare riferimento a quello dello stabilimento, di cui all’art. 19, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ., e alprimo dei due fori facoltativi di cui all’art.20 cod. proc. civ., norma che sarebbe stata evocata solo in ordine al forum destinatae solutionis, non anche in ordine al forum contracti; in terzo luogo, reputa che l’eccezionesia infondata nel merito , in quanto la competenza territoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sussisterebbe al la streguadi entrambi i fori facoltativi di cui all’art. 20 cod. proc. civ., d o vendo individuarsi in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto , luogo della sede della società creditrice, sia il luogo dellaconclusione del contratto (trattandosi di negozio a distanza conclusosi nel momento in cui essa, quale parte proponente, ha avuto conoscenzadell’accettazione dell’altra par te) sia il luogo della sua esecuzione, venendo in considerazione un’obbligazioneavente ad oggetto una somma di denaro determinata, liquida ed esigibile, da adempiersi al domicilio del creditore ex art. 1182, terzo comma, cod. civ.; 3.il ricorso per regolamento di competenza è fondato, nei termini che si vannoa precisare; 3.1.preliminarmente va ricordato il principio – assolutamente pacifico e consolidato –secondo il quale la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un’enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, pervia argomentativa, dovendo essere inequivoca e non lasciare àdito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr., ex multis, Cass. n. 37159 del 2021; Cass.n. 21362 del 2020; Cass. n. 1838 del 2018; Cass. n. 18707 del 2014; Cass.n. 17449 del 2007; Cass. n. 4757 del 2005); in particolare, è stato chiarito che, ove sia riferito ad una prescrizione contenutistica di un atto a forma scritta, l’avverbio «espressamente» significa che l’atto deve recare parole scritte che esplicitino quel contenuto in modo chiaro ed inequivocabile (Cass.20/09/2023, n. 26924, non mass.); C.C. 15/11/2024 r.g.n. 05867/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani ebbene, nel disciplinare la forma e gli effetti dell’accordo con cui le parti scelgono il giudice competente per territorio con riferimento ad uno o più affari determinati, l’art. 29, primo comma, cod. proc. civ. dispone appunto che tale accordo deve risultare da atto scritto e il secondo norma di detta norma aggiunge che esso attribuisce al giudice designato competenza esclusiva solo ove ciò sia espressamentestabilito; occorre pertanto che l’accordo predichi esplicitamente l’esclusività del foro convenzionalmente designato, o utilizzando l’aggettivo corrispondente (“esclusivo”) oppure adottando espressioni (ad es.: “in ogni caso”, necessariamente”, “senza possibilità di altri fori”, ecc.) rilevatrici della inequivoca intenzione di attribuire tale carattere; nel caso di specie, tali espressioni non ricorrevano nella clausola di attribuzione della competenza territoriale al Tribunale di Brindisi, che, nella previsione contrattuale,aveva quindi il carattere di foro facoltativo, senza che fosse incisa la facoltà delleparti di adire anche i fori ordinari; 3.2.ciò posto, assume carattere logicamente prioritario il rilievo della carenza dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal la società resistente, originaria convenuta; risulta, infatti, da l ricorso e dalla scrittura difensiva – ma soprattutto dalla comparsa di risposta tempestivamente depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] u r s.r.l. nel giudizio di merito: (pagg. 3 e 4) – che essa società sollevò tale eccezionededucendo la competenza territoriale del Tribunale di Brindisi, quale luogo in cui essa aveva sede e quale luogo «di conclusione e rispetto dell’obbligazione da eseguirsi a favore dell’odierna convenuta»; facendo riferimento ai criteri di collegamento previsti nell’art. 19, primo comma, prima parte e nell’art. 20 cod. proc. civ.(sotto tale profilo non può condividersi il rilievo di parte ricorrente circa la mancata contestazione del forum contracti), la società convenuta omise,però, di contestare,con riguardo al foro generale delle persone giuridiche, il criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, secondaparte, cod. proc. civ., ovverosia di dedurre C.C. 15/11/2024 r.g.n. 05867/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani l'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito dall ’ attore (la circoscrizione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ) , di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda; 3.3.invero, la formulazione dell ’ eccezione d ’ incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ossia,per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 cod. proc. civ. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19, primo comma, cod. proc. civ; in particolare, nell’ipotesi di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ. -cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore,di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda - comporta l'incompletezza dell'eccezio ne, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adìto (Cass. 20/08/2008, n. 21899; Cass.07/03/2013, n. 5725; Cass. 11/12/2014, n. 26094; Cass. 04/11/2016, n. 22510; Cass. 07/08/2018, n.20597; Cass. 26/07/2019, n. 20387); 4. l ’ eccezione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., prima ancora che infondata, è dunqueinammissibile per inco mpletezza , sicché indebitamente il [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto alla sua delibazione nel merito; deve, in definitiva, dichiararsi l a competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con fissazione alle parti del termine di tre mesi dal deposito della presenteordinanza per la riassunzione; 5.le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] C.C. 15/11/2024 r.g.n. 05867/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dichiara la competenza del Tribunale di Ascoli P iceno e fissa alle parti il termine di tre mesi dal deposito della presente ordinanza per la riassunzione; condanna la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a rimborsare a lla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le spese del regola
Sentenza Cassazione n. 33203/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris