CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 29664/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso la citata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, enunciando quattro motivi. Il ricorso è stato depositato il 28/02/2023. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. Risulta che: - la sentenza è stata pronunciata il 05/10/2022 e nel dispositivo è stato indicato il termine di deposito di novanta giorni, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; - nel caso di rispetto del termine (cioè, di deposito della sentenza al novantesimo giorno o prima di tale giorno), dalla sua scadenza decorreva il termine per impugnare; - la sentenza è stata depositata il 21/12/2022, e dunque entro il termine di novanta giorni di cui si è detto; - dalla scadenza dei novanta giorni decorrenti dalla data della pronuncia del dispositivo (in udienza camerale ex art. 23-bis legge n. 176/2020), e dunque dal 03/01/2023, decorrevano i quarantacinque giorni previsti dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per esercitare il diritto di impugnazione; - il termine per impugnare, dunque, scadeva il 17 febbraio, mentre il ricorso è stato depositato il 27 febbraio; - naturalmente, tutto quanto sin qui esposto postula che il dispositivo, pronunciato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in assenza delle parti giacché la trattazione dell'appello è avvenuta secondo il rito "cartolare emergenziale", sia stato notificato alle parti (art. 23-bis, comma 3, decreto-legge n. 137/2020 cit.). Occorre precisare che la notificazione "alle parti" è soddisfatta, quanto all'imputato, mediante notificazione per posta elettronica certificata al solo difensore di fiducia (cfr. art. 83, comma 9, decreto-legge 17/03/2020 n. 18, convertito dalla legge 24/04/2020 n. 27), e ciò è appunto avvenuto in data 05/10/2022, subito dopo la conclusione dell'udienza. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende