Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07168/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 19 dicembre 2019 dal Tribunale di Taranto che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di occupazione abusiva di un alloggio di proprietà del Comune.

Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione dell'art.129 cod. proc.pen. poiché la corte avrebbe dovuto assolvere l'imputata per carenza dell'elemento psicologico o per riconoscimento nei suoi confronti della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis codice penale.

Il ricorso è inammissibile in quanto si limita a reiterare i motivi di appello e non si confronta con le esaustive risposte fornite al riguardo dalla corte.

In particolare la corte ha negato motivatamente la sussistenza dello stato di necessità addotto dalla difesa, non potendosi ritenere sussistente la scriminante in questione per difetto degli elementi della attualità e della inevitabilità del pericolo.

Quanto alla particolare tenuità del fatto, la corte ha respinto la richiesta in ragione della non modesta gravità della condotta, che ha comportato l'apprensione di un bene pubblico sottratto alla sua assegnazione in favore di chi ne aveva diritto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] jdente MARI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 19 dicembre 2019 dal Tribunale di Taranto che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di occupazione abusiva di un alloggio di proprietà del Comune. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione dell'art.129 cod. proc.pen. poiché la corte avrebbe dovuto assolvere l'imputata per carenza dell'elemento psicologico o per riconoscimento nei suoi confronti della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis codice penale. Il ricorso è inammissibile in quanto si limita a reiterare i motivi di appello e non si confronta con le esaustive risposte fornite al riguardo dalla corte. In particolare la corte ha negato motivatamente la sussistenza dello stato di necessità addotto dalla difesa, non potendosi ritenere sussistente la scriminante in questione per difetto degli elementi della attualità e della inevitabilità del pericolo. Quanto alla particolare tenuità del fatto, la corte ha respinto la richiesta in ragione della non modesta gravità della condotta, che ha comportato l'apprensione di un bene pubblico sottratto alla sua assegnazione in favore di chi ne aveva diritto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] jdente MARI
Sentenza Cassazione n. 07168/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris