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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09182/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA con sentenza in data 08/01/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA in data 17/12/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato contestato di rapina aggravata in concorso.

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in ordine: all'accertamento di responsabilità (in particolare, con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, da ritenersi inattendibili); al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta 'doppia conforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso - estraneo alla fattispecie in esame - in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc.

Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438).

I giudici di merito hanno riscontrato la tesi accusatoria sulla base non soltanto delle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta attendibile, ma anche degli accertamenti scientifici eseguiti (pag. 2 della sentenza impugnata), a riscontro del riconoscimento effettuato dalla vittima.

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, infine, è stato congruamente motivato, con riferimento alla personalità negativa del Pitassi, desumibile dalla gravità del reato e dalle allarmanti modalità di esecuzione della rapina.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 [OSCURATO:PERSONA].ero UIGI , [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA con sentenza in data 08/01/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA in data 17/12/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato contestato di rapina aggravata in concorso. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in ordine: all'accertamento di responsabilità (in particolare, con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, da ritenersi inattendibili); al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta 'doppia conforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso - estraneo alla fattispecie in esame - in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). I giudici di merito hanno riscontrato la tesi accusatoria sulla base non soltanto delle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta attendibile, ma anche degli accertamenti scientifici eseguiti (pag. 2 della sentenza impugnata), a riscontro del riconoscimento effettuato dalla vittima. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, infine, è stato congruamente motivato, con riferimento alla personalità negativa del Pitassi, desumibile dalla gravità del reato e dalle allarmanti modalità di esecuzione della rapina. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 [OSCURATO:PERSONA].ero UIGI , [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09182/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris