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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44776/2022

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guente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19 aprile 2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i tre motivi di ricorso, afferenti rispettivamente all'omessa esclusione della recidiva, al bilanciamento tra recidiva e circostanze attenuanti generiche e all'erronea quantificazione della pena, risultano riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti rì I giuridici dal giudice di merito, che, in una alle tre precedenti p= i 32: r r, ha valorizzato le concrete circostanze del fatto, sopraggiunto a breve tempo dall'applicazione della misura cautelare, e la sorpresa in flagrante detenzione di sostanze stupefacenti, quali elementi sintomatici di pericolosità sociale e ostativi all'applicazione delle attenuanti generiche rispetto a una pena già determinata nel minimo edittale del reato di cui all'art. 385 cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19 aprile 2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i tre motivi di ricorso, afferenti rispettivamente all'omessa esclusione della recidiva, al bilanciamento tra recidiva e circostanze attenuanti generiche e all'erronea quantificazione della pena, risultano riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti rì I giuridici dal giudice di merito, che, in una alle tre precedenti p= i 32: r r, ha valorizzato le concrete circostanze del fatto, sopraggiunto a breve tempo dall'applicazione della misura cautelare, e la sorpresa in flagrante detenzione di sostanze stupefacenti, quali elementi sintomatici di pericolosità sociale e ostativi all'applicazione delle attenuanti generiche rispetto a una pena già determinata nel minimo edittale del reato di cui all'art. 385 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 44776/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris